§ 98.1.28385 - D.L. 19 aprile 1993, n. 111 .
Disposizioni urgenti in materia di lavoro portuale.


Settore:Normativa nazionale
Data:19/04/1993
Numero:111


Sommario
Art. 1.  Nuova disciplina delle attività portuali
Art. 2.  Trasformazione in società delle compagnie e dei gruppi portuali
Art. 3.  Disposizioni transitorie
Art. 4.  Norme in favore dei lavoratori portuali
Art. 5.  Commissioni consultive
Art. 6.  Nuova disciplina della concessione delle aree demaniali e delle banchine
Art. 7.      Entrata in vigor


§ 98.1.28385 - D.L. 19 aprile 1993, n. 111 [1].

Disposizioni urgenti in materia di lavoro portuale.

(G.U. 19 aprile 1993, n. 90)

 

     Art. 1. Nuova disciplina delle attività portuali

     1. L'art. 110, ultimo comma, e l'art. 111, ultimo comma, del codice della navigazione sono abrogati. Sono altresì abrogati, a partire dal 31 luglio 1993, gli articoli 108, 109, 110, commi primo, secondo, terzo e quarto, 111, commi primo, secondo e terzo, 112, 116, comma primo, n. 2), 1171, comma primo, n. 1), 1172e 1279 del codice della navigazione, nonchè gli articoli contenuti nel libro I, titolo III, capo IV, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, per le parti afferenti la navigazione marittima.

     2. La vigilanza sull'espletamento delle attività portuali di carico, scarico, trasporto, deposito e movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale nel porto e di quelle complementari ed accessorie, nonchè sull'applicazione della misura delle tariffe indicate da ciascuna impresa, è esercitata dagli enti portuali e, laddove non istituiti, dalle autorità marittime.

     3. L'esercizio di attività portuali di cui al comma 2, espletate per conto proprio e/o per conto di terzi, è soggetto ad autorizzazione dell'ente portuale e, laddove non istituito, del capo del compartimento marittimo.

     4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 3 le imprese richiedenti devono risultare in possesso dei seguenti requisiti:

     a) iscrizione nel registro delle imprese o titolo equipollente per le imprese appartenenti agli Stati membri della Comunità economica europea;

     b) capacità tecnico-organizzativa adeguata al volume ed alla tipologia delle operazioni portuali da svolgere;

     c) capacità finanziaria e di capitale adeguata alla attività da espletare;

     d) organico di lavoratori da assumere alle dirette dipendenze, rapportato alle esigenze dell'impresa.

     5. Le tariffe dei servizi e delle attività portuali sono pubbliche. Le imprese in possesso dell'autorizzazione di cui al comma 3 debbono comunicare, all'autorità marittima o all'ente portuale, le tariffe che saranno praticate nei confronti degli utenti, nonchè ogni eventuale e successiva variazione.

     6. Qualora il personale dipendente non sia sufficiente a far fronte alle esigenze operative, l'impresa può avvalersi dei lavoratori di cui all'art. 2, chiamati in mobilità temporanea o distacco.

     7. L'impresa autorizzata all'esercizio di attività portuali, iscritta in apposito registro tenuto dall'ente portuale o dall'autorità marittima, deve versare un canone annuo ed una cauzione nella misura determinata dallo stesso ente portuale o dall'autorità marittima, in relazione al volume degli investimenti e delle attività da espletare.

     8. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, non sono ammesse forme di collaborazione contrattuali o istituzionali tra imprese finalizzate ad eludere la sussistenza dei requisiti di cui al comma 4.

     9. Alla scadenza dell'autorizzazione, che ha durata annuale e che può essere rinnovata, l'ente portuale o l'autorità marittima sono tenuti a verificare la realizzazione delle condizioni previste nel programma operativo e, in caso di ingiustificata mancata attuazione, non danno luogo al rinnovo.

     10. L'autorizzazione può essere sospesa o revocata allorché venga accertata la mancata sussistenza dei requisiti di cui al comma 4.

     11. Nel rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo, l'ente portuale ovvero l'autorità marittima sono tenuti a valutare il rapporto tra numero di imprese ed esigenze del traffico, garantendo comunque la concorrenza nel settore.

     12. L'ente portuale o l'autorità marittima possono rilasciare autorizzazioni specifiche per l'esercizio di operazioni portuali, in occasione di arrivo o partenza, alle navi dotate di propri mezzi meccanici e di proprio personale adeguato alle operazioni da svolgere, previo versamento di apposita somma di denaro e di idonea cauzione, determinate dallo stesso ente portuale o dall'autorità marittima in relazione alle attività da espletare.

 

          Art. 2. Trasformazione in società delle compagnie e dei gruppi portuali

     1. Le compagnie ed i gruppi portuali, entro il 31 luglio 1993, si trasformano secondo i tipi societari previsti nel libro V, titoli V e VI, del codice civile.

