§ 98.1.29141 - D.L. 2 aprile 1996, n. 186 .
Proroga della gestione delle opere realizzate per la ricostruzione posterremoto e norme in materia di contabilità delle unità sanitarie locali


Settore:Normativa nazionale
Data:02/04/1996
Numero:186


Sommario
Art. 1.      1. Il termine del 31 marzo 1996 previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, [...]
Art. 2.      1. Nell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1996, n. 89, è soppresso il secondo periodo
Art. 3.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 98.1.29141 - D.L. 2 aprile 1996, n. 186 [1].

Proroga della gestione delle opere realizzate per la ricostruzione posterremoto e norme in materia di contabilità delle unità sanitarie locali

(G.U. 3 aprile 1996, n. 79)

 

     Art. 1.

     1. Il termine del 31 marzo 1996 previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, è fissato al 30 giugno 1996, ai soli fini delle operazioni di pagamento e del completamento delle procedure connesse al trasferimento delle opere agli enti destinatari. I termini del 30 giugno 1996 previsti dallo stesso articolo 15 del predetto decreto-legge, per l'attività di rendicontazione e per le operazioni di chiusura della contabilità per le spese di funzionamento e del personale, sono fissati al 30 settembre 1996.

     2. Il personale in servizio presso la struttura del funzionario incaricato dal CIPE per la gestione degli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, è ridotto a 30 unità fino al 30 giugno 1996 ed è ulteriormente ridotto a 15 unità per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1996.

 

          Art. 2.

     1. Nell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1996, n. 89, è soppresso il secondo periodo.

 

          Art. 3.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 3, L. 17 gennaio 1997, n. 4, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 2 del presente decreto.