Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 23/03/1948 |
Numero: | 671 |
Sommario |
Art. 1. A decorrere dal 1° luglio 1948, la corresponsione degli assegni familiari e il pagamento dei relativi contributi nei settori del commercio e delle professioni e arti [...] |
Art. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" |
§ 98.1.29405 - D.P.R. 23 marzo 1948, n. 671.
Modificazione delle modalità vigenti per la corresponsione degli assegni familiari e per il pagamento dei relativi contributi nei settori del commercio e delle professioni e arti.
(G.U. 14 giugno 1948, n. 136)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la prima disposizione transitoria della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il regio
Visto l'art. 22 della
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 1089, per la maggiorazione del 50% degli assegni per i figli nei settori del commercio e delle professioni e arti;
Visti i contratti collettivi concernenti norme per gli assegni familiari nei settori del commercio e delle professioni e arti;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
A decorrere dal 1° luglio 1948, la corresponsione degli assegni familiari e il pagamento dei relativi contributi nei settori del commercio e delle professioni e arti della Cassa unica degli assegni stessi, sono effettuati con le particolari modalità previste dagli articoli 30, primo e quarto comma, 31,32 ,33,34,35,36,37,38,39,40e41, e successive modificazioni, del
Con la stessa decorrenza sono abrogati gli articoli 49 ,50,51,52 e53 del regio decreto 21 luglio 1937 precitato.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale".