Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 24/11/1965 |
Numero: | 1563 |
§ 98.1.30388 - D.P.R. 24 novembre 1965, n. 1563.
Modifica dell'art. 420 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
(G.U. 2 febbraio 1966, n. 28)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 88 del
Visto l'art. 420 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con
Visto l'art. 31 del
Visto il
Uditi i pareri della Corte dei conti e del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
Il quarto comma dell'art. 420 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, approvato con
"Il pagamento di somme non superiori alle lire seicentomila può essere effettuato, in deroga alle norme di cui ai precedenti commi del presente articolo, anche su esibizione di uno dei seguenti documenti di identità personale:
1) passaporto;
2) tessera personale di concessione ferroviaria per impiegati dello Stato in attività di servizio e in pensione;
3) tessera di riconoscimento, con fotografia, rilasciata da Amministrazioni statali ai propri dipendenti;
4) libretto per licenza di porto d'armi;
5) tessera postale di riconoscimento;
6) patente di abilitazione per la guida di autoveicoli e motoveicoli;
7) carta d'indennità".