Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 14/04/1994 |
Numero: | 238 |
Sommario |
Art. 1. 1. E' autorizzata la partecipazione italiana al gruppo di osservatori temporanei ad Hebron (TIPH) per le finalità di pace, di cui alla richiesta formulata congiuntamente [...] |
Art. 2. 1. Ai fini indicati nell'art. 1 è inviato ad Hebron, per la durata di tre mesi, un contingente di trentacinque unità, composto da militari e da esperti per la [...] |
Art. 3. 1. Al personale militare di cui all'art. 2 è attribuito, con decorrenza dalla data di uscita dal territorio nazionale e fino alla data di rientro nel territorio stesso, [...] |
Art. 4. 1. Agli esperti inviati dalla Direzione generale della cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri spetta il trattamento economico e assicurativo [...] |
Art. 5. 1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, pari a lire 2 miliardi per l'anno 1994, si provvede, quanto a lire 500 milioni, a carico del capitolo 3198 [...] |
Art. 6. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...] |
§ 98.1.28636 - D.L. 14 aprile 1994, n. 238 [1].
Partecipazione italiana alla missione di pace nella città di Hebron.
(G.U. 18 aprile 1994, n. 89)
1. E' autorizzata la partecipazione italiana al gruppo di osservatori temporanei ad Hebron (TIPH) per le finalità di pace, di cui alla richiesta formulata congiuntamente dal Governo d'Israele e dai palestinesi con l'accordo sottoscritto a Il Cairo il 31 marzo 1994.
1. Ai fini indicati nell'art. 1 è inviato ad Hebron, per la durata di tre mesi, un contingente di trentacinque unità, composto da militari e da esperti per la cooperazione allo sviluppo.
1. Al personale militare di cui all'art. 2 è attribuito, con decorrenza dalla data di uscita dal territorio nazionale e fino alla data di rientro nel territorio stesso, il trattamento di cui agli articoli 1 e 3 della
2. Al personale militare di cui all'art. 2, qualora impossibilitato a prestare servizio perchè in stato di cattività o disperso, continua ad essere attribuito il trattamento economico ed assicurativo di cui al comma 1, nonchè lo stipendio e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo. Il tempo trascorso in stato di cattività o di dispersione è computato per intero ai fini del trattamento di pensione e non determina detrazioni di anzianità.
3. In caso di decesso del personale militare di cui all'art. 2 per causa di servizio, connessa all'espletamento della missione di cui all'art. 1, si applica l'art. 3 della
4. Al personale militare di cui all'art. 2 si applica il codice penale militare di pace.
1. Agli esperti inviati dalla Direzione generale della cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri spetta il trattamento economico e assicurativo previsto dalla
1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, pari a lire 2 miliardi per l'anno 1994, si provvede, quanto a lire 500 milioni, a carico del capitolo 3198 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, e, quanto a lire 1.500 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2,