§ 98.1.30447 - D.P.R. 6 marzo 1968, n. 585.
Disciplina per l'iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato di unità navali per la vigilanza costiera.


Settore:Normativa nazionale
Data:06/03/1968
Numero:585


Sommario
Art. unico.      Le unità navali assegnate dal Ministero della marina mercantile alle capitanerie di porto per i compiti di polizia marittima, assistenza e salvataggio vengono iscritte in un ruolo speciale del [...]


§ 98.1.30447 - D.P.R. 6 marzo 1968, n. 585. [1]

Disciplina per l'iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato di unità navali per la vigilanza costiera.

(G.U. 11 maggio 1968, n. 119)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Marina militare, e successive modificazioni;

     Udito il parere del Consiglio di Stato;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per la marina mercantile;

     Decreta:

 

     Art. unico.

     Le unità navali assegnate dal Ministero della marina mercantile alle capitanerie di porto per i compiti di polizia marittima, assistenza e salvataggio vengono iscritte in un ruolo speciale del naviglio militare dello Stato, denominato ruolo del naviglio per la vigilanza costiera dalle capitanerie di porto.

     Con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per la marina mercantile, saranno stabilite le modalità per l'applicazione della norma di cui al precedente comma e regolati i rapporti discendenti dallo svolgimento da parte di detti mezzi navali dei compiti loro assegnati; sarà anche disciplinata la posizione del personale che ne costituisce l'equipaggio.

 


[1] Decreto abrogato dall'art. 2 del D.P.R. 31 dicembre 1973, n. 1199.