§ 98.1.29323 - D.L. 18 novembre 1996, n. 584.
Misure urgenti per la corresponsione del controvalore dei buoni pasto ai dipendenti civili del comparto Ministeri.


Settore:Normativa nazionale
Data:18/11/1996
Numero:584


Sommario
Art. 1.      1. A decorrere dal 1° aprile 1996 e sino alla effettiva concessione dei buoni pasto di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 28 dicembre 1995, n. 550, e, comunque, [...]
Art. 2.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 98.1.29323 - D.L. 18 novembre 1996, n. 584.

Misure urgenti per la corresponsione del controvalore dei buoni pasto ai dipendenti civili del comparto Ministeri.

(G.U. 19 novembre 1996, n. 271)

 

     Art. 1.

     1. A decorrere dal 1° aprile 1996 e sino alla effettiva concessione dei buoni pasto di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 28 dicembre 1995, n. 550, e, comunque, non oltre il 31 marzo 1997, al personale indicato nel medesimo comma è attribuita una somma pari al controvalore del buono pasto fissato dall'accordo del 30 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 15 maggio 1996, per ogni giorno di servizio svolto nelle condizioni previste dall'anzidetto accordo, rideterminata per tener conto della ritenuta erariale ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, che è applicata nella misura del 20 per cento. La spesa complessiva, rapportata alla durata della erogazione, deve essere contenuta dalle singole amministrazioni entro le somme loro assegnate sui competenti capitoli dei relativi stati di previsione per la concessione dei buoni pasto.

 

          Art. 2.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.