§ 98.1.30326 - D.P.R. 18 marzo 1963, n. 679.
Modifiche al primo e al terzo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1952, n. 1021, concernente norme per [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:18/03/1963
Numero:679


Sommario
Art. unico.      Il primo e il terzo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1952, n. 1021, concernente norme per la delega delle facoltà di assumere impegni a carico del bilancio [...]


§ 98.1.30326 - D.P.R. 18 marzo 1963, n. 679. [1]

Modifiche al primo e al terzo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1952, n. 1021, concernente norme per la delega delle facoltà di assumere impegni a carico del bilancio del Ministero della difesa.

(G.U. 24 maggio 1963, n. 136)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1952, n. 1021, concernente norme per la delega delle facoltà di assumere impegni a carico del bilancio del Ministero della difesa;

     Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto col Ministro per il tesoro;

     Decreta:

 

     Art. unico.

     Il primo e il terzo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1952, n. 1021, concernente norme per la delega delle facoltà di assumere impegni a carico del bilancio del Ministero della difesa, sono sostituiti dai seguenti:

     "I funzionari ai quali in applicazione dell'art. 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, può essere delegata la facoltà di assumere impegni sul bilancio del Ministero della difesa sono, nell'ambito dei servizi di propria competenza, i direttori generali ed i capi degli uffici autonomi della Amministrazione centrale, sia militari che civili, di grado o qualifica non inferiore, rispettivamente, a colonnello e a direttore di divisione, anche se organicamente appartenenti a ruoli di altre Amministrazioni, nonchè il comandante generale dell'Arma dei carabinieri e il commissario generale per le onoranze ai caduti".

     "In sostituzione dei funzionari innanzi indicati, in caso di loro assenza o impedimento, la delega di cui al presente articolo può essere conferita ad altri funzionari della stessa Direzione generale o ufficio autonomo, sia militari che civili, purchè di grado o qualifica non inferiore, rispettivamente, a colonnello e a direttore di divisione, e al vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri".

 


[1] Abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.