Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 30/08/1975 |
Numero: | 640 |
Sommario |
Art. 1. Il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 510, è sostituito dal seguente: "Norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di turismo e [...] |
Art. 2. L'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 510, è sostituito dal seguente: "La regione siciliana esercita, nell'ambito del proprio territorio, le funzioni [...] |
Art. 3. L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 510, è sostituito dal seguente: "La regione esercita tutte le funzioni amministrative, ivi comprese la vigilanza e la [...] |
Art. 4. L'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 510, è sostituito dal seguente: "I programmi di massima per la propaganda e le manifestazioni turistiche sono adottati [...] |
Art. 5. L'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 510, è sostituito dal seguente: "L'amministrazione regionale, fatta salva la disciplina dei rapporti privati, adotta, tra [...] |
Art. 6. L'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 510, è sostituito dal seguente: "L'amministrazione regionale svolge altresì le attribuzioni in materia di riconoscimento e [...] |
Art. 7. Gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 510, sono abrogati |
Art. 8. L'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 510, è sostituito dal seguente: "Le rispettive amministrazioni dello Stato e della regione, competenti nelle materie [...] |
Art. 9. L'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 510, è sostituito dal seguente: "Spettano all'amministrazione regionale le attribuzioni in materia di agenzie di viaggio e [...] |
§ 98.1.30645 - D.P.R. 30 agosto 1975, n. 640.
Modificazioni ed integrazioni alle norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di turismo.
(G.U. 18 dicembre 1975, n. 333)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto lo statuto della regione siciliana, approvato con il regio
Viste le determinazioni della commissione paritetica prevista dall'art. 43 dello statuto della regione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il turismo e lo spettacolo;
Decreta:
Il titolo del
L'art. 1 del
L'art. 2 del
L'art. 3 del
I programmi per la propaganda e le manifestazioni turistiche organizzate ed effettuate per iniziativa dello Stato, che debbono svolgersi nel territorio della regione, sono approvati dal Ministero del turismo e dello spettacolo sentita l'amministrazione regionale.
La regione svolge la propria attività promozionale turistica all'estero utilizzando normalmente a tale scopo le strutture dell'E.N.I.T., nei cui organi amministrativi sarà adeguatamente rappresentata".
L'art. 4 del
L'art. 5 del
Gli articoli 6 e 7 del
L'art. 8 del
L'art. 9 del
Resta riservato allo Stato il nulla-osta al rilascio delle licenze a persone fisiche o giuridiche straniere".