§ 98.1.29405 - D.P.R. 23 marzo 1948, n. 671.
Modificazione delle modalità vigenti per la corresponsione degli assegni familiari e per il pagamento dei relativi contributi nei settori del [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:23/03/1948
Numero:671


Sommario
Art. 1.      A decorrere dal 1° luglio 1948, la corresponsione degli assegni familiari e il pagamento dei relativi contributi nei settori del commercio e delle professioni e arti [...]
Art. 2.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale"


§ 98.1.29405 - D.P.R. 23 marzo 1948, n. 671.

Modificazione delle modalità vigenti per la corresponsione degli assegni familiari e per il pagamento dei relativi contributi nei settori del commercio e delle professioni e arti.

(G.U. 14 giugno 1948, n. 136)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Vista la prima disposizione transitoria della Costituzione;

     Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

     Visto il regio decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048, sul perfezionamento e la generalizzazione degli assegni familiari ai prestatori d'opera, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1938, n. 2233, e il regio decreto 21 luglio 1937, n. 1239, contenente norme integrative per la sua attuazione;

     Visto l'art. 22 della legge 6 agosto 1940, n. 1278, per la istituzione della Cassa unica degli assegni familiari;

     Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 307, per la istituzione degli assegni familiari supplementari di carovita e per la normalizzazione di quelli ordinari;

     Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1946, n. 479;

     Visto il decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 469, per l'adeguamento degli assegni familiari nei settori del commercio e delle professioni e arti;

     Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 1089, per la maggiorazione del 50% degli assegni per i figli nei settori del commercio e delle professioni e arti;

     Visti i contratti collettivi concernenti norme per gli assegni familiari nei settori del commercio e delle professioni e arti;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

     Decreta:

 

     Art. 1.

     A decorrere dal 1° luglio 1948, la corresponsione degli assegni familiari e il pagamento dei relativi contributi nei settori del commercio e delle professioni e arti della Cassa unica degli assegni stessi, sono effettuati con le particolari modalità previste dagli articoli 30, primo e quarto comma, 31,32 ,33,34,35,36,37,38,39,40e41, e successive modificazioni, del regio decreto 21 luglio 1937, n. 1239.

     Con la stessa decorrenza sono abrogati gli articoli 49 ,50,51,52 e53 del regio decreto 21 luglio 1937 precitato.

 

          Art. 2.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale".