§ 98.1.28889 - D.L. 28 giugno 1995, n. 248 .
Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti


Settore:Normativa nazionale
Data:28/06/1995
Numero:248


Sommario
Art. 1.  Sezioni giurisdizionali
Art. 2.  Termini per l'esercizio del controllo
Art. 3.  Azione di responsabilità
Art. 4.  Sezioni riunite in sede non giurisdizionale
Art. 5.  Sezione controllo Stato
Art. 6.  Assegnazione di ufficio
Art. 7.  Referendari e primi referendari
Art. 8.  Titolarità dell'azione disciplinare
Art. 9.  Divieto in materia di solidarietà passiva
Art. 10.  Entrata in vigore


§ 98.1.28889 - D.L. 28 giugno 1995, n. 248 [1].

Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti

(G.U. 29 giugno 1995, n. 150)

 

     Art. 1. Sezioni giurisdizionali

     1. Il comma 5 dell'art. 1 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito con modificazioni dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, è sostituito dai seguenti:

     5. Avverso le sentenze delle sezioni giurisdizionali regionali, salvo quanto disposto in attuazione dell'art. 23 dello statuto della Regione Sicilia, è ammesso l'appello alle sezioni giurisdizionali centrali che giudicano con cinque magistrati e con competenza in tutte le materie attribuite alla giurisdizione della Corte dei conti. Nei giudizi in materia di pensioni, l'appello è consentito per soli motivi di diritto; costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni.

     5-bis. L'appello è proponibile dalle parti, dal procuratore regionale competente per territorio o dal procuratore generale, entro sessanta giorni dalla notificazione o, comunque, entro un anno dalla pubblicazione. Agli appelli si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 della legge 21 marzo 1953, n. 161.

     5-ter. Le sentenze delle sezioni giurisdizionali regionali sono esecutive. Il ricorso in appello alle sezioni giurisdizionali centrali non sospende l'esecuzione della sentenza impugnata. La sezione giurisdizionale centrale, tuttavia, su istanza di parte o del procuratore regionale territorialmente competente o del procuratore generale, nelle ipotesi in cui è previsto il ricorso in appello e quando ricorrono gravi motivi, può disporre, con ordinanza motivata emessa in camera di consiglio, che la esecuzione sia sospesa. Sull'istanza di sospensione la sezione giurisdizionale centrale provvede non oltre la sua seconda udienza successiva al deposito del ricorso. I difensori delle parti e il procuratore generale devono essere sentiti in camera di consiglio, ove ne facciano richiesta.".

     2. Le sezioni riunite di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, giudicano con sette magistrati.

     3. Dopo il comma 8 dell'art. 1 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, è inserito il seguente:

     "8-bis. E' istituita una terza sezione giurisdizionale centrale. Per le esigenze delle funzioni giurisdizionali, di controllo e referenti al Parlamento, alle sezioni della Corte, il cui carico di lavoro sia ritenuto particolarmente consistente, possono essere assegnati, con delibera del consiglio di presidenza, presidenti aggiunti o di coordinamento; il numero totale dei presidenti aggiunti e di coordinamento non può essere superiore a dieci unita.".

 

          Art. 2. Termini per l'esercizio del controllo

     1. Il comma 2 dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sostituito dal seguente:

     "2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo divengono efficaci se il competente ufficio di controllo non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine è interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorsi venti giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento diventa esecutivo se l'ufficio non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del controllo si pronuncia sulla conformità a legge entro venti giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti divengono esecutivi. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.".

 

          Art. 3. Azione di responsabilità

     1. Il comma 2 dell'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sostituito dai seguenti:

     "2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta.

     2-bis. Per i fatti verificatisi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e per i quali stia decorrendo un termine di prescrizione decennale, la prescrizione si compie entro il 31 dicembre 1998, ovvero nel più breve termine dato dal compiersi del decennio.

