Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 31/03/1975 |
Numero: | 137 |
Sommario |
Art. 1. Conto dei profitti e delle perdite |
Art. 2. Relazione degli amministratori |
Art. 3. Conto dei profitti e delle perdite delle società di assicurazione |
Art. 4. Relazione degli amministratori per le società di assicurazione |
Art. 5. Conto dei profitti e delle perdite delle aziende ed istituti di credito |
Art. 6. Relazione degli amministratori per le aziende ed istituti di credito |
Art. 7. Disposizione finale |
§ 98.1.30627 - D.P.R. 31 marzo 1975, n. 137. [1]
Attuazione della delega di cui all'art. 2, lettera b), della legge 7 giugno 1974, n. 216, concernente la disciplina del conto dei profitti e delle perdite delle società finanziarie, fiduciarie, delle assicurazioni ed aziende di credito.
(G.U. 7 maggio 1975, n. 119)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'art. 2, lettera b), della
Udito il parere della Commissione parlamentare costituita ai sensi del succitato art. 2;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per le finanze, per il bilancio e la programmazione economica, per l'industria, il commercio e l'artigianato;
Decreta:
Art. 1. Conto dei profitti e delle perdite
Il conto dei profitti e delle perdite delle società con azioni quotate in borsa e degli enti i cui titoli sono quotati in borsa, aventi per oggetto statutario esclusivo o principale o che abbiano svolto quali attività esclusive o principali l'assunzione di partecipazioni in altre società, la compravendita, il possesso, la gestione o il collocamento di titoli pubblici o privati, deve indicare distintamente nel loro importo complessivo:
Nei profitti:
1) i dividendi delle partecipazioni in società controllate;
2) i dividendi delle partecipazioni in società collegate;
3) i dividendi delle altre partecipazioni;
4) gli interessi e gli altri proventi dei titoli a reddito fisso;
5) i proventi degli altri titoli;
6) gli interessi dei crediti verso società controllate;
7) gli interessi dei crediti verso società collegate;
8) gli interessi dei crediti verso banche;
9) gli interessi degli altri crediti;
10) i profitti derivanti da negoziazioni di titoli azionari quotati in borsa, distinguendo tra le operazioni relative ad azioni di società controllate, ad azioni di società collegate e ad altre azioni nonchè tra le operazioni per contanti e quelle a termine o di riporto e indicando separatamente i profitti derivanti dall'alienazione di titoli azionari figuranti in bilancio nei due esercizi precedenti;
11) i profitti derivanti da negoziazioni di titoli azionari non quotati in borsa, distinte come al numero precedente;
12) i profitti derivanti da negoziazioni di titoli a reddito fisso distinte come ai numeri 10) e 11);
13) i profitti derivanti da negoziazioni di altri titoli;
14) i profitti derivanti da negoziazioni di valute estere;
15) i profitti derivanti dall'alienazione di partecipazioni non rappresentate da titoli;
16) i profitti derivanti dall'alienazione di beni diversi dalle partecipazioni e dai titoli;
17) le commissioni per intermediazione in operazioni su titoli;
18) le commissioni per il collocamento di titoli e per le eventuali garanzie relative;
19) le commissioni, sconti e compensi di ogni genere per altri servizi di carattere finanziario;
20) le sopravvenienze attive e i proventi diversi da quelli indicati nei numeri precedenti, da indicare distintamente in separato elenco.
Nelle perdite:
1) gli interessi e gli altri oneri sui debiti obbligazionari;
2) le quote di ammortamento del disaggio su emissione di obbligazioni;
3) gli interessi su debiti verso banche;
4) gli interessi su debiti verso società controllate;
5) gli interessi su debiti verso società collegate;
6) gli interessi su altri debiti;
7) le perdite derivanti da negoziazioni di titoli azionari quotati in borsa, distinguendo tra le operazioni relative ad azioni di società controllate, ad azioni di società collegate e ad altre azioni nonchè tra le operazioni per contanti e quelle a termine o di riporto;
8) le perdite derivanti da negoziazioni di titoli non quotati in borsa, distinte come al numero precedente;
9) le perdite derivanti da negoziazioni di titoli a reddito fisso, distinte come ai numeri 7) e 8);
10) le perdite derivanti da negoziazioni di altri titoli;
11) le perdite derivanti da negoziazioni di divise estere;
12) le perdite su crediti, distinguendo tra crediti relativi a società controllate, crediti relativi a società collegate e altri crediti;
13) le minusvalenze risultanti da valutazioni di bilancio, relative a titoli, distinguendo tra titoli azionari, titoli obbligazionari e similari ed altri;
14) le minusvalenze risultanti da valutazioni di bilancio relative a beni diversi dai titoli;
15) gli accantonamenti al fondo di copertura del rischio di svalutazione dei titoli;
16) gli accantonamenti al fondo di copertura del rischio di svalutazione dei crediti;
17) le spese per prestazioni di servizi di carattere finanziario;
18) gli sconti e gli altri oneri finanziari;
19) le spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi;
20) le spese per prestazioni di altri servizi;
21) gli accantonamenti ai fondi di liquidazione e di previdenza;
22) le imposte con separata indicazione di quelle relative ai precedenti esercizi;
23) gli accantonamenti per oneri fiscali e altri oneri specifici;
24) gli ammortamenti per gruppi omogenei di beni;
25) le spese e le perdite diverse da quelle indicate nei numeri precedenti e le sopravvenienze passive.
