§ 98.1.30321 - D.P.R. 7 febbraio 1963, n. 790.
Modificazione del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1211, recante disposizioni per l'espletamento dei concorsi e [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:07/02/1963
Numero:790


Sommario
Art. unico.      L'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1211, di cui alle premesse, è sostituito dal seguente


§ 98.1.30321 - D.P.R. 7 febbraio 1963, n. 790. [1]

Modificazione del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1211, recante disposizioni per l'espletamento dei concorsi e per lo svolgimento dei corsi e degli esami previsti dalla legge 31 luglio 1956, n. 917, sui servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione.

(G.U. 11 giugno 1963, n. 155)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Vista la legge 31 luglio 1956, n. 917, sui servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1211, recante disposizioni per l'espletamento dei concorsi e per lo svolgimento dei corsi e degli esami previsti dalla legge predetta;

     Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

     Udito il parere del Consiglio superiore delle forze armate;

     Udito il parere del Consiglio di Stato;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro della pubblica istruzione;

     Decreta:

 

     Art. unico.

     L'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1211, di cui alle premesse, è sostituito dal seguente:

     "Il corso superiore di specializzazione ottica è costituito da due anni accademici, ciascuno della durata di undici mesi, e da un periodo di servizio pratico sperimentale.

     Il corso è svolto presso l'Istituto nazionale d'ottica di Firenze, secondo il calendario e le modalità stabilite annualmente dall'Istituto stesso. Ciascun anno accademico comprende insegnamenti teorico-pratici, prove di esame presso il predetto Istituto e viaggi di istruzione presso enti vari civili e militari.

     Il periodo di servizio pratico sperimentale consiste in otto mesi di servizio da prestarsi al termine del biennio presso stabilimenti militari.

 


[1] Abrogato dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.