Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 67. Navigazione |
Capitolo: | 67.4 navigazione marittima e marina mercantile |
Data: | 08/10/1973 |
Numero: | 645 |
Sommario |
Art. 1. Il primo comma dell'art. 119 del codice della navigazione è modificato come segue: |
Art. 2. Il terzo comma dell'art. 119 del codice della navigazione è modificato come segue: |
§ 67.4.12B - Legge 8 ottobre 1973, n. 645.
Modifica all'art. 119 del codice della navigazione.
(G.U. 3 novembre 1973, n. 284)
Il primo comma dell'art. 119 del codice della navigazione è modificato come segue:
"Possono conseguire l'iscrizione nelle matricole della gente di mare i cittadini di età non inferiore ai quindici anni e non superiore ai venticinque, che abbiano i requisiti per ciascuna categoria stabiliti dal regolamento. Per i medici l'età non deve superare i quarantacinque anni".
Il terzo comma dell'art. 119 del codice della navigazione è modificato come segue:
"Il Ministro per la marina mercantile può consentire che nelle matricole siano iscritti anche italiani non appartenenti alla Repubblica; può altresì consentire l'immatricolazione di persone di età superiore ai limiti di cui al primo comma, quando speciali esigenze lo richiedano".