§ 98.1.29142 - D.L. 2 aprile 1996, n. 187 .
Disposizioni urgenti per l'utilizzazione in conto residui dei fondi stanziati per il finanziamento dei progetti finalizzati per la pubblica [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:02/04/1996
Numero:187


Sommario
Art. 1.      1. Le disponibilità del fondo da ripartire per il finanziamento delle attività previste dagli articoli 3, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio [...]
Art. 2.      1. Sono conservate nel conto residui, per essere utilizzate nell'esercizio successivo, le somme iscritte al capitolo 1166 dello stato di previsione della spesa della [...]
Art. 3.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.29142 - D.L. 2 aprile 1996, n. 187 [1].

Disposizioni urgenti per l'utilizzazione in conto residui dei fondi stanziati per il finanziamento dei progetti finalizzati per la pubblica amministrazione, nonché delle spese di funzionamento dell'Autorità per l'informatica

(G.U. 3 aprile 1996, n. 79)

 

     Art. 1.

     1. Le disponibilità del fondo da ripartire per il finanziamento delle attività previste dagli articoli 3, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, di cui al capitolo 6872 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, non ripartite entro il 31 dicembre 1995, limitatamente agli importi per i quali sono intervenuti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che hanno approvato e resi esecutivi i progetti finalizzati di cui all'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, nonché a quelli occorrenti per il funzionamento del relativo comitato tecnico-scientifico fino alla completa definizione delle procedure di controllo e valutazione dei progetti, sono conservate nel conto dei residui per essere ripartite, con assegnazione della relativa spesa ai pertinenti capitoli di bilancio nell'anno successivo.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 2.

     1. Sono conservate nel conto residui, per essere utilizzate nell'esercizio successivo, le somme iscritte al capitolo 1166 dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 1995, non utilizzate al termine dell'esercizio e destinate alle spese di funzionamento dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, nonché le disponibilità in conto competenza ed in conto residui, non impegnate entro il 31 dicembre 1995 e destinate dalle amministrazioni centrali dello Stato all'acquisto di beni e servizi informatici, finalizzate alla realizzazione di progetti intersettoriali in materia informatica.

 

          Art. 3.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2, L. 30 luglio 1996, n. 400, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.