Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 09/05/1974 |
Numero: | 424 |
Sommario |
Art. 1. Il terzo comma dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, è sostituito dal seguente |
Art. 2. Alle autorizzazioni già rilasciate, ai sensi degli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, ancorchè scadute, è riconosciuta ulteriore validità fino [...] |
§ 98.1.30612 - D.P.R. 9 maggio 1974, n. 424.
Modifica dell'art. 24 del regolamento concernente la disciplina della produzione, del commercio e della vendita dei fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255.
(G.U. 17 settembre 1974, n. 242)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con
Vista la
Vista la
Visto il
Sentito il Consiglio superiore di sanità;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste;
Decreta:
E' approvato l'unito regolamento riguardante la modifica dell'art. 24 del
Regolamento
Il terzo comma dell'art. 24 del
"Il colloquio di cui al comma precedente viene effettuato alla presenza di un funzionario tecnico del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, del medico provinciale o di un suo sostituto e di un funzionario provinciale dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni".
Il quinto comma dell'art. 24 del
"L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida per cinque anni ed è rinnovabile con le stesse modalità".
Alle autorizzazioni già rilasciate, ai sensi degli articoli 23 e 24 del