§ 98.1.30856 - D.P.R. 10 maggio 1982, n. 517.
Attuazione delle direttive (CEE) n. 73/438 e n. 79/641 concernenti la disciplina dell'attività sementiera


Settore:Normativa nazionale
Data:10/05/1982
Numero:517


Sommario
Art. 1.      Gli allegati numeri 1 e 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, recanti
Art. 2.      L'art. 3 della legge 20 aprile 1976, n. 195, è sostituito dal seguente
Art. 3.      L'art. 8 della legge 20 aprile 1976, n. 195, è sostituito dal seguente
Art. 4.      L'art. 9 della legge 20 aprile 1976, n. 195, è sostituito dal seguente
Art. 5.      L'art. 11 della legge 20 aprile 1976, n. 195, è sostituito dal seguente
Art. 6.      Gli allegati numeri 1, 2 e 3 della legge 20 aprile 1976, n. 195, recanti
Art. 7.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 98.1.30856 - D.P.R. 10 maggio 1982, n. 517.

Attuazione delle direttive (CEE) n. 73/438 e n. 79/641 concernenti la disciplina dell'attività sementiera

(G.U. 9 agosto 1982, n. 217)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea;

     Viste in particolare le direttive del Consiglio (CEE) n. 73/438 dell'11 dicembre 1973, n. 78/55 del 19 dicembre 1977, n. 78/692 del 25 luglio 1978 e la direttiva della commissione (CEE) n. 79/641 del 27 giugno 1979 contenute nell'elenco allegato alla citata legge n. 42/82;

     Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, recante disciplina dell'attività sementiera;

     Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, recante modifiche ed integrazioni alla sopra indicata legge n. 1096/71;

     Ritenuto che al fine di recepire nell'ordinamento nazionale le sopramenzionate direttive (CEE) occorre modificare ed integrare le cennate leggi n. 1096/71 e 195/76;

     Considerato che in data 25 febbraio 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;

     Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;

     Considerato che risulta così completato il procedimento previsto dalla legge di delega;

     Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1982;

     Emana

     il seguente decreto:

 

     Art. 1.

     Gli allegati numeri 1 e 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, recanti:

     allegato n. 1 - sementi di generi e specie di cereali, di foraggere e di piante oleaginose e da fibra che non possono essere commercializzate se non corrispondono alle categorie "di base (élite)" o "certificate" e come tali controllate e certificate;

     allegato n. 2 - sementi di generi e specie di piante foraggere e di piante oleaginose e da fibra che possono essere commercializzate anche se corrispondenti alla categoria "commerciale" e come tali ufficialmente controllate o certificate,

     sono sostituiti, dai testi riportati, rispettivamente, nelle tavole A e B unite al presente decreto.

 

          Art. 2.

     L'art. 3 della legge 20 aprile 1976, n. 195, è sostituito dal seguente:

     "I prodotti sementieri non possono essere venduti, posti in vendita o messi altrimenti in commercio se non appartenenti a varietà iscritte nei registri di varietà di cui al successivo art. 4 od iscritte nel catalogo comune europeo, e se non appartenenti alle categorie di base, certificate e standard, previste dal precedente art. 2.

     Gli imballaggi di sementi di base e di sementi certificate - ad eccezione, per quest'ultima categoria, dei piccoli imballaggi - debbono essere muniti:

     a) all'esterno:

     di un cartellino ufficiale, non utilizzato in precedenza, conforme all'allegato n. 1 della presente legge, di colore bianco per le sementi di base ed azzurro per le sementi certificate. Nel caso di imballaggi trasparenti il cartellino può figurare all'interno quando esso è leggibile attraverso l'imballaggio. E' consentito l'impiego di etichette ufficiali adesive;

     di un cartellino del produttore recante le indicazioni del nome e della sede della ditta produttrice, degli estremi della licenza di cui all'art. 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

     b) all'interno: di un attestato ufficiale, dello stesso colore del cartellino ufficiale, di cui al precedente punto a), che riporti le indicazioni previste ai punti 4, 5, 6 e 7 dell'allegato n. 1 della presente legge. Esso non è indispensabile quando, conformemente al medesimo punto a), il cartellino figura all'interno dell'imballaggio trasparente, o è utilizzata un'etichetta adesiva od, infine, il cartellino sia costituito da materiale non lacerabile.

     Gli imballaggi di sementi standard ed i piccoli imballaggi di sementi della categoria "sementi certificate" devono essere muniti di un cartellino del produttore.

