Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 18/03/1963 |
Numero: | 679 |
Sommario |
Art. unico. Il primo e il terzo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1952, n. 1021, concernente norme per la delega delle facoltà di assumere impegni a carico del bilancio [...] |
§ 98.1.30326 - D.P.R. 18 marzo 1963, n. 679. [1]
Modifiche al primo e al terzo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1952, n. 1021, concernente norme per la delega delle facoltà di assumere impegni a carico del bilancio del Ministero della difesa.
(G.U. 24 maggio 1963, n. 136)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il
Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto col Ministro per il tesoro;
Decreta:
Il primo e il terzo comma dell'art. 1 del
"I funzionari ai quali in applicazione dell'art. 52 del
"In sostituzione dei funzionari innanzi indicati, in caso di loro assenza o impedimento, la delega di cui al presente articolo può essere conferita ad altri funzionari della stessa Direzione generale o ufficio autonomo, sia militari che civili, purchè di grado o qualifica non inferiore, rispettivamente, a colonnello e a direttore di divisione, e al vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri".
[1] Abrogato dall'art. 2268 del