§ 98.1.29402 - D.L. 11 settembre 2002, n. 201 .
Misure urgenti per razionalizzare l'Amministrazione della giustizia


Settore:Normativa nazionale
Data:11/09/2002
Numero:201


Sommario
Art. 1.  [3]
Art. 2.  [4]
Art. 3.  [5]
Art. 4.      1. All'articolo 4 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 5.      1. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 6.      1. l Ministro della giustizia predispone, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge [...]
Art. 7.  [12]
Art. 8.      1. Al decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 9.      1. Per l'attuazione del programma di cui all'articolo 6, è autorizzata la spesa di euro 10.694.896 per l'anno 2002 e di euro 20.658.276 per ciascuno degli anni dal 2003 [...]
Art. 10.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.29402 - D.L. 11 settembre 2002, n. 201 [1].

Misure urgenti per razionalizzare l'Amministrazione della giustizia

(G.U. 18 settembre 2002, n. 219)

 

Capo I

Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89, recante previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile. [2]

 

     Art. 1. [3]

 

          Art. 2. [4]

 

          Art. 3. [5]

 

Capo II

Misure urgenti per la nomina dei giudici di pace e per il supporto dell'attività di governo della magistratura

 

          Art. 4.

     1. All'articolo 4 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     "1. Il presidente della Corte d'appello, almeno sei mesi prima che si verifichino le previste vacanze nella pianta organica degli uffici del giudice di pace del distretto, ovvero al verificarsi della vacanza, provvede alla pubblicazione dei posti vacanti nel distretto mediante inserzione nel sito Internet del Ministero della giustizia, nonché nella Gazzetta Ufficiale. Ne dà altresì comunicazione ai presidenti dei Consigli dell'Ordine degli avvocati del distretto. Dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine di sessanta giorni per la presentazione delle domande, nelle quali sono indicati i requisiti posseduti ed è contenuta la dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla legge. Il presidente della Corte d'appello richiede, inoltre, ai sindaci dei comuni interessati, l'affissione nell'albo pretorio dell'elenco delle vacanze e dei termini per la presentazione delle domande da parte degli interessati."; [6]

     b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     "1-bis. Gli interessati non possono presentare domanda di ammissione al tirocinio in più di tre distretti diversi nello stesso anno e non possono indicare più di sei sedi per ciascun distretto.".

 

          Art. 5.

     1. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, le parole: "il C.S.M., nei limiti dei fondi stanziati per il suo funzionamento, può stipulare" sono sostituite dalle seguenti: "Il Comitato di Presidenza, nel limite dei fondi stanziati per il funzionamento del C.S.M., può autorizzare la stipula di";

     b) al comma 1, dopo la parola: "vicepresidente", sono inserite le seguenti: "e di assistenza ai consiglieri";

     c) al comma 2, la parola: "dieci" è sostituita dalla seguente: "ventisei";

     c-bis) al comma 4, dopo le parole: "fuori ruolo" sono inserite le seguenti: "nel limite massimo di dieci unità”; [7]

     d) è aggiunto, in fine, il seguente comma: "4-bis. Agli adempimenti di quanto previsto dal presente articolo provvede il Segretario generale.".

     2. All'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) la parola: "un anno" è sostituita dalla seguente: "diciotto mesi";

     b) la parola: "C.S.M." è sostituita dalle seguenti: "Il Comitato di Presidenza con proprio provvedimento".

 

Capo III

 

Interventi urgenti per il potenziamento delle strutture dell'Amministrazione penitenziaria

 

          Art. 6.

     1. l Ministro della giustizia predispone, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano straordinario pluriennale di interventi per l'acquisizione e per l'adeguamento strutturale di edifici, opere, infrastrutture ed impianti indispensabili al potenziamento del settore penitenziario utilizzando prioritariamente gli strumenti previsti dall'articolo 145, comma 34, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per un onere complessivo pari a euro 93.326.896.

     Il piano straordinario viene sottoposto alle competenti Commissioni parlamentari che esprimono parere entro trenta giorni. Il Ministro riferisce con relazione semestrale alle Camere sullo stato di attuazione del piano straordinario e sui rapporti con l'attuazione del programma ordinario. [8]

     1-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della giustizia predispone l'elenco degli istituti penitenziari la cui dismissione può avvenire mediante il ricorso allo strumento della permuta. [9]

     1-ter. Al piano di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. [10]

 

Capo IV

Modifiche all'articolo 67 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante ordinamento giudiziario [11]

 

          Art. 7. [12]

 

Capo V

 

Modifiche al decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza personale ed ulteriori misure per assicurare la funzionalità degli uffici dell'Amministrazione dell'interno

 

          Art. 8.

     1. Al decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 2, comma 5, secondo periodo, dopo le parole: "del Corpo della guardia di finanza," sono inserite le seguenti: "del Corpo di polizia penitenziaria,";

     b) all'articolo 2, comma 6, dopo le parole: "del Corpo della guardia di finanza" sono inserite le seguenti: "e, limitatamente alle persone appartenenti all'Amministrazione centrale della giustizia, del Corpo di polizia penitenziaria". [13]

 

          Art. 9.

     1. Per l'attuazione del programma di cui all'articolo 6, è autorizzata la spesa di euro 10.694.896 per l'anno 2002 e di euro 20.658.276 per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. [14]

     2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 10.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 14 novembre 2002, n. 259.

[2] Il Capo I, artt. 1 - 3, è stato soppresso dalla legge di conversione.

[3] Il Capo I, artt. 1 - 3, è stato soppresso dalla legge di conversione.

[4] Il Capo I, artt. 1 - 3, è stato soppresso dalla legge di conversione.

[5] Il Capo I, artt. 1 - 3, è stato soppresso dalla legge di conversione.

[6]  Lettera così modificata dalla legge di conversione.

[7]  Lettera inserita dalla legge di conversione.

[8]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[9]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[10]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[11] Il Capo IV, art. 7, è stato soppresso dalla legge di conversione.

[12] Il Capo IV, art. 7, è stato soppresso dalla legge di conversione.

[13]  Lettera così modificata dalla legge di conversione.

[14]  Comma così modificato dalla legge di conversione.