Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 09/05/1969 |
Numero: | 422 |
Sommario |
Art. 1. L'art. 68 del regolamento per i biglietti di Stato e di banca, approvato con il regio decreto 30 ottobre 1896, n. 508, viene sostituito dal seguente |
§ 98.1.30472 - D.P.R. 9 maggio 1969, n. 422.
Modificazioni al regolamento per i biglietti di banca.
(G.U. 29 luglio 1969, n. 191)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con il
Visto il regolamento per i biglietti di Stato e di banca, approvato con il
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
L'art. 68 del regolamento per i biglietti di Stato e di banca, approvato con il
"Le banconote danneggiate o logore sono presentate al cambio, presso la cassa speciale, annullate con perforazione, effettuata in modo che non ne sia obliterato alcuno dei distintivi caratteristici necessari per riconoscere la loro legittimità.
Sul recto e sul verso di ciascuna mazzetta delle banconote, come sopra annullate, dovrà essere apposto il timbro ad umido con la parola "Annullato" e l'indicazione della data e della cassa che ha proceduto all'annullamento.
Dopo verifica e contazione in dettaglio, da parte del gestore della cassa speciale e dell'ufficio di controllo del Tesoro presso la medesima, le banconote logore o danneggiate -- annullate con le modalità sopraindicate -- sono immesse nella cassa speciale in sostituzione di quelle atte alla circolazione, da consegnare all'istituto interessato a seguito di autorizzazione dell'ispettorato di vigilanza.
La cassa speciale, dopo aver riscontrato esatto il valore e accertata la legittimità dei biglietti annullati, rilascia a favore delle casse mittenti la ricevuta firmata dal gestore e vistata dall'ufficio di controllo del Tesoro.
Su richiesta dell'Istituto di emissione l'ispettorato generale di vigilanza autorizza l'abbruciamento delle banconote annullate, verificate ed ammesse al cambio, con l'intervento dei detentori delle chiavi della cassa speciale, o dei loro delegati; nonchè di rappresentanti dell'ispettorato e della banca espressamente designati ad effettuare l'accertamento dei biglietti da distruggere ed a presenziare alle relative operazioni".