§ 98.1.29367 - D.L. 30 dicembre 1999, n. 500 .
Disposizioni urgenti concernenti la proroga dei termini per lo smaltimento in discarica di rifiuti e per le comunicazioni relative ai PCB, [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:30/12/1999
Numero:500


Sommario
Art. 1.      1. Il termine del 1° gennaio 2000, di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è prorogato sino alla data di entrata in vigore del [...]
Art. 2.      1. Al fine di realizzare le finalità di cui all'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è autorizzata la spesa di lire 300 miliardi per [...]
Art. 3.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.29367 - D.L. 30 dicembre 1999, n. 500 [1] .

Disposizioni urgenti concernenti la proroga dei termini per lo smaltimento in discarica di rifiuti e per le comunicazioni relative ai PCB, nonché l'immediata utilizzazione di risorse finanziarie necessarie all'attivazione del protocollo di Kyoto

(G.U. 30 dicembre 1999, n. 305)

 

     Art. 1.

     1. Il termine del 1° gennaio 2000, di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è prorogato sino alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999, che fisserà modalità, termini e condizioni per lo smaltimento in discarica dei rifiuti, e in ogni caso non oltre il termine del 16 luglio 2001. [2]

     2. Il termine del 31 dicembre 1999 di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, è prorogato al 31 dicembre 2000.

 

          Art. 2.

     1. Al fine di realizzare le finalità di cui all'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è autorizzata la spesa di lire 300 miliardi per l'anno 1999 da iscriversi quanto a lire 290 miliardi in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per gli interventi di rilievo ambientale in attuazione del protocollo di Kyoto e quanto a lire 10 miliardi in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle finanze. [3]

     2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, adottato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono determinati i criteri e le modalità di utilizzazione delle disponibilità finanziarie di cui al comma 1. [4]

     3. All'onere di cui al comma 1 si provvede a valere sulle risorse finanziarie derivanti dall'attuazione dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

 

          Art. 3.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 25 febbraio 2000, n. 33.

[2]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[3]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[4]  Comma così modificato dalla legge di conversione.