Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 30/09/1996 |
Numero: | 508 |
Sommario |
Art. 1. 1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di incentivare l'assunzione di nuovo personale, ai lavoratori in possesso dei requisiti di [...] |
Art. 2. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...] |
§ 98.1.29309 - D.L. 30 settembre 1996, n. 508 [1].
Disposizioni urgenti in materia di contratto di lavoro a tempo parziale e di pensionamento di anzianità.
(G.U. 30 settembre 1996, n. 229)
1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di incentivare l'assunzione di nuovo personale, ai lavoratori in possesso dei requisiti di età e di contribuzione per l'accesso al pensionamento di anzianità, di cui alla tabella B allegata alla
2. L'impresa che si avvale della facoltà di ricorso al lavoro a tempo parziale di cui al comma 1 deve dare comunicazione ai competenti istituti previdenziali e all'ispettorato provinciale del lavoro della stipulazione dei contratti e della loro cessazione.
3. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le necessarie norme regolamentari per la definizione dei criteri e delle modalità applicative di quanto disposto al comma 1 nei confronti del personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
4. Con effetto sui trattamenti liquidati dalla data di cui al comma 1, le pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi e delle forme di essa sostitutive, nonché i trattamenti anticipati di anzianità delle forme esclusive della medesima, fatti salvi i trattamenti liquidati con almeno 40 anni di contribuzione e le eccezioni di cui all'articolo 10 del
5. Ai lavoratori autonomi che, per il periodo decorrente dalla data del pensionamento anticipato e fino a quella di maturazione dell'età per il pensionamento di vecchiaia, assumono dalle liste di collocamento, una o più unità anche a tempo parziale per un orario non inferiore al 50 per cento dell'orario normale di lavoro, è consentito il cumulo del 50 per cento del trattamento pensionistico con i redditi da lavoro autonomo.
6. L'assunzione di personale di cui ai commi 1 e 5 deve risultare ad incremento delle unità effettivamente occupate alla data del pensionamento. L'incremento medesimo deve essere considerato al netto delle diminuzioni intervenute nell'anno precedente il pensionamento.
7. E' abrogato l'articolo 1, comma 25, lettera c), della
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 216,