§ 98.1.30424 - D.P.R. 10 giugno 1967, n. 850.
Modifica alle norme per la delega delle facoltà di assumere impegni a carico del bilancio del Ministero della difesa.


Settore:Normativa nazionale
Data:10/06/1967
Numero:850


Sommario
Art. 1.      La lettera e) dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1952, n. 1021, è modificata come segue
Art. 2.      Dopo la lettera o) dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1952, n. 1021, e aggiunto
Art. 3.      Dopo l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1952, n. 1021, è inserito il seguente art. 3-bis
Art. 3 bis.      Le missioni nell'ambito del territorio dello Stato del personale civile e militare che non presta servizio presso l'Amministrazione centrale possono essere autorizzate dai comandanti o capi di [...]


§ 98.1.30424 - D.P.R. 10 giugno 1967, n. 850. [1]

Modifica alle norme per la delega delle facoltà di assumere impegni a carico del bilancio del Ministero della difesa.

(G.U. 30 settembre 1967, n. 245)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1952, n. 1021, concernente norme per la delega delle facoltà di assumere impegni a carico del bilancio del Ministero della difesa, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1963, n. 679;

     Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto col Ministro per il tesoro;

     Decreta:

 

     Art. 1.

     La lettera e) dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1952, n. 1021, è modificata come segue:

     "lettera e) autorizzazione al personale ad effettuare missioni all'estero".

 

          Art. 2.

     Dopo la lettera o) dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1952, n. 1021, e aggiunto:

     "lettera p) autorizzazione al personale civile e militare dell'Amministrazione centrale ad effettuare missioni nell'ambito del territorio dello Stato di durata eccedente i dieci giorni".

 

          Art. 3.

     Dopo l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1952, n. 1021, è inserito il seguente art. 3-bis:

 

          Art. 3 bis.

     Le missioni nell'ambito del territorio dello Stato del personale civile e militare che non presta servizio presso l'Amministrazione centrale possono essere autorizzate dai comandanti o capi di ufficio con le modalità e nei limiti prescritti dal piano di impiego dei capitoli relativi, formato annualmente dal Ministro per la difesa.

 


[1] Abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.