Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 13/08/1968 |
Numero: | 1179 |
Sommario |
Art. 1. Alle categorie di specializzazione del 1° gruppo previste per l'Esercito dalla tabella I annessa alla legge 8 gennaio 1952, n. 15, quale integrata dai decreti del Presidente della Repubblica 5 [...] |
Art. 2. Alle categorie di specializzazione del 2° gruppo previste per l'Esercito dalla tabella I annessa alla legge 8 gennaio 1952, n. 15, quale integrata dai decreti del Presidente della Repubblica 5 [...] |
§ 98.1.30459 - D.P.R. 13 agosto 1968, n. 1179. [1]
Varianti alle categorie di specializzazione previste dalle tabelle allegate alla legge 8 gennaio 1952, n. 15, quali risultano modificate con i decreti del Presidente della Repubblica 5 marzo 1958, n. 481, e 9 agosto 1966, n. 1117.
(G.U. 23 novembre 1968, n. 298)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la
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Visti i decreti del Presidente della Repubblica 5 marzo 1958, n. 481, e 9 agosto 1966, n. 1117, concernenti varianti alle categorie di specializzazione previste dalle tabelle allegate alla
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
Alle categorie di specializzazione del 1° gruppo previste per l'Esercito dalla tabella I annessa alla
la categoria "specializzati trasmissioni radio" è sostituita dalla categoria "specializzati per trasmissioni radio-radiotelegrafisti";
la categoria "piloti di mezzi corazzati" è sostituita dalla categoria "piloti di carro armato o semovente controcarro";
la categoria "stenografi" è sostituita dalla categoria "stenodattilografi".
Alle categorie di specializzazione del 2° gruppo previste per l'Esercito dalla tabella I annessa alla
"contabile".
Alle suddette categorie sono inoltre apportate le seguenti varianti:
la categoria "centralinisti per centrali con più di 30 linee" è sostituita dalla categoria "centralinisti";
la categoria "meccanici elettricisti" è sostituita dalla categoria "elettricisti";
la categoria "piloti di natanti a motore" è sostituita dalla categoria "piloti di natanti con fuoribordo e di barche a motore";
la categoria "idraulici" è sostituita dalle categorie "idraulico-tubista-lattoniere idrico" e "idraulico-meccanico per motopompe".
[1] Abrogato dall'art. 24 del