Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 48. Giochi e concorsi |
Capitolo: | 48.1 giochi e concorsi |
Data: | 07/06/1945 |
Numero: | 353 |
Sommario |
Art. 1. E' autorizzata, a partire dal 1945, la effettuazione annuale di una lotteria nazionale, denominata “Solidarietà Nazionale" |
Art. 2. La lotteria è organizzata e diretta dal Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie |
Art. 3. Le norme che regolano la effettuazione e le modalità di essa, la emissione e il prezzo dei biglietti e quant'altro occorra per l'applicazione del presente decreto [...] |
Art. 4. E' abrogato l'art. 30 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 72 |
Art. 5. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale" del Regno |
§ 48.1.5 - D.Lgs.Lgt. 7 giugno 1945, n. 353. [1]
Istituzione di una lotteria nazionale a favore del “Fondo di solidarietà nazionale".
(G.U. 10 luglio 1945, n. 82)
E' autorizzata, a partire dal 1945, la effettuazione annuale di una lotteria nazionale, denominata “Solidarietà Nazionale".
I relativi proventi netti saranno ripartiti nel modo seguente:
1) Fondo di solidarietà nazionale 60%;
2) Associazione nazionale Partigiani d'Italia 40%.
La lotteria è organizzata e diretta dal Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie.
Le norme che regolano la effettuazione e le modalità di essa, la emissione e il prezzo dei biglietti e quant'altro occorra per l'applicazione del presente decreto legislativo, saranno emanate con decreto del Ministro per le finanze, da registrarsi alla Corte dei conti e da pubblicare nella “Gazzetta Ufficiale" del Regno.
E' abrogato l'art. 30 del
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale" del Regno.
[1] Abrogato dall'art. 2 del