§ 46.5.13 - Legge 31 luglio 1956, n. 917.
Servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.5 esercito
Data:31/07/1956
Numero:917


Sommario
Art. 1.      Fino a quando non sarà provveduto al riassetto organico dei servizi tecnici, nel quadro del nuovo ordinamento dell'Esercito, il reclutamento degli ufficiali dei servizi [...]
Art. 2.      I capitani in servizio permanente del servizio tecnico di artiglieria sono tratti, per concorso, dai capitani in servizio permanente dell'Esercito, appartenenti alle [...]
Art. 3.      I capitani in servizio permanente del servizio tecnico della motorizzazione sono tratti, per concorso, dai capitani in servizio permanente dell'Esercito, appartenenti [...]
Art. 4.      I vincitori del concorso sono trasferiti nel servizio tecnico di artiglieria o nel servizio tecnico della motorizzazione con l'anzianità posseduta nel ruolo di [...]
Art. 5.      Qualora il numero degli ufficiali in servizio permanente ammessi ad uno dei corsi previsti dal secondo comma dei precedenti articoli 2 e 3 risulti inferiore ai 4/5 dei [...]
Art. 6.      Le disposizioni necessarie per l'espletamento dei concorsi e per lo svolgimento dei corsi e degli esami previsti dalla presente legge saranno stabilite con decreto del [...]
Art. 7.      Ai fini dell'avanzamento le cariche corrispondenti a ciascun grado per gli ufficiali dei servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione sono le seguenti
Art. 8.      Per gli ufficiali nominati sottotenenti in servizio permanente prima del 1948 non è richiesto per il passaggio nei servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione [...]
Art. 9.      Sono convalidati i corsi superiori tecnici di artiglieria e quello della motorizzazione svoltisi fra il 1° gennaio 1946 e la data di entrata in vigore della presente [...]
Art. 10.      Nella prima applicazione della presente legge possono essere trasferiti, a domanda, nel servizio tecnico di artiglieria o nel servizio tecnico della motorizzazione i [...]
Art. 11.      Nella prima applicazione della presente legge possono essere trasferiti a domanda nel servizio tecnico di artiglieria o nel servizio tecnico della motorizzazione gli [...]
Art. 12.      Sono abrogate le disposizioni relative al reclutamento degli ufficiali dei servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione in contrasto con la presente legge


§ 46.5.13 - Legge 31 luglio 1956, n. 917. [1]

Servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione.

(G.U. 22 agosto 1956, n. 209)

 

 

     Art. 1.

     Fino a quando non sarà provveduto al riassetto organico dei servizi tecnici, nel quadro del nuovo ordinamento dell'Esercito, il reclutamento degli ufficiali dei servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione è effettuato, in deroga all'art. 16 del testo unico delle leggi sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni, con le norme contenute negli articoli che seguono:

 

          Art. 2.

     I capitani in servizio permanente del servizio tecnico di artiglieria sono tratti, per concorso, dai capitani in servizio permanente dell'Esercito, appartenenti alle armi, esclusa l'Arma dei carabinieri, che abbiano superato, anche nel grado di tenente, il corso superiore tecnico di artiglieria, o il corso di specializzazione elettronica, o il corso superiore di specializzazione ottica.

     Al corso superiore tecnico di artiglieria, al corso di specializzazione elettronica e al corso superiore di specializzazione in ottica, sono ammessi, a domanda in base a graduatoria per titoli, i capitani e i tenenti in servizio permanente muniti di laurea in ingegneria o in fisica, o in scienze matematiche, e in matematica e fisica o in chimica pura, o in chimica industriale. Sono altresì ammessi a domanda e in base a graduatoria per titoli i capitani e i tenenti in servizio permanente, non muniti di laurea, che abbiano compiuto i corsi dell'Accademia e della Scuola di applicazione e superato apposito esame di ammissione. I tenenti devono aver ultimato il periodo minimo di comando prescritto per il loro grado dalla legge di avanzamento.

     La graduatoria del concorso è compilata in base ai risultati del corso superiore tecnico di artiglieria, del corso di specializzazione elettronica o del corso superiore di specializzazione in ottica.

 

          Art. 3.

     I capitani in servizio permanente del servizio tecnico della motorizzazione sono tratti, per concorso, dai capitani in servizio permanente dell'Esercito, appartenenti alle armi, esclusa l'Arma dei carabinieri, e al servizio automobilistico, che abbiano superato anche nel grado di tenente, il corso superiore tecnico della motorizzazione.

     Al corso superiore tecnico della motorizzazione sono ammessi, a domanda e in base a graduatoria per titoli, i capitani e i tenenti in servizio permanente, muniti di laurea in ingegneria, o in fisica, o in scienze matematiche, o in matematica, o in matematica e fisica, o in chimica pura o in chimica industriale. Sono altresì ammessi, a domanda e in base a graduatoria per titoli, i capitani e i tenenti in servizio permanente, non muniti di laurea, che abbiano compiuto i corsi dell'Accademia e della Scuola di applicazione e superato apposito esame di ammissione. I tenenti devono aver ultimato il periodo minimo di comando prescritto per il loro grado dalla legge di avanzamento.

     La graduatoria del concorso è compilata in base ai risultati del corso superiore tecnico della motorizzazione.

 

          Art. 4.

     I vincitori del concorso sono trasferiti nel servizio tecnico di artiglieria o nel servizio tecnico della motorizzazione con l'anzianità posseduta nel ruolo di provenienza. L'ordine di precedenza tra ufficiali di pari anzianità assoluta è determinato secondo le norme contenute nell'art. 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

 

          Art. 5.