     I rivenditori di sementi, muniti della apposita autorizzazione prefettizia di cui alla legge 18 giugno 1931, n. 987, possono sconfezionare e riconfezionare sementi della categoria standard a condizione che appongano alle nuove confezioni poste in vendita un proprio cartellino, in sostituzione di quello del produttore.

     Il cartellino, prescritto dai precedenti due commi, deve essere conforme all'allegato n. 2 della presente legge e, di colore azzurro, per le sementi certificate e, giallo scuro, per le sementi "standard". Nel caso di imballaggi trasparenti il cartellino può figurare all'interno quando esso è leggibile attraverso l'imballaggio. Tale cartellino può essere sostituito da una scritta impressa in modo indelebile sull'involucro.

     Per le varietà notoriamente conosciute alla data del 1° luglio 1970 è consentito di menzionare sul cartellino una determinata selezione conservatrice. In tal caso gli interessati dovranno darne preventiva comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste. E' fatto comunque divieto di fare riferimento a particolari proprietà relative alla selezione conservatrice".

 

          Art. 3.

     L'art. 8 della legge 20 aprile 1976, n. 195, è sostituito dal seguente:

     "Gli imballaggi di sementi di base e di sementi certificate - ad eccezione, per quest'ultima categoria, dei piccoli imballaggi - debbono essere chiusi ufficialmente o sotto controllo ufficiale, in modo che non si possano aprire senza deteriorare il sistema di chiusura o senza lasciare tracce di manomissione sul cartellino ufficiale, previsto dal precedente art. 3, o sull'imballaggio stesso.

     Per assicurare la chiusura, il sistema di chiusura comporta almeno l'incorporazione del suddetto cartellino o l'apposizione di un sigillo ufficiale. Tale misura non è indispensabile nel caso di un sistema di chiusura non riutilizzabile.

     Nel caso si debba procedere a successive aperture e chiusure di imballaggi in precedenza chiusi ufficialmente o sotto controllo ufficiale, sul cartellino ufficiale deve essere menzionata, oltre la prima, anche l'ultima operazione di chiusura, la data della medesima ed il servizio che l'ha effettuata".

 

          Art. 4.

     L'art. 9 della legge 20 aprile 1976, n. 195, è sostituito dal seguente:

     "Gli imballaggi di sementi standard ed i piccoli imballaggi di sementi certificate debbono essere chiusi in modo che non si possano aprire senza deteriorare il sistema di chiusura o senza lasciare tracce di manomissione sul cartellino, previsto dal precedente art. 3, e sull'imballaggio stesso.

     Ad eccezione delle piccole confezioni, gli imballaggi devono essere piombati, o provvisti di un sistema di chiusura equivalente, dal responsabile dell'applicazione dei cartellini.

     Il frazionamento dei lotti di sementi certificate deve avvenire ufficialmente o sotto controllo ufficiale.

     Nel caso di piccoli imballaggi della categoria sementi "certificate" è possibile effettuare una o più nuove chiusure soltanto sotto controllo ufficiale".

 

          Art. 5.

     L'art. 11 della legge 20 aprile 1976, n. 195, è sostituito dal seguente:

     "Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la commissione di cui all'art. 19 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, può autorizzare la certificazione ufficiale e la commercializzazione di sementi di base non rispondenti ai requisiti minimi, di cui al precedente art. 10, per quanto riguarda la facoltà germinativa.

     In tal caso il produttore deve garantire una determinata facoltà germinativa, da indicare nel cartellino, di cui al secondo comma dell'art. 3 della presente legge, cartellino nel quale inoltre deve essere precisato il numero di riferimento del lotto.

     Il cartellino ufficiale dovrà indicare che trattasi di sementi con germinabilità ridotta".

 

          Art. 6.

     Gli allegati numeri 1, 2 e 3 della legge 20 aprile 1976, n. 195, recanti:

     allegato n. 1 - cartellino ufficiale per le sementi di base e le sementi certificate;

     allegato n. 2 - cartellino del produttore per le sementi standard ed i piccoli imballaggi della categoria sementi certificate;

     allegato n. 3 - elenco delle specie di piante orticole per le quali l'istituzione dei registri di varietà è obbligatoria ai sensi dell'art. 5 della legge medesima, sono sostituiti dai testi riportati, rispettivamente, nelle tavole C, D ed E unite al presente decreto.

 

          Art. 7.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

     Allegati

     (Omissis)