Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 05/06/1965 |
Numero: | 757 |
Sommario |
Art. unico. Con effetto dal 1° marzo 1966, in attuazione di quanto disposto dall'art. 3, terzo comma, della legge 5 dicembre 1964, n. 1268, il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. [...] |
§ 98.1.30369 - D.P.R. 5 giugno 1965, n. 757.
Norme sul trattamento economico degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, in applicazione della legge 5 dicembre 1964, n. 1268.
(G.U. 10 luglio 1965, n. 170)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il bilancio e per il tesoro;
Decreta:
Con effetto dal 1° marzo 1966, in attuazione di quanto disposto dall'art. 3, terzo comma, della
Art. 123. - è aggiunto: "10) il diritto di carteggio".
Art. 132.-bis. sono soppresse le parole: "e non è computabile ai fini dell'indennità integrativa e dei versamenti all'Erario".
Art. 148. - le parole: "con la percezione dei diritti di cui ai numeri 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell'art. 123" sono sostituite con le parole: "con la percezione dei diritti di cui all'art. 123".
Art. 169. - sono soppresse le parole: "escluso il diritto fisso postale".