Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 03/02/1976 |
Numero: | 479 |
Sommario |
Art. unico. Il n. 1) dell'art. 29 del regolamento per la sanità marittima, approvato con regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, modificato dal regio decreto 7 luglio 1910, n. 593 e dal regio decreto 29 [...] |
§ 98.1.30662 - D.P.R. 3 febbraio 1976, n. 479.
Modificazione all'art. 29 del regolamento di sanità marittima, approvato con regio decreto 29 settembre 1895, n. 636 - Elevazione dei limiti di età per gli esami di idoneità all'imbarco dei medici di bordo.
(G.U. 16 luglio 1976, n. 186)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 29 del regolamento di sanità marittima approvato con
Vista la
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per la marina mercantile;
Decreta:
Il n. 1) dell'art. 29 del regolamento per la sanità marittima, approvato con
"1) atto di nascita dal quale risulti che il candidato non ha superato, alla data del bando di concorso, il quarantacinquesimo anno di età".