     Qualora il numero degli ufficiali in servizio permanente ammessi ad uno dei corsi previsti dal secondo comma dei precedenti articoli 2 e 3 risulti inferiore ai 4/5 dei posti messi a concorso, il Ministro per la difesa ha facoltà di indire, nel limite numerico dei posti rimasti vacanti, un concorso per titoli e per esami per l'ammissione al corso predetto di ufficiali subalterni di complemento dell'Esercito appartenenti:

     alle armi, esclusa quella dei carabinieri, se trattasi del corso superiore tecnico di artiglieria, del corso di specializzazione elettronica o del corso superiore di specializzazione in ottica;

     a dette armi e al servizio automobilistico se trattasi del corso superiore tecnico della motorizzazione.

     Per l'ammissione al concorso di cui al precedente comma gli ufficiali devono:

     aver ultimato il servizio di prima nomina;

     essere in possesso di laurea in ingegneria o in fisica, o in scienze matematiche, o in matematica e fisica, o in chimica pura, o in chimica industriale;

     non aver superato il 30° anno di età al 31 dicembre dell'anno in cui viene bandito il concorso.

     Gli ufficiali vincitori del concorso sono nominati, dalla data del decreto di approvazione della graduatoria, tenenti in servizio permanente dell'arma o servizio di appartenenza, anche in soprannumero ai relativi organici, e sono ammessi a frequentare il corso superiore tecnico di artiglieria o di specializzazione elettronica o superiore di specializzazione in ottica, ovvero quello superiore tecnico della motorizzazione.

     I tenenti che abbiano superato i corsi predetti vengono impiegati nei rispettivi servizi tecnici e permangono in tale posizione fino alla promozione al grado di capitano. Nei ruoli degli ufficiali dei servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione sono lasciati vacanti un numero di posti dell'organico complessivo dei capitani, maggiori e tenenti colonnelli corrispondente a quello dei tenenti impiegati nel rispettivo servizio.

     Ai fini dell'avanzamento al grado di capitano non sono richiesti ai tenenti di cui al comma precedente i periodi di comando o di attribuzioni specifiche, i corsi e gli esperimenti previsti dalla legge di avanzamento.

     Dalla data di promozione al grado di capitano gli ufficiali sono trasferiti nel rispettivo servizio tecnico.

     Gli ufficiali vincitori del concorso di cui al primo comma del presente articolo che non superino i corsi permangono, qualora non chiedano la cessazione dal servizio permanente, nei ruoli dell'arma o del servizio di appartenenza. Le eventuali eccedenze sono riassorbite al verificarsi delle prime vacanze.

 

          Art. 6.

     Le disposizioni necessarie per l'espletamento dei concorsi e per lo svolgimento dei corsi e degli esami previsti dalla presente legge saranno stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministero per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e sentito il parere del Consiglio di Stato.

 

          Art. 7.

     Ai fini dell'avanzamento le cariche corrispondenti a ciascun grado per gli ufficiali dei servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione sono le seguenti:

     tenente generale: capo del servizio;

     maggiore generale: capo reparto;

     colonnello: direttore di stabilimento o incarico equipollente;

     tenente colonnello: vice direttore di stabilimento o incarico equipollente;

     maggiore e capitano: capo sezione di stabilimento o addetto di stabilimento o incarichi equipollenti.

 

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

          Art. 8.

     Per gli ufficiali nominati sottotenenti in servizio permanente prima del 1948 non è richiesto per il passaggio nei servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione il requisito di aver compiuto i corsi della Scuola di applicazione previsto dagli articoli 2 e 3.

 

          Art. 9.

     Sono convalidati i corsi superiori tecnici di artiglieria e quello della motorizzazione svoltisi fra il 1° gennaio 1946 e la data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 10.

     Nella prima applicazione della presente legge possono essere trasferiti, a domanda, nel servizio tecnico di artiglieria o nel servizio tecnico della motorizzazione i capitani, i maggiori e i tenenti colonnelli che, pur avendo superato il corso superiore tecnico di artiglieria o quello della motorizzazione, non furono a suo tempo trasferiti in uno dei servizi stessi perchè non in possesso di tutti i requisiti prescritti dall'articolo 16 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596.

     Il trasferimento nel servizio tecnico di artiglieria o nel servizio tecnico della motorizzazione per gli ufficiali di cui al comma precedente ha la decorrenza che avrebbe avuto se a suo tempo gli ufficiali medesimi si fossero trovati in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 16 del testo unico richiamato nel comma precedente.

 

          Art. 11.

     Nella prima applicazione della presente legge possono essere trasferiti a domanda nel servizio tecnico di artiglieria o nel servizio tecnico della motorizzazione gli ufficiali che, ammessi col grado di capitano, a compiere, rispettivamente, il corso superiore tecnico di artiglieria, o di specializzazione elettronica, o superiore di specializzazione in ottica, o il prescritto periodo di aggregazione al servizio tecnico della motorizzazione, non abbiano potuto, a suo tempo, essere trasferiti nei rispettivi servizi tecnici, perchè promossi al grado di maggiore prima di aver compiuto uno dei predetti corsi o il periodo di aggregazione.

     Il trasferimento nel servizio tecnico di artiglieria o in quella della motorizzazione per gli ufficiali di cui al comma precedente ha la decorrenza che avrebbe avuto se a suo tempo gli ufficiali non avessero rivestito il grado di maggiore.

 

          Art. 12.

     Sono abrogate le disposizioni relative al reclutamento degli ufficiali dei servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione in contrasto con la presente legge.


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.