Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 15/06/1994 |
Numero: | 376 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni concernenti gli enti locali dissestati |
Art. 2. Disposizioni relative agli enti locali che non versino in situazioni strutturalmente deficitarie |
Art. 3. Entrata in vigore |
§ 98.1.28674 - D.L. 15 giugno 1994, n. 376 [1].
Disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale.
(G.U. 16 giugno 1994, n. 139)
Art. 1. Disposizioni concernenti gli enti locali dissestati
1. Per gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto entro il 31 dicembre 1993 e che abbiano ottenuto ovvero otterranno entro il 31 dicembre 1994 l'approvazione dal Ministro dell'interno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dall'art. 25 del
2. Per gli enti locali che hanno deliberato o delibereranno lo stato di dissesto, e per tutta la durata del dissesto medesimo, non si applica la disposizione prevista dall'art. 16 del
3. Il contributo una tantum per il rimborso del trattamento economico del personale posto in mobilità, a carico della quota di fondo perequativo appositamente accantonato, previsto dall'art. 15, comma 5, del
Art. 2. Disposizioni relative agli enti locali che non versino in situazioni strutturalmente deficitarie
1. Il comma 11 dell'art. 3 della
"11. In deroga alle disposizioni dei commi 5 e 8 gli enti locali con popolazione non superiore a 5000 abitanti, che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45 del
11-bis. Fino alla rideterminazione delle dotazioni organiche, gli enti locali di cui al comma 11 possono procedere, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, all'assunzione di personale per i posti per i quali, alla data del 31 agosto 1993, erano stati banditi o autorizzati i relativi concorsi o attivate le procedure di reclutamento; i medesimi enti possono altresì coprire, fino al limite del 50 per cento, i posti resisi vacanti successivamente al 31 agosto 1993, nonchè assumere personale a tempo determinato, in deroga ai limiti indicati nei commi 23 e 27.
11-ter. Le disposizioni dei commi 8, 23 e 27 non si applicano alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che non si trovino in condizioni di squilibrio finanziario".
2. Nei confronti degli enti locali di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 4-bis del
Art. 3. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 170,