     2. La società di cui al comma 1, che subentra alla compagnia o gruppo portuale a tutti gli effetti nei rapporti patrimoniali e finanziari attivi e passivi, può svolgere attività di impresa ai sensi dell'art. 1, semprechè sia in possesso dei requisiti ivi indicati, determinando il proprio organico ed individuando l'eventuale personale in esubero secondo criteri determinati dall'ente portuale o dall'autorità marittima.

     3. Qualora la società di cui al comma 1 non possa svolgere attività di impresa o abbia personale in esubero, non può procedere all'assunzione di altro personale e può limitarsi ad avviare in mobilità temporanea o in distacco, nell'ambito delle eccedenze, il personale in esubero presso le imprese richiedenti in relazione alle loro esigenze organizzative ed operative.

     4. Nell'assunzione di nuovo personale le imprese, a parità di caratteristiche tecnico-professionali, debbono accordare precedenza ai lavoratori e dipendenti delle compagnie e gruppi portuali iscritti nei registri alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonchè ai dipendenti degli enti portuali, ferme restando l'anzianità di servizio e la qualifica rivestita.

 

          Art. 3. Disposizioni transitorie

     1. Per la trasformazione in società delle compagnie e dei gruppi portuali, ivi compresi i gruppi ormeggiatori e barcaioli, si applica il disposto dell'art. 122 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

     2. Le operazioni suddette sono soggette ad imposta sostitutiva di quelle di registro, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, nella misura fissa di lire 100.000, e non costituiscono presupposto per l'applicazione dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili.

 

          Art. 4. Norme in favore dei lavoratori portuali

     1. Il beneficio di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 1992, n. 370, convertito dallalegge 5 novembre 1992, n. 428, è differito al 31 dicembre 1993, nel limite di ulteriori 1.000 unità.

     2. Detto beneficio, qualora non utilizzato pienamente negli anni 1992 e 1993 può essere utilizzato fino al 30 giugno 1994.

     3. Ai lavoratori, soci o dipendenti operanti in porto ai sensi degli articoli 1 e 2, alla scadenza del beneficio di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 6, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dallalegge 24 marzo 1990, n. 58 e successive modificazioni ed integrazioni.

     4. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 22 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti.

     5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 5. Commissioni consultive

     1. E' istituita in ogni porto, previa approvazione del Ministero della marina mercantile, una commissione consultiva, composta da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonchè da tre rappresentanti designati dalle associazioni nazionali imprenditoriali aderenti al comitato di coordinamento dell'utenza nazionale, e presieduta dall'ente portuale e, laddove non istituito, dall'autorità marittima.

     2. La commissione consultiva di cui al comma 1 esprime il proprio parere sull'organizzazione delle attività portuali e sugli aspetti connessi all'utilizzo delle strutture portuali, su richiesta dell'ente portuale o dell'autorità marittima.

     3. Con decreto del Ministro della marina mercantile è istituita la commissione consultiva centrale, presieduta dal direttore generale del lavoro marittimo e portuale e composta da tre rappresentanti delle associazioni nazionali imprenditoriali aderenti al comitato di coordinamento dell'utenza nazionale, da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali di lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, da un dirigente del Ministero della marina mercantile e dal presidente dell'Associazione nazionale dei porti italiani.

     4. La commissione di cui al comma 3 ha compiti consultivi sulle questioni attinenti all'organizzazione portuale, ad essa sottoposti dal Ministro della marina mercantile.

 

          Art. 6. Nuova disciplina della concessione delle aree demaniali e delle banchine

     1. Le aree demaniali e le banchine nell'ambito portuale destinate ad attività di carico, scarico e deposito di merci, oltreché di attività relative a passeggeri o servizi di preminente interesse commerciale o industriale, possono essere date in concessione alle imprese di cui all'art. 1, previe idonee forme di pubblicità, stabilite dal Ministro della marina mercantile, con proprio decreto, al fine di assicurare la concorrenza nel settore e la parità di condizioni tra gli operatori.

     2. Il rilascio della concessione di cui al comma 1 è subordinato alla sussistenza, nei destinatari dell'atto concessorio, dei seguenti requisiti:

     a) presentazione, all'atto della richiesta, di un piano di sviluppo, assistito da idonee garanzie anche di tipo fideiussorio, connesso al rilascio della concessione e determinante per l'incremento dei traffici e la produttività del porto;

     b) sussistenza di adeguate attrezzature tecniche ed organizzative, idonee a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo ed operativo a carattere continuativo ed integrato per conto proprio e di terzi.

     3. La durata ed il canone della concessione sono determinati in relazione al valore delle aree e degli impianti utilizzabili da parte delle imprese concessionarie in modo da assicurare il perseguimento dei fini previsti nell'interesse dei traffici e dell'economia nazionale.

     4. L'impresa concessionaria di un'area demaniale deve esercitare direttamente l'attività per la quale ha ottenuto la concessione, non può essere al tempo stesso concessionaria di altra area demaniale e non può svolgere attività portuali in spazi diversi da quelli che le sono stati assegnati in concessione.

     5. L'ente portuale o, dove non istituito, l'autorità marittima sono tenuti ad effettuare accertamenti con cadenza annuale al fine di verificare la sussistenza dei requisiti in possesso al momento del rilascