Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 76. Poste |
Capitolo: | 76.5 tariffe |
Data: | 21/12/1955 |
Numero: | 1509 |
Sommario |
Art. 1. I limiti d'importo indicati nel Rogolamento generale dei servizi postali (Parte seconda - Servizi a danaro), approvato con regio decreto 30 maggio 1940, n. 775, e [...] |
Art. 2. L'art. 9 del citato Regolamento generale dei servizi postali (Parte seconda - Servizi a danaro), già modificato con il regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1292, con il [...] |
Art. 3. L'art. 21 del citato Regolamento generale dei servizi postali (Parte seconda - Servizi a danaro), già modificato con decreto legislativo 20 marzo 1947, n. 427, e con [...] |
Art. 4. Il presente decreto avrà effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
§ 76.5.3 - D.P.R. 21 dicembre 1955, n. 1509.
Adeguamento dei limiti d'importo indicati nel Regolamento generale dei servizi postali (Parte seconda - Servizi a danaro).
(G.U. 23 febbraio 1956, n. 45).
I limiti d'importo indicati nel Rogolamento generale dei servizi postali (Parte seconda - Servizi a danaro), approvato con
a) il limite di L. 10.000 previsto dall'art. 10, nel testo modificato dall'art. 3 del
b) il limite di L. 100.000 previsto dall'art. 22, già elevato a L. 200.000 dal
c) il limite di L. 100 previsto dall'art. 116, già elevato a L. 1000 dal
d) i limiti di L. 2000 previsti dalle lettere a), b) e c) dell'art. 121, già elevati a L. 30.000 per le lettere a) e b) e a L. 40.000 per la lettera c) dal
e) i limiti di L. 1000 previsti dal secondo e terzo comma dall'art. 127, nel testo modificato dall'art. 9 del
f) il limite di L. 2000 previsto dall'art. 140, già elevato a L. 50.000 dal
g) i limiti di L. 500, L. 1000 e L. 5000, previsti dall'art. 159, già elevati a L. 10.000, L. 20.000 e L. 50.000 dal
h) il limite di L. 500 previsto dall'art. 161, già elevato a L. 10.000 dal
i) il limite di L. 500 previsto dagli articoli 175 e 178, già elevato a L. 5000 dal
l) il limite di L. 2000 previsto dall'art. 181, già elevato a L. 10.000 dal
L'art. 9 del citato Regolamento generale dei servizi postali (Parte seconda - Servizi a danaro), già modificato con il
"Art. 9. Salvo quanto è stabilito dall'art. 127 per gli assegni all'ordine il beneficiario, l'ultimo giratario, rappresentante o delegato, per ottenere il pagamento di qualsiasi titolo deve essere personalmente conosciuto dall'ufficiale pagatore, altrimenti deve provare la propria identità personale:
a) per somme superiori a L. 600.000:
1) mediante l'attestazione di due persone note all'ufficiale pagatore;
2) ovvero mediante autenticazione della firma di quietanza da parte di un notaio, od anche, se l'avente diritto è un pubblico ufficiale, mediante la legalizzazione della sua firma da parte dell'autorità locale competente;
b) per somme superiori a L. 60.000 fino a L. 600.000, in mancanza di uno dei modi di cui alla lettera a):
1) mediante l'esibizione di uno dei seguenti documenti: tessera di libera circolazione sulle ferrovie, rilasciata ai propri membri dal Senato o dalla Camera dei deputati; libretto personale ferroviario od altro documento di riconoscimento congenere ed avente le stesse caratteristiche, rilasciato agli impiegati civili e militari dello Stato; libretto per licenza di porto di armi; tessera postale di riconoscimento; passaporto; certificato d'iscrizione dei pensionati statali o libretto di pensione rilasciato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, purché muniti di fotografia legalizzata dall'autorità comunale; patente di abilitazione alla guida di autoveicoli;
2) ovvero mediante l'attestazione di due persone munite di tessera di libera circolazione rilasciata dal Senato o dalla Camera dei deputati, o di libretto ferroviario od altro documento congenere, o di libretto per licenza di porto d'armi, di cui al precedente n. 1.
In parziale deroga alle disposizioni della presente lettera b), la tessera postale di riconoscimento è ammessa altresì a provare l'identità personale quando si tratti di pagamenti, fino a L.1.500.000, di crediti rappresentati da libretti postali di risparmio o da buoni postali fruttiferi o da assegni localizzati di conto corrente postale emessi dal correntista a proprio favore;
c) per somme non superiori a L. 60.000, in mancanza di uno del modi di cui alle lettere a) e b):
1) mediante l'esibizione di tessere o di altri documenti rilasciati da enti pubblici, purché provvisti della fotografia e della firma del titolare, della firma del rappresentante dell'ente e di un bollo dell'ente medesimo, applicato in modo da rendere insostituibile la fotografia. Tali tessere e documenti sono specificatamente indicati nelle istruzioni;
2) ovvero mediante l'attestazione di una persona nota all'ufficiale pagatore o munita di uno dei documenti di cui al n. 2) della precedente lettera b).
E' in facoltà dell'Amministrazione centrale di ammettere altri documenti di riconoscimento e di stabilirne le caratteristiche nelle istruzioni".
L'art. 21 del citato Regolamento generale dei servizi postali (Parte seconda - Servizi a danaro), già modificato con
"Art. 21. Per le somme non eccedenti L. 60.000 può essere omessa, nelle successioni testate, la presentazione della copia o dell'estratto autentico del testamento; e per le somma non eccedenti L. 30.000, in luogo dell'attestazione giudiziaria o notarile, di cui al precedente articolo, può essere presentato un atto di notorietà ricevuto dal giudice conciliatore o dal sindaco.
Per le somme non eccedenti L. 12.000 non occorre altro documento che una semplice dichiarazione del sindaco, da cui risulti l'avvenuta morte dell'avente diritto e quali siano gli eredi legittimi o testamentari".
Il presente decreto avrà effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.