     2-ter. La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia il giudizio, dalla sentenza di condanna e, per una sola volta, dagli accertamenti istruttori disposti ai sensi delle vigenti disposizioni.

     2-quater. La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno dell'interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi. In nessun caso il termine può essere protratto oltre i dieci anni dall'atto che ha dato inizio al giudizio, fatti salvi i casi di sospensione necessaria del processo ai sensi delle vigenti disposizioni. Non si applicano le disposizioni dell'art. 2945, commi secondo e terzo, del codice civile.

     2-quinquies. Per i giudizi in corso per i quali è già scaduto il termine decennale di cui al comma 2-quater, il medesimo termine è prorogato fino al 31 dicembre 1996.

     2-sexies. Costituisce illecito disciplinare l'aver lasciato prescrivere per colpa l'azione di responsabilità.".

 

          Art. 4. Sezioni riunite in sede non giurisdizionale

     1. Il numero minimo dei votanti di cui all'art. 4, comma 2, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, è elevato a quindici per l'esercizio, da parte delle sezioni riunite della Corte dei conti, di tutte le funzioni, comprese quelle di cui all'art. 40 del citato testo unico, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e quelle di cui agli articoli 3, comma 6, e 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, diverse dalle funzioni giurisdizionali. Le sezioni riunite sono presiedute dal Presidente della Corte dei conti e sono composte per ciascuna delle dette funzioni da trentaquattro magistrati, designati all'inizio di ogni anno sulla base di predeterminati criteri di graduale rotazione dal consiglio di presidenza, in modo che siano rappresentati tutti i settori di attività e tutte le qualifiche dei magistrati. Ove il magistrato nominato relatore dal Presidente della Corte dei conti non sia compreso tra quelli assegnati alle sezioni riunite, questi integra ad ogni effetto il collegio per la questione su cui riferisce.

 

          Art. 5. Sezione controllo Stato

     1. Il comma 10 dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sostituito dai seguenti:

     "10. La sezione del controllo in adunanza generale è composta dal Presidente della Corte dei conti che la presiede, dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da tutti i magistrati assegnati agli uffici di controllo. La sezione è ripartita annualmente in quattro collegi dei quali fanno parte, in ogni caso, il Presidente della Corte dei conti e i presidenti di sezione preposti al coordinamento. I collegi hanno distinta competenza per tipologia di controllo e deliberano con un numero minimo di quindici votanti.

     10-bis. La sezione del controllo in adunanza generale stabilisce annualmente i programmi di attività e le materie di competenza dei collegi, nonchè i criteri per la loro composizione da parte del Presidente della Corte dei conti.".

 

          Art. 6. Assegnazione di ufficio

     1. Il periodo di tempo di cui all'art. 1, comma 9, ultimo periodo, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, termina alla data del 30 aprile 1996, successivamente alla quale si procede alle assegnazioni definitive. Le assegnazioni di ufficio non possono superare, in ogni caso, la durata di un anno.

 

          Art. 7. Referendari e primi referendari

     1. La disposizione dell'art. 11, comma 2, della legge 13 aprile 1988, n. 117, continua ad applicarsi ai referendari e primi referendari della Corte dei conti in servizio alla data del 31 dicembre 1993 e non modifica l'ordine di anzianità del medesimo personale.

     2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, valutati in lire 160 milioni per l'anno 1995 e in lire 40 milioni annui a decorrere dal 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-97, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

     3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 8. Titolarità dell'azione disciplinare

     1. L'azione disciplinare nei confronti dei magistrati contabili è esercitata dal procuratore generale della Corte dei conti o dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

          Art. 9. Divieto in materia di solidarietà passiva

     1. All'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

     "4-bis. E' interdetto al giudice della Corte dei conti l'utilizzo del principio della solidarietà passiva. Nei casi di concorso di azioni colpose, la Corte dei conti, valutate le singole responsabilità, condanna ciascuna per la parte che vi ha preso.".

 

          Art. 10. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2, L. 20 dicembre 1996, n. 639, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottosi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.