Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 09/04/1994 |
Numero: | 229 |
Sommario |
Art. 1. 1. Coloro che, alla data del 29 luglio 1993, sono risultati idonei al termine delle prove per essere reclutati come agenti ed assistenti nel Corpo di polizia [...] |
Art. 2. 1. Può essere disposta, con provvedimento del Ministro competente, la proroga della rafferma, fino al 31 dicembre 1994, dei militari che alla data di entrata in vigore [...] |
Art. 3. 1. Il personale assunto ai sensi dell'art. 1 non può produrre istanza di trasferimento se non dopo aver prestato effettivo servizio per almeno due anni nella sede di [...] |
Art. 4. 1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 10 aprile 1994. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta [...] |
§ 98.1.28629 - D.L. 9 aprile 1994, n. 229 [1].
Disposizioni urgenti per la copertura dei posti vacanti nell'organico del Corpo di polizia penitenziaria.
(G.U. 11 aprile 1994, n. 83)
1. Coloro che, alla data del 29 luglio 1993, sono risultati idonei al termine delle prove per essere reclutati come agenti ed assistenti nel Corpo di polizia penitenziaria sulla base delle disposizioni di cui all'art. 1 del
2. L'assunzione in servizio dei vincitori dei concorsi per allievi agenti di polizia penitenziaria, banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto o che saranno banditi nel corso del 1994, non può avvenire anteriormente al 1° gennaio 1995, nei limiti stabiliti, per tale anno, dall'art. 3, comma 2, della
1. Può essere disposta, con provvedimento del Ministro competente, la proroga della rafferma, fino al 31 dicembre 1994, dei militari che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono già utilizzati dal Ministero di grazia e giustizia in base al
1. Il personale assunto ai sensi dell'art. 1 non può produrre istanza di trasferimento se non dopo aver prestato effettivo servizio per almeno due anni nella sede di assegnazione.
1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 10 aprile 1994. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2,