§ 50.3.1b - Legge 21 marzo 1953, n. 161.
Modificazioni al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti.


Settore:Normativa nazionale
Materia:50. Giurisdizione
Capitolo:50.3 giurisdizione contabile
Data:21/03/1953
Numero:161


Sommario
Art. 1.      L'art. 24 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, è sostituito dal seguente
Art. 2.      La Corte dei conti decide in ciascuna delle Sezioni giurisdizionali con un numero invariabile di cinque votanti, e a Sezioni riunite nei giudizi in grado di appello, sui [...]
Art. 3.      Gli appelli e i ricorsi alle Sezioni riunite della Corte dei conti sono sottoscritti, a pena di inammissibilità, dalle parti ricorrenti e da un avvocato ammesso al [...]
Art. 4.      Ove una Sezione giurisdizionale della Corte dei conti rilevi che il punto di diritto sottoposto al suo esame ha dato luogo a contrasti giurisprudenziali può, con [...]
Art. 5.  [2]
Art. 6.      Nella discussione delle domande incidentali di sospensione sono uditi in Camera di consiglio, ove ne abbiano fatto richiesta, il pubblico ministero e gli avvocati delle [...]
Art. 7.  [3]
Art. 8.      Fermi restando i casi di collocamento fuori ruolo previsti da leggi speciali, i magistrati ai quali, con il loro consenso, siano affidati incarichi di carattere [...]
Art. 9.      I magistrati destinati ad altri uffici o investiti di speciali incarichi o mansioni possono partecipare ai lavori della Corte dei conti, sempre che il Presidente della [...]
Artt. 10. - 14.  [4]
Art. 15.      Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1952-53 sarà provveduto con le disponibilità del capitolo 86 dello stato [...]
Art. 16.      I posti di consigliere disponibili alla data della entrata in vigore della presente legge sono riservati ai primi referendari della Corte
Art. 17.      Gli aiuto referendari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli che saranno nominati in seguito al concorso già bandito conservano in via [...]
Art. 18.      Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri saranno apportate al regolamento per la carriera e la disciplina del [...]
Art. 19.      Salvo quanto disposto nell'art. 5, la presente legge entrerà in vigore nel quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 50.3.1b - Legge 21 marzo 1953, n. 161.

Modificazioni al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti.

(G.U. 1 aprile 1953, n. 76).

 

 

     Art. 1.

     L'art. 24 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, è sostituito dal seguente:

     "Qualora il consigliere delegato al controllo, dopo che sia stata sentita l'Amministrazione interessata, ritenga che un atto o decreto non debba essere ammesso al visto o alla registrazione, lo trasmette al Presidente della Corte, informandone nel tempo stesso il competente presidente di Sezione addetto al coordinamento. Il Presidente della Corte, udito il consigliere, promuove, nel più breve termine, una pronunzia motivata della Sezione di controllo costituita dal Presidente della Corte, che la presiede, dai presidenti di Sezione addetti al coordinamento del controllo e dai consiglieri di cui al primo comma dell'art. 22.

     "Al di fuori dell'ipotesi prevista dal comma precedente, il Presidente della Corte può, su segnalazione del consigliere delegato al controllo o del presidente di Sezione addetto al coordinamento o dell'Amministrazione interessata o di ufficio, deferire alla Sezione come sopra costituita la pronunzia sul visto e la registrazione degli atti o decreti ove si renda necessaria la risoluzione di questioni di massima di particolare importanza.

     "Nei casi di cui ai precedenti comma, del deferimento alla Sezione di controllo è data comunicazione scritta alla Amministrazione interessata e a quella del Tesoro per quanto la riguardi. Queste possono presentare deduzioni e farsi rappresentare avanti la Sezione stessa da funzionari di grado non inferiore a quello di direttore capo divisione o equiparato.

     "Le stesse norme si applicano per gli atti o decreti di competenza delle Delegazioni della Corte dei conti per la Regione sarda e per la Regione Trentino-Alto Adige e degli uffici distaccati della Corte stessa presso il Magistrato delle acque in Venezia e i Provveditorati regionali alle opere pubbliche.

     "Per gli atti o decreti di competenza della Sezione di controllo per la Regione siciliana spetta al Presidente di essa il deferimento alla Sezione regionale nei casi previsti dal primo comma del presente articolo e al Presidente della Corte dei conti il deferimento alla Sezione centrale di controllo nei casi di cui al secondo comma".

 

          Art. 2.

     La Corte dei conti decide in ciascuna delle Sezioni giurisdizionali con un numero invariabile di cinque votanti, e a Sezioni riunite nei giudizi in grado di appello, sui ricorsi del proprio personale e nei casi di cui al successivo art. 4 con un numero invariabile di undici votanti [1].

     Al principio di ogni anno il Presidente della Corte, sentito il Consiglio di presidenza, assegna un congruo numero di magistrati a ciascuna delle Sezioni giurisdizionali e alle Sezioni riunite per i giudizi di cui al comma precedente.

     Nulla è innovato a quanto disposto dall'art. 7 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655.

 

          Art. 3.

