§ 76.5.3 - D.P.R. 21 dicembre 1955, n. 1509.
Adeguamento dei limiti d'importo indicati nel Regolamento generale dei servizi postali (Parte seconda - Servizi a danaro).


Settore:Normativa nazionale
Materia:76. Poste
Capitolo:76.5 tariffe
Data:21/12/1955
Numero:1509


Sommario
Art. 1.      I limiti d'importo indicati nel Rogolamento generale dei servizi postali (Parte seconda - Servizi a danaro), approvato con regio decreto 30 maggio 1940, n. 775, e [...]
Art. 2.      L'art. 9 del citato Regolamento generale dei servizi postali (Parte seconda - Servizi a danaro), già modificato con il regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1292, con il [...]
Art. 3.      L'art. 21 del citato Regolamento generale dei servizi postali (Parte seconda - Servizi a danaro), già modificato con decreto legislativo 20 marzo 1947, n. 427, e con [...]
Art. 4.      Il presente decreto avrà effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 76.5.3 - D.P.R. 21 dicembre 1955, n. 1509.

Adeguamento dei limiti d'importo indicati nel Regolamento generale dei servizi postali (Parte seconda - Servizi a danaro).

(G.U. 23 febbraio 1956, n. 45).

 

     Art. 1.

     I limiti d'importo indicati nel Rogolamento generale dei servizi postali (Parte seconda - Servizi a danaro), approvato con regio decreto 30 maggio 1940, n. 775, e successive modificazioni, sono modificati come segue:

     a) il limite di L. 10.000 previsto dall'art. 10, nel testo modificato dall'art. 3 del regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1292, e già elevato a L. 100.000 dal decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1948, n. 1648, è ulteriormente elevato a L. 600.000;

     b) il limite di L. 100.000 previsto dall'art. 22, già elevato a L. 200.000 dal decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1948, n. 1648, è ulteriormente elevato a L. 6.000.000;

     c) il limite di L. 100 previsto dall'art. 116, già elevato a L. 1000 dal decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1948, n. 1648, è ulteriormente elevato a L. 6000;

     d) i limiti di L. 2000 previsti dalle lettere a), b) e c) dell'art. 121, già elevati a L. 30.000 per le lettere a) e b) e a L. 40.000 per la lettera c) dal decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1948, n. 1648, sono ulteriormente elevati a L. 120.000;

     e) i limiti di L. 1000 previsti dal secondo e terzo comma dall'art. 127, nel testo modificato dall'art. 9 del regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1292, già elevati a L. 10.000 dal decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1948, n. 1648, sono ulteriormente elevati a L. 60.000;

     f) il limite di L. 2000 previsto dall'art. 140, già elevato a L. 50.000 dal decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1948, n. 1648, è ulteriormente elevato a L. 120.000;

     g) i limiti di L. 500, L. 1000 e L. 5000, previsti dall'art. 159, già elevati a L. 10.000, L. 20.000 e L. 50.000 dal decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1948, n. 1648, sono ulteriormente elevati, rispettivamente, a L. 30.000, L. 60.000 e L. 300.000;

     h) il limite di L. 500 previsto dall'art. 161, già elevato a L. 10.000 dal decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1948, n. 1648, è ulteriormente elevato a L. 30.000;

     i) il limite di L. 500 previsto dagli articoli 175 e 178, già elevato a L. 5000 dal decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1948, n. 1648, è ulteriormente elevato a L. 30.000;

     l) il limite di L. 2000 previsto dall'art. 181, già elevato a L. 10.000 dal decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1948, n. 1648, è ulteriormente elevato a L. 120.000.

 

          Art. 2.

     L'art. 9 del citato Regolamento generale dei servizi postali (Parte seconda - Servizi a danaro), già modificato con il regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1292, con il decreto del Capo provvisorio dello Stato 11 settembre 1947, n. 1227, e con il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1948, n. 1648, è sostituito dal seguente:

     "Art. 9. Salvo quanto è stabilito dall'art. 127 per gli assegni all'ordine il beneficiario, l'ultimo giratario, rappresentante o delegato, per ottenere il pagamento di qualsiasi titolo deve essere personalmente conosciuto dall'ufficiale pagatore, altrimenti deve provare la propria identità personale:

     a) per somme superiori a L. 600.000:

     1) mediante l'attestazione di due persone note all'ufficiale pagatore;

     2) ovvero mediante autenticazione della firma di quietanza da parte di un notaio, od anche, se l'avente diritto è un pubblico ufficiale, mediante la legalizzazione della sua firma da parte dell'autorità locale competente;

     b) per somme superiori a L. 60.000 fino a L. 600.000, in mancanza di uno dei modi di cui alla lettera a):

     1) mediante l'esibizione di uno dei seguenti documenti: tessera di libera circolazione sulle ferrovie, rilasciata ai propri membri dal Senato o dalla Camera dei deputati; libretto personale ferroviario od altro documento di riconoscimento congenere ed avente le stesse caratteristiche, rilasciato agli impiegati civili e militari dello Stato; libretto per licenza di porto di armi; tessera postale di riconoscimento; passaporto; certificato d'iscrizione dei pensionati statali o libretto di pensione rilasciato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, purché muniti di fotografia legalizzata dall'autorità comunale; patente di abilitazione alla guida di autoveicoli;

     2) ovvero mediante l'attestazione di due persone munite di tessera di libera circolazione rilasciata dal Senato o dalla Camera dei deputati, o di libretto ferroviario od altro documento congenere, o di libretto per licenza di porto d'armi, di cui al precedente n. 1.

     In parziale deroga alle disposizioni della presente lettera b), la tessera postale di riconoscimento è ammessa altresì a provare l'identità personale quando si tratti di pagamenti, fino a L.1.500.000, di crediti rappresentati da libretti postali di risparmio o da buoni postali fruttiferi o da assegni localizzati di conto corrente postale emessi dal correntista a proprio favore;

     c) per somme non superiori a L. 60.000, in mancanza di uno del modi di cui alle lettere a) e b):

     1) mediante l'esibizione di tessere o di altri documenti rilasciati da enti pubblici, purché provvisti della fotografia e della firma del titolare, della firma del rappresentante dell'ente e di un bollo dell'ente medesimo, applicato in modo da rendere insostituibile la fotografia. Tali tessere e documenti sono specificatamente indicati nelle istruzioni;

     2) ovvero mediante l'attestazione di una persona nota all'ufficiale pagatore o munita di uno dei documenti di cui al n. 2) della precedente lettera b).

     E' in facoltà dell'Amministrazione centrale di ammettere altri documenti di riconoscimento e di stabilirne le caratteristiche nelle istruzioni".

 

          Art. 3.

     L'art. 21 del citato Regolamento generale dei servizi postali (Parte seconda - Servizi a danaro), già modificato con decreto legislativo 20 marzo 1947, n. 427, e con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1948, n. 1648, è sostituito dal seguente:

     "Art. 21. Per le somme non eccedenti L. 60.000 può essere omessa, nelle successioni testate, la presentazione della copia o dell'estratto autentico del testamento; e per le somma non eccedenti L. 30.000, in luogo dell'attestazione giudiziaria o notarile, di cui al precedente articolo, può essere presentato un atto di notorietà ricevuto dal giudice conciliatore o dal sindaco.

     Per le somme non eccedenti L. 12.000 non occorre altro documento che una semplice dichiarazione del sindaco, da cui risulti l'avvenuta morte dell'avente diritto e quali siano gli eredi legittimi o testamentari".

 

          Art. 4.

     Il presente decreto avrà effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.