§ 98.1.26820 - Legge 26 luglio 1993, n. 254.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 1993, n. 163, recante disposizioni urgenti per l'aumento dell'organico del [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:26/07/1993
Numero:254


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 28 maggio 1993, n. 163, recante disposizioni urgenti per l'aumento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria e per la copertura di posti [...]


§ 98.1.26820 - Legge 26 luglio 1993, n. 254.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 1993, n. 163, recante disposizioni urgenti per l'aumento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria e per la copertura di posti vacanti.

(G.U. 28 luglio 1993, n. 175)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 28 maggio 1993, n. 163, recante disposizioni urgenti per l'aumento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria e per la copertura di posti vacanti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 83.

 

 

     Allegato — Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 28 maggio 1993, n. 163

     All'articolo 2:

     il comma 2 è sostituito dal seguente:

     "2. Qualora l'assunzione di personale ai sensi del comma 1 non sia sufficiente a coprire tutti i posti disponibili, si provvede all'assunzione degli ex agenti di sesso maschile della Polizia di Stato e degli ex appartenenti all'Arma dei carabinieri, cessati dal servizio per dimissioni, che ne facciano domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonchè all'assunzione dei candidati di sesso maschile risultati idonei nei concorsi per la corrispondente qualifica della Polizia di Stato, espletati dal Ministero del l'interno nei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, compatibilmente con le esigenze della Polizia di Stato. Gli interessati devono essere in possesso dei requisiti previsti per l'assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria".

     L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

     "Art. 3. –1. Per il personale assunto ai sensi dell'art. 2, il corso previsto dal comma 1 dell'art. 6 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, ha la durata complessiva di sei mesi, e può essere articolato in due cicli trimestrali. Il primo ciclo è frequentato immediatamente dopo l'assunzione e il secondo ciclo deve essere completato entro diciotto mesi dall'assunzione. Il corso può essere svolto presso le scuole dell'Amministrazione penitenziaria o presso strutture delle Forze armate e delle altre Forze di polizia, compatibilmente con le rispettive esigenze funzionali, a cura del personale dell'Amministrazione penitenziaria".

     All'articolo 4:

     il comma 1 è sostituito dai seguenti:

     "1. Le procedure di cui all'art. 2 possono essere utilizzate fino a quando non sarà raggiunta la copertura della dotazione organica prevista per l'anno 1993 per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria, relativamente agli uomini.

     1-bis. I concorsi per la copertura dei posti vacanti nelle dotazioni organiche degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria, per gli anni 1994 e 1995, sono banditi, rispettivamente; entro il 30 settembre 1993 ed entro il 30 settembre 1994".

     Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

     "Art. 4-bis. –1. Ai fini della qualificazione e dell'aggiornamento professionale del personale dell'Amministrazione penitenziaria, compreso quello appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, è assegnata per il 1993 al Ministero di grazia e giustizia la somma di lire 3.000 milioni per la realizzazione di progetti di formazione nel corso dell'attività lavorativa.

     2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 3.000 milioni per il 1993, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 1998 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per il 1993.

     3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

 

     Tabella

     (Tabella omessa)