Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 41. Enti locali e Regioni |
Capitolo: | 41.7 regioni a statuto speciale |
Data: | 09/04/1956 |
Numero: | 510 |
Sommario |
Art. 1. [2] |
Art. 2. [3] |
Art. 3. [4] |
Art. 4. [5] |
Art. 5. [6] |
Art. 6. [7] |
Art. 7. [8] |
Art. 8. [9] |
Art. 9. [10] |
Art. 10. L'Assessore regionale per il turismo, od un suo delegato, partecipa con diritto a voto alle riunioni del Consiglio centrale del turismo nelle questioni che interessano la Regione siciliana. |
§ 41.7.46 - D.P.R. 9 aprile 1956, n. 510.
Norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di turismo e vigilanza alberghiera [1]
(G.U. 15 giugno 1956, n. 147)
La regione siciliana esercita, nell'ambito del proprio territorio, le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di turismo, di industria turistica e di vigilanza alberghiera, a norma dell'art. 20, in relazione all'art. 14, lettere d) ed n), dello statuto della regione siciliana ed in conformità al presente decreto.
La regione esercita tutte le funzioni amministrative, ivi comprese la vigilanza e la tutela, in ordine agli enti provinciali del turismo, alle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo ed agli altri enti, istituzioni ed organizzazioni locali, operanti nelle materie previste dal presente decreto.
I programmi di massima per la propaganda e le manifestazioni turistiche sono adottati dall'amministrazione regionale e comunicati periodicamente al Ministero del turismo e dello spettacolo ai fini del coordinamento della attività regionale con quella nazionale.
I programmi per la propaganda e le manifestazioni turistiche organizzate ed effettuate per iniziativa dello Stato, che debbono svolgersi nel territorio della regione, sono approvati dal Ministero del turismo e dello spettacolo sentita l'amministrazione regionale.
La regione svolge la propria attività promozionale turistica all'estero utilizzando normalmente a tale scopo le strutture dell'E.N.I.T., nei cui organi amministrativi sarà adeguatamente rappresentata.
L'amministrazione regionale, fatta salva la disciplina dei rapporti privati, adotta, tra l'altro, i provvedimenti in materia di classifica o di tariffe alberghiere; di locazione di immobili ad uso di albergo, pensione e locanda; di complessi ricettivi extra alberghieri; nonché i provvedimenti relativi al vincolo alberghiero.
L'amministrazione regionale svolge altresì le attribuzioni in materia di riconoscimento e di revoca delle stazioni di cura, soggiorno e turismo, di delimitazione dei rispettivi territori, di classifica delle stazioni medesime, di determinazione delle località di interesse turistico.
Le rispettive amministrazioni dello Stato e della regione, competenti nelle materie oggetto del presente decreto, sono tenute a fornirsi, reciprocamente ed a richiesta, informazioni, dati statistici ed ogni elemento utile allo svolgimento delle proprie funzioni in materia di turismo, vigilanza ed industria alberghiera.
Spettano all'amministrazione regionale le attribuzioni in materia di agenzie di viaggio e quelle in materie di guide, corrieri ed interpreti.
Resta riservato allo Stato il nulla-osta al rilascio delle licenze a persone fisiche o giuridiche straniere.
L'Assessore regionale per il turismo, od un suo delegato, partecipa con diritto a voto alle riunioni del Consiglio centrale del turismo nelle questioni che interessano la Regione siciliana.
[1] Titolo così sostituito dall'art. 1 del
[2] Articolo così sostituito dall'art. 2 del
[3] Articolo così sostituito dall'art. 3 del
[4] Articolo così sostituito dall'art. 4 del
[5] Articolo così sostituito dall'art. 5 del
[6] Articolo così sostituito dall'art. 6 del
[7] Articolo abrogato dall'art. 7 del
[8] Articolo abrogato dall'art. 7 del
[9] Articolo così sostituito dall'art. 8 del
[10] Articolo così sostituito dall'art. 9 del