§ 98.1.30645 - D.P.R. 30 agosto 1975, n. 640.
Modificazioni ed integrazioni alle norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di turismo.


Settore:Normativa nazionale
Data:30/08/1975
Numero:640


Sommario
Art. 1.      Il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 510, è sostituito dal seguente: "Norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di turismo e [...]
Art. 2.      L'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 510, è sostituito dal seguente: "La regione siciliana esercita, nell'ambito del proprio territorio, le funzioni [...]
Art. 3.      L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 510, è sostituito dal seguente: "La regione esercita tutte le funzioni amministrative, ivi comprese la vigilanza e la [...]
Art. 4.      L'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 510, è sostituito dal seguente: "I programmi di massima per la propaganda e le manifestazioni turistiche sono adottati [...]
Art. 5.      L'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 510, è sostituito dal seguente: "L'amministrazione regionale, fatta salva la disciplina dei rapporti privati, adotta, tra [...]
Art. 6.      L'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 510, è sostituito dal seguente: "L'amministrazione regionale svolge altresì le attribuzioni in materia di riconoscimento e [...]
Art. 7.      Gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 510, sono abrogati
Art. 8.      L'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 510, è sostituito dal seguente: "Le rispettive amministrazioni dello Stato e della regione, competenti nelle materie [...]
Art. 9.      L'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 510, è sostituito dal seguente: "Spettano all'amministrazione regionale le attribuzioni in materia di agenzie di viaggio e [...]


§ 98.1.30645 - D.P.R. 30 agosto 1975, n. 640.

Modificazioni ed integrazioni alle norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di turismo.

(G.U. 18 dicembre 1975, n. 333)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87 della Costituzione;

     Visto lo statuto della regione siciliana, approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

     Viste le determinazioni della commissione paritetica prevista dall'art. 43 dello statuto della regione;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il turismo e lo spettacolo;

     Decreta:

 

     Art. 1.

     Il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 510, è sostituito dal seguente: "Norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di turismo e vigilanza alberghiera".

 

          Art. 2.

     L'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 510, è sostituito dal seguente: "La regione siciliana esercita, nell'ambito del proprio territorio, le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di turismo, di industria turistica e di vigilanza alberghiera, a norma dell'art. 20, in relazione all'art. 14, lettere d) ed n), dello statuto della regione siciliana ed in conformità al presente decreto".

 

          Art. 3.

     L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 510, è sostituito dal seguente: "La regione esercita tutte le funzioni amministrative, ivi comprese la vigilanza e la tutela, in ordine agli enti provinciali del turismo, alle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo ed agli altri enti, istituzioni ed organizzazioni locali, operanti nelle materie previste dal presente decreto".

 

          Art. 4.

     L'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 510, è sostituito dal seguente: "I programmi di massima per la propaganda e le manifestazioni turistiche sono adottati dall'amministrazione regionale e comunicati periodicamente al Ministero del turismo e dello spettacolo ai fini del coordinamento della attività regionale con quella nazionale.

     I programmi per la propaganda e le manifestazioni turistiche organizzate ed effettuate per iniziativa dello Stato, che debbono svolgersi nel territorio della regione, sono approvati dal Ministero del turismo e dello spettacolo sentita l'amministrazione regionale.

     La regione svolge la propria attività promozionale turistica all'estero utilizzando normalmente a tale scopo le strutture dell'E.N.I.T., nei cui organi amministrativi sarà adeguatamente rappresentata".

 

          Art. 5.

     L'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 510, è sostituito dal seguente: "L'amministrazione regionale, fatta salva la disciplina dei rapporti privati, adotta, tra l'altro, i provvedimenti in materia di classifica o di tariffe alberghiere; di locazione di immobili ad uso di albergo, pensione e locanda; di complessi ricettivi extra alberghieri; nonchè i provvedimenti relativi al vincolo alberghiero".

 

          Art. 6.

     L'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 510, è sostituito dal seguente: "L'amministrazione regionale svolge altresì le attribuzioni in materia di riconoscimento e di revoca delle stazioni di cura, soggiorno e turismo, di delimitazione dei rispettivi territori, di classifica delle stazioni medesime, di determinazione delle località di interesse turistico".

 

          Art. 7.

     Gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 510, sono abrogati.

 

          Art. 8.

     L'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 510, è sostituito dal seguente: "Le rispettive amministrazioni dello Stato e della regione, competenti nelle materie oggetto del presente decreto, sono tenute a fornirsi, reciprocamente ed a richiesta, informazioni, dati statistici ed ogni elemento utile allo svolgimento delle proprie funzioni in materia di turismo, vigilanza ed industria alberghiera".

 

          Art. 9.

     L'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 510, è sostituito dal seguente: "Spettano all'amministrazione regionale le attribuzioni in materia di agenzie di viaggio e quelle in materie di guide, corrieri ed interpreti.

     Resta riservato allo Stato il nulla-osta al rilascio delle licenze a persone fisiche o giuridiche straniere".