     Gli appelli e i ricorsi alle Sezioni riunite della Corte dei conti sono sottoscritti, a pena di inammissibilità, dalle parti ricorrenti e da un avvocato ammesso al patrocinio in Corte di cassazione. Se la parte non ha sottoscritto, l'avvocato che firma in suo nome deve essere munito di mandato speciale.

     In tutti i giudizi di competenza della Corte dei conti le parti non possono comparire alla pubblica udienza se non a mezzo di un avvocato ammesso al patrocinio in Corte di cassazione.

     Nei giudizi sui ricorsi per pensioni di guerra restano ferme le norme attualmente in vigore; qualora il ricorrente si faccia assistere da un avvocato, gli onorari di questo sono ridotti a un quarto.

 

          Art. 4.

     Ove una Sezione giurisdizionale della Corte dei conti rilevi che il punto di diritto sottoposto al suo esame ha dato luogo a contrasti giurisprudenziali può, con ordinanza emanata su richiesta delle parti o di ufficio, rimettere il giudizio alle Sezioni riunite.

     Prima della discussione il Presidente della Corte dei conti, su istanza delle parti o di ufficio, può rimettere alle Sezioni riunite i giudizi che rendano necessaria la risoluzione di questioni di massima di particolare importanza.

     Per i giudizi per i quali è ammesso l'appello alle Sezioni riunite ai sensi delle vigenti disposizioni, il deferimento alle Sezioni medesime previsto dai comma precedenti è subordinato al consenso delle parti.

     Sono abrogate le disposizioni dell'art. 3 del regio decreto-legge 28 giugno 1941, n. 856, e dell'art. 9 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655.

 

          Art. 5. [2]

 

          Art. 6.

     Nella discussione delle domande incidentali di sospensione sono uditi in Camera di consiglio, ove ne abbiano fatto richiesta, il pubblico ministero e gli avvocati delle parti.

 

          Art. 7. [3]

 

          Art. 8.

     Fermi restando i casi di collocamento fuori ruolo previsti da leggi speciali, i magistrati ai quali, con il loro consenso, siano affidati incarichi di carattere continuativo che non consentano il regolare esercizio delle funzioni di istituto, possono essere collocati fuori ruolo, nel numero massimo di dodici, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri, previo parere del Consiglio di presidenza della Corte dei conti.

     Salvi i casi di collocamento fuori ruolo previsti da leggi speciali, non possono essere collocati fuori ruolo i magistrati che non abbiano effettivamente esercitato, almeno per un triennio, le funzioni d'Istituto.

     La posizione di fuori ruolo non può avere durata superiore ai tre anni consecutivi. Non è consentito il ricollocamento fuori ruolo se dalla cessazione del precedente incarico non sia decorso almeno un biennio di effettivo servizio alla Corte dei conti.

     I magistrati attualmente fuori ruolo possono essere conservati in tale posizione anche se non abbiano prestato il periodo di servizio richiesto dal secondo comma. Nei loro confronti il triennio previsto nel terzo comma decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Sono considerati di diritto collocati fuori ruolo i magistrati nominati Ministri, Sottosegretari di Stato o Alti Commissari. Ad essi non si applicano le disposizioni dei precedenti comma.

 

          Art. 9.

     I magistrati destinati ad altri uffici o investiti di speciali incarichi o mansioni possono partecipare ai lavori della Corte dei conti, sempre che il Presidente della Corte medesima, udito il Consiglio di presidenza, riconosca che non vi siano ragioni di incompatibilità.

 

          Artt. 10. - 14. [4]

 

          Art. 15.

     Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1952-53 sarà provveduto con le disponibilità del capitolo 86 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario medesimo.

 

          Art. 16.

     I posti di consigliere disponibili alla data della entrata in vigore della presente legge sono riservati ai primi referendari della Corte.

 

          Art. 17.

     Gli aiuto referendari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli che saranno nominati in seguito al concorso già bandito conservano in via transitoria tale qualifica; e sono promossi vice referendari per merito assoluto dopo un anno di effettivo servizio, salva l'applicazione del secondo comma dell'art. 3 del regio decreto 11 dicembre 1941, n. 1404.

     Fino a che tutti gli aiuto referendari non siano promossi vice referendari, le nomine a vice referendario sono disposte con riserva di anzianità a loro favore.

 

          Art. 18.

     Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri saranno apportate al regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1264, le modificazioni rese necessarie dalla presente legge.

 

          Art. 19.

     Salvo quanto disposto nell'art. 5, la presente legge entrerà in vigore nel quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     TABELLE

(Omissis)


[1] L'art. 12 della L. 6 agosto 1984, n. 425, ha abrogato, nel presente comma, la parte in cui si attribuisce alla Corte dei conti, la competenza a decidere i ricorsi in materia di rapporti di impiego dei dipendenti della Corte stessa.

[2] Articolo, modificato dall'art. 5 della L. 25 aprile 1957, n. 283 e abrogato dall'art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con decorrenza 1° luglio 2002.

[3] Articolo abrogato dall'art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con decorrenza 1° luglio 2002.

[4] Articoli abrogati dall'art. 42 della L. 20 dicembre 1961, n. 1345.