§ 98.1.29309 - D.L. 30 settembre 1996, n. 508 .
Disposizioni urgenti in materia di contratto di lavoro a tempo parziale e di pensionamento di anzianità.


Settore:Normativa nazionale
Data:30/09/1996
Numero:508


Sommario
Art. 1.      1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di incentivare l'assunzione di nuovo personale, ai lavoratori in possesso dei requisiti di [...]
Art. 2.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 98.1.29309 - D.L. 30 settembre 1996, n. 508 [1].

Disposizioni urgenti in materia di contratto di lavoro a tempo parziale e di pensionamento di anzianità.

(G.U. 30 settembre 1996, n. 229)

 

     Art. 1.

     1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di incentivare l'assunzione di nuovo personale, ai lavoratori in possesso dei requisiti di età e di contribuzione per l'accesso al pensionamento di anzianità, di cui alla tabella B allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, dipendenti da imprese, può essere riconosciuto il trattamento di pensione di anzianità e, in deroga al regime di non cumulabilità di cui al comma 4, il passaggio al rapporto di lavoro a tempo parziale in misura non inferiore a 18 ore settimanali. La facoltà di cui al presente comma è concessa, previa autorizzazione dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e con decorrenza dal mese successivo alla presentazione della domanda, a condizione che il datore di lavoro assuma nuovo personale per un tempo lavorativo non inferiore a quello ridotto ai lavoratori che si avvalgono della predetta facoltà. A questi ultimi l'importo della pensione è ridotto in misura inversamente proporzionale alla riduzione dell'orario normale di lavoro, riduzione comunque non superiore al 50 per cento. La somma della pensione e della retribuzione non può in ogni caso superare l'ammontare della retribuzione spettante al lavoratore che, a parità di altre condizioni, presta la sua opera a tempo pieno.

     2. L'impresa che si avvale della facoltà di ricorso al lavoro a tempo parziale di cui al comma 1 deve dare comunicazione ai competenti istituti previdenziali e all'ispettorato provinciale del lavoro della stipulazione dei contratti e della loro cessazione.

     3. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le necessarie norme regolamentari per la definizione dei criteri e delle modalità applicative di quanto disposto al comma 1 nei confronti del personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. In ogni caso nell'ambito delle predette amministrazioni pubbliche si prescinde dall'obbligo di nuove assunzioni di cui al medesimo comma 1.

     4. Con effetto sui trattamenti liquidati dalla data di cui al comma 1, le pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi e delle forme di essa sostitutive, nonché i trattamenti anticipati di anzianità delle forme esclusive della medesima, fatti salvi i trattamenti liquidati con almeno 40 anni di contribuzione e le eccezioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 120, non sono cumulabili, limitatamente alla quota liquidata con il sistema retributivo, con redditi da lavoro di qualsiasi natura ed il loro conseguimento è subordinato alla risoluzione del rapporto di lavoro. A tal fine trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 7 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 novembre 1992, n. 503. Ai lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono titolari di pensione, ovvero che hanno raggiunto il requisito contributivo di 36 anni o quello di 35 anni, quest'ultimo unitamente a quello anagrafico di 52 per i lavoratori dipendenti e di 56 per i lavoratori autonomi, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla previgente normativa.

     5. Ai lavoratori autonomi che, per il periodo decorrente dalla data del pensionamento anticipato e fino a quella di maturazione dell'età per il pensionamento di vecchiaia, assumono dalle liste di collocamento, una o più unità anche a tempo parziale per un orario non inferiore al 50 per cento dell'orario normale di lavoro, è consentito il cumulo del 50 per cento del trattamento pensionistico con i redditi da lavoro autonomo.

     6. L'assunzione di personale di cui ai commi 1 e 5 deve risultare ad incremento delle unità effettivamente occupate alla data del pensionamento. L'incremento medesimo deve essere considerato al netto delle diminuzioni intervenute nell'anno precedente il pensionamento.

     7. E' abrogato l'articolo 1, comma 25, lettera c), della legge n. 335 del 1995.

 

          Art. 2.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 216, L. 23 dicembre 1996, n. 662, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.