§ 41.7.46 - D.P.R. 9 aprile 1956, n. 510.
Norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di turismo e vigilanza alberghiera


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:09/04/1956
Numero:510


Sommario
Art. 1.  [2]
Art. 2.  [3]
Art. 3.  [4]
Art. 4.  [5]
Art. 5.  [6]
Art. 6.  [7]
Art. 7.  [8]
Art. 8.  [9]
Art. 9.  [10]
Art. 10.      L'Assessore regionale per il turismo, od un suo delegato, partecipa con diritto a voto alle riunioni del Consiglio centrale del turismo nelle questioni che interessano la Regione siciliana.


§ 41.7.46 - D.P.R. 9 aprile 1956, n. 510.

Norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di turismo e vigilanza alberghiera [1]

(G.U. 15 giugno 1956, n. 147)

 

     Art. 1. [2]

     La regione siciliana esercita, nell'ambito del proprio territorio, le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di turismo, di industria turistica e di vigilanza alberghiera, a norma dell'art. 20, in relazione all'art. 14, lettere d) ed n), dello statuto della regione siciliana ed in conformità al presente decreto.

 

          Art. 2. [3]

     La regione esercita tutte le funzioni amministrative, ivi comprese la vigilanza e la tutela, in ordine agli enti provinciali del turismo, alle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo ed agli altri enti, istituzioni ed organizzazioni locali, operanti nelle materie previste dal presente decreto.

 

          Art. 3. [4]

     I programmi di massima per la propaganda e le manifestazioni turistiche sono adottati dall'amministrazione regionale e comunicati periodicamente al Ministero del turismo e dello spettacolo ai fini del coordinamento della attività regionale con quella nazionale.

     I programmi per la propaganda e le manifestazioni turistiche organizzate ed effettuate per iniziativa dello Stato, che debbono svolgersi nel territorio della regione, sono approvati dal Ministero del turismo e dello spettacolo sentita l'amministrazione regionale.

     La regione svolge la propria attività promozionale turistica all'estero utilizzando normalmente a tale scopo le strutture dell'E.N.I.T., nei cui organi amministrativi sarà adeguatamente rappresentata.

 

          Art. 4. [5]

     L'amministrazione regionale, fatta salva la disciplina dei rapporti privati, adotta, tra l'altro, i provvedimenti in materia di classifica o di tariffe alberghiere; di locazione di immobili ad uso di albergo, pensione e locanda; di complessi ricettivi extra alberghieri; nonché i provvedimenti relativi al vincolo alberghiero.

 

          Art. 5. [6]

     L'amministrazione regionale svolge altresì le attribuzioni in materia di riconoscimento e di revoca delle stazioni di cura, soggiorno e turismo, di delimitazione dei rispettivi territori, di classifica delle stazioni medesime, di determinazione delle località di interesse turistico.

 

          Art. 6. [7]

 

          Art. 7. [8]

 

          Art. 8. [9]

     Le rispettive amministrazioni dello Stato e della regione, competenti nelle materie oggetto del presente decreto, sono tenute a fornirsi, reciprocamente ed a richiesta, informazioni, dati statistici ed ogni elemento utile allo svolgimento delle proprie funzioni in materia di turismo, vigilanza ed industria alberghiera.

 

          Art. 9. [10]

     Spettano all'amministrazione regionale le attribuzioni in materia di agenzie di viaggio e quelle in materie di guide, corrieri ed interpreti.

     Resta riservato allo Stato il nulla-osta al rilascio delle licenze a persone fisiche o giuridiche straniere.

 

          Art. 10.

     L'Assessore regionale per il turismo, od un suo delegato, partecipa con diritto a voto alle riunioni del Consiglio centrale del turismo nelle questioni che interessano la Regione siciliana.

 


[1]  Titolo così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 30 agosto 1975, n. 640.

[2]  Articolo così sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 30 agosto 1975, n. 640.

[3]  Articolo così sostituito dall'art. 3 del D.P.R. 30 agosto 1975, n. 640.

[4]  Articolo così sostituito dall'art. 4 del D.P.R. 30 agosto 1975, n. 640.

[5]  Articolo così sostituito dall'art. 5 del D.P.R. 30 agosto 1975, n. 640.

[6]  Articolo così sostituito dall'art. 6 del D.P.R. 30 agosto 1975, n. 640.

[7]  Articolo abrogato dall'art. 7 del D.P.R. 30 agosto 1975, n. 640.

[8]  Articolo abrogato dall'art. 7 del D.P.R. 30 agosto 1975, n. 640.

[9]  Articolo così sostituito dall'art. 8 del D.P.R. 30 agosto 1975, n. 640.

[10]  Articolo così sostituito dall'art. 9 del D.P.R. 30 agosto 1975, n. 640.