Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 10/05/1996 |
Numero: | 255 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il comma 28 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è sostituito dal seguente |
Art. 2. 1. L'ammontare dei mutui di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 11 gennaio 1996, n. 23, è rideterminato in lire 456 miliardi. Al maggior onere derivante [...] |
Art. 3. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...] |
§ 98.1.29190 - D.L. 10 maggio 1996, n. 255 [1].
Disposizioni urgenti per garantire il funzionamento dell'amministrazione scolastica.
(G.U. 11 maggio 1996, n. 109)
1. Il comma 28 dell'articolo 1 della
" 28. Ai corsi di cui al comma 27 sono ammessi i docenti con contratto a tempo determinato nelle scuole statali e i docenti con contrato a tempo determinato o indeterminato negli istituti o scuole di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati o nelle scuole materne autorizzate, che abbiano prestato effettivo servizio di insegnamento per almeno trecentosessanta giorni nel periodo intercorrente tra l'anno scolastico 1989-90 e l'anno scolastico 1995-96, di cui almeno centottanta giorni negli anni scolastici 1994-95 e 1995-96. La partecipazione ai corsi non comporta l'esonero dagli obblighi di servizio per i docenti delle scuole statali.".
2. La durata in carica dei consigli scolastici provinciali e dei consigli scolastici distrettuali, già prorogata al 31 maggio 1996 dall'articolo 2, comma 3, del
3. In attesa dell'organica riforma degli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi (I.R.R.S.A.E.), i comandi previsti dall'articolo 294 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con
1. L'ammontare dei mutui di cui all'articolo 4, comma 1, della
2. Alla
a) all'articolo 3, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
"4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno effetto a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.";
b) all'articolo 12 il comma 2 è sostituito dal seguente:
" 2. Per gli uffici scolastici provinciali e regionali, alle province competono le spese di cui agli articoli 613, comma 3, e 614, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 3,