§ 98.1.29167 - D.L. 26 aprile 1996, n. 223 .
Interventi in materia di demanio marittimo ad uso turistico— ricreativo.


Settore:Normativa nazionale
Data:26/04/1996
Numero:223


Sommario
Art. 1.      1. Per l'esercizio delle funzioni delegate di cui all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1976, n. 616, le amministrazioni regionali, fino [...]
Art. 2.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 98.1.29167 - D.L. 26 aprile 1996, n. 223 [1].

Interventi in materia di demanio marittimo ad uso turistico— ricreativo.

(G.U. 29 aprile 1996, n. 99)

 

     Art. 1.

     1. Per l'esercizio delle funzioni delegate di cui all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1976, n. 616, le amministrazioni regionali, fino al 31 dicembre 1998, possono avvalersi delle capitanerie di porto e degli uffici da esse dipendenti in conformità ad apposita convenzione gratuita stipulata con il Ministro dei trasporti e della navigazione, sulla base di una convenzione tipo approvata dalla conferenza di cui all'articolo 12 della legge 28 agosto 1988, n. 400, che escluda, in ogni caso, oneri a carico delle capitanerie, ulteriori rispetto a quelli attuali. Tali uffici esercitano le funzioni in materia di demanio marittimo destinato ad uso turistico-ricreativo in relazione funzionale con l'amministrazione regionale. Fino alla data della sottoscrizione della predetta convenzione il servizio continua ad essere assicurato dalle competenti capitanerie.

 

          Art. 2.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 3, L. 23 dicembre 1996, n. 647, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.