Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 26/03/1994 |
Numero: | 209 |
Sommario |
Art. 1. Interventi in favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia |
Art. 2. Interventi in favore dei minori a rischio di coinvolgimento in attività criminose |
Art. 3. Integrazioni alla legge 19 luglio 1991, n. 216 |
Art. 4. Interventi in favore del volontariato |
Art. 5. Copertura finanziaria |
Art. 6. Entrata in vigore |
§ 98.1.28615 - D.L. 26 marzo 1994, n. 209 [1].
Disposizioni urgenti per garantire il proseguimento degli interventi in favore degli sfollati dai territori della ex Jugoslavia, dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose e delle attività di volontariato.
(G.U. 28 marzo 1994, n. 72)
Art. 1. Interventi in favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia
1. Per il finanziamento degli interventi straordinari di carattere umanitario a favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia di cui all'art. 1 del
Art. 2. Interventi in favore dei minori a rischio di coinvolgimento in attività criminose
1. Il Fondo di cui all'art. 3 della
2. Per il finanziamento dei progetti di cui all'art. 4 della
Art. 3. Integrazioni alla
1. Dopo l'art. 2 della
"Art. 2-bis. -1. I comitati provinciali e metropolitani della pubblica amministrazione verificano l'esecuzione dei progetti finanziati ai sensi dell'art. 3 e attuano le necessarie forme di assistenza tecnica.
2. Per l'esercizio dei compiti dei comitati di cui al comma 1, gli stessi sono integrati da un docente universitario esperto nelle tematiche minorili, da un rappresentante della regione e dell'A.N.C.I., nonchè da un rappresentante delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni operanti nel settore. In caso di effettuazione di visite autorizzate dal prefetto presso le sedi ove vengono attuati i progetti, ai membri del comitato è attribuito il rimborso delle spese. L'onere relativo è valutato in lire 300 milioni, a valere sul Fondo di cui all'art. 3, comma 1.".
2. All'art. 3 della
"2-bis. Il prefetto, quale funzionario delegato per le aperture di credito ai fini del pagamento dei finanziamenti per i progetti da realizzarsi nell'ambito della propria competenza territoriale, dispone il pagamento stesso in più rate, in relazione all'andamento dei progetti, sentito il comitato provinciale e metropolitano della pubblica amministrazione. Il prefetto, in deroga alle vigenti norme sulla contabilità dello Stato, tenuto conto della particolare natura dei progetti, può mantenere in contabilità speciale le somme accreditate, anche oltre i termini previsti per la rendicontazione e comunque non oltre l'anno successivo, qualora la proroga sia necessaria per la realizzazione dei progetti medesimi.".
Art. 4. Interventi in favore del volontariato
1. Per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all'art. 12 della
2. Per la dotazione del Fondo di cui all'art. 12, comma 2, della
Art. 5. Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, complessivamente pari a lire 92.000 milioni per l'anno 1994 ed a lire 102.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 44.700 milioni per l'anno 1994 ed a lire 10.500 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro e, quanto a lire 47.300 milioni per l'anno 1994 ed a lire 91.500 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le somme non impegnate alla chiusura di ciascun esercizio finanziario possono esserlo, per gli stessi fini, in quello successivo.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.
Art. 6. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2,