§ 98.1.30314 - D.P.R. 27 agosto 1962, n. 1873.
Modalità di pagamento delle tasse afferenti le corrispondenze postali e telegrafiche delle Amministrazioni dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Data:27/08/1962
Numero:1873


Sommario
Art. 1.      Le tasse dovute per la spedizione delle corrispondenze ufficiali di cui all'art. 48, anche se spedite in raccomandazione o in assicurazione, e all'art. 49, lettere a, b, c, d, e, f, g, del [...]
Art. 2.      L'ammontare annuo delle tasse di cui al precedente articolo è posto a carico del bilancio del Ministero del tesoro che ne effettuerà il versamento all'Amministrazione delle poste e delle [...]
Art. 3.      Continuano ad essere distribuite in ufficio le corrispondenze dirette alle pubbliche Amministrazioni salvo diversa espressa richiesta delle Amministrazioni medesime
Art. 4.  [2]
Art. 5.      In caso di variazioni tariffarie, l'ammontare delle tasse di cui al precedente art. 2 viene modificato in relazione alle variazioni intervenute ed al loro periodo di applicazione
Art. 6.      Per l'esercizio finanziario 1962-1963 le tasse postali da corrispondere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni sono determinate sulla base degli accertamenti statistici [...]


§ 98.1.30314 - D.P.R. 27 agosto 1962, n. 1873. [1]

Modalità di pagamento delle tasse afferenti le corrispondenze postali e telegrafiche delle Amministrazioni dello Stato.

(G.U. 5 febbraio 1962, n. 33)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 2 della legge 25 aprile 1961, n. 355, concernente l'abrogazione delle esenzioni dalle tasse postali e telegrafiche e delle riduzioni delle tasse medesime;

     Considerata l'opportunità di determinare i criteri e le modalità di pagamento delle tasse afferenti le corrispondenze postali e telegrafiche delle Amministrazioni dello Stato;

     Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro;

     Decreta:

 

     Art. 1.

     Le tasse dovute per la spedizione delle corrispondenze ufficiali di cui all'art. 48, anche se spedite in raccomandazione o in assicurazione, e all'art. 49, lettere a, b, c, d, e, f, g, del Codice postale e delle telecomunicazioni sono determinate, a decorrere dall'esercizio finanziario 1962-1963, mediante accertamenti statistici da effettuare, almeno ogni triennio, in una quindicina dei mesi di maggio e di ottobre per le corrispondenze ordinarie, ed in due quindicine successive di due mesi successivi, per le raccomandate ed assicurate, con l'intervento, anche di funzionari del Ministero del tesoro.

 

          Art. 2.

     L'ammontare annuo delle tasse di cui al precedente articolo è posto a carico del bilancio del Ministero del tesoro che ne effettuerà il versamento all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in due semestralità eguali entro i mesi di dicembre e giugno di ciascun esercizio finanziario, al netto delle somme che il medesimo Ministero del tesoro dovesse eventualmente corrispondere per conto dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a quella delle ferrovie dello Stato a titolo di rimborso dei costi sostenuti da quest'ultima per il trasporto degli effetti postali ai sensi dell'art. 1 della legge 29 novembre 1957, n. 1155, e dell'art. 1, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1959, n. 411.

 

          Art. 3.

     Continuano ad essere distribuite in ufficio le corrispondenze dirette alle pubbliche Amministrazioni salvo diversa espressa richiesta delle Amministrazioni medesime.

 

          Art. 4. [2]

     I telegrammi e marconigrammi spediti dalle Amministrazioni dello Stato sono accettati a credito ed il pagamento delle relative tasse sarà effettuato entro il mese successivo a quello della richiesta, sulla base di conti trimestrali compilati dall'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni.

 

          Art. 5.

     In caso di variazioni tariffarie, l'ammontare delle tasse di cui al precedente art. 2 viene modificato in relazione alle variazioni intervenute ed al loro periodo di applicazione.

 

          Art. 6.

     Per l'esercizio finanziario 1962-1963 le tasse postali da corrispondere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni sono determinate sulla base degli accertamenti statistici effettuati nell'anno 1959 maggiorati dei coefficienti di espansione del traffico in base alle rilevazioni del 1961.

 


[1]  Decreto abrogato dall'art. 9 del D.P.R. 9 febbraio 1972, n. 171.

[2]  Articolo così sostituito dal D.P.R. 8 gennaio 1965, n. 189.