Sono vietati i compensi di partite.
Se la società o l'ente svolge le attività indicate nel primo comma, quali attività principali ma non esclusive, il conto deve contenere anche le altre indicazioni previste nell'art. 2425-bis del codice civile.
Art. 2. Relazione degli amministratori
Il bilancio delle società e degli enti di cui all'art. 1 deve essere corredato da una relazione degli amministratori redatta ai sensi dell'art. 2429-bis del codice civile. La relazione, oltre a quanto stabilito nell'art. 2429-bis del codice civile, deve contenere:
a) l'elenco analitico delle partecipazioni, con l'indicazione, per ciascuna, della misura e del prezzo di carico delle operazioni effettuate e delle variazioni per quantità e valori intervenute rispetto al bilancio del precedente esercizio;
b) l'indicazione, per valori nominali complessivi, dei titoli di Stato o garantiti dallo Stato, dei titoli di istituti di credito speciali o a medio termine, dei titoli di altri enti pubblici e delle obbligazioni emesse da società private, suddividendo ogni categoria tra i titoli in fase di ammortamento o comunque con rimborso entro il quinquennio ed altri titoli. Le obbligazioni convertibili in azioni devono essere elencate analiticamente con le indicazioni di cui alla lettera a);
c) un prospetto di raffronto, per i titoli quotati, tra i valori di libro e i prezzi di compenso dell'ultimo trimestre dell'esercizio;
d) l'indicazione dei criteri adottati nel valutare i titoli non quotati e le partecipazioni in società controllate e collegate;
e) notizie sull'andamento delle partecipazioni più importanti e in particolare di quelle non quotate in borsa e di quelle acquistate nel corso dell'esercizio, fornendo nel caso di società controllate, italiane o estere, che svolgono l'attività del primo comma dell'art. 1, le indicazioni di cui al presente decreto;
f) ragguagli sull'attività mobiliare, sull'attività di finanziamento e su quella valutaria, con specifica indicazione delle operazioni di maggiore interesse;
g) notizie sugli impegni registrati nel bilancio per operazioni su titoli e divise, stipulate nel corso dell'esercizio con scadenza successiva alla chiusura di esso;
h) chiarimenti in merito all'utilizzo dei fondi rischi per svalutazione di titoli, crediti e altri beni.
Art. 3. Conto dei profitti e delle perdite delle società di assicurazione
I modelli di bilancio per le società di assicurazione le cui azioni sono quotate in borsa debbono essere stabiliti, per la parte relativa al conto dei profitti e delle perdite, nelle forme e con le modalità di cui all'art. 56, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con
In sede di prima applicazione, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato provvede agli adempimenti di sua competenza entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
Art. 4. Relazione degli amministratori per le società di assicurazione
La relazione degli amministratori per le società di assicurazione le cui azioni sono quotate in borsa deve contenere, oltre a quanto stabilito nell'art. 2429-bis del codice civile e nel precedente art. 2, in quanto applicabili, specifiche indicazioni relative ai singoli rami nei quali è esercitata l'attività assicurativa, alle operazioni di capitalizzazione e alla determinazione delle riserve tecniche nei rami vita e capitalizzazione (riserve matematiche) e rami danni (riserve premi e sinistri).
Art. 5. Conto dei profitti e delle perdite delle aziende ed istituti di credito
Le forme tecniche dei bilanci delle aziende e degli istituti di credito, relativamente ai quali ricorrono le condizioni previste dall'art. 3, lettera a), sub art. 1 della
Le deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in applicazione della disposizione del comma precedente e le relative istruzioni della Banca d'Italia debbono essere adottate entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
Art. 6. Relazione degli amministratori per le aziende ed istituti di credito
La relazione degli amministratori per le aziende e gli istituti di credito di cui al precedente art. 5, deve contenere, oltre a quanto stabilito nell'articolo 2429-bis del codice civile e nel precedente art. 2, in quanto applicabili, specifiche indicazioni relative ai singoli rami nei quali è esercitata l'attività aziendale, ai criteri seguiti per la valutazione del portafoglio dei titoli e alle operazioni di riporto su titoli.
Art. 7. Disposizione finale
Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano a decorrere dal primo esercizio successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
[1] Decreto abrogato dall'art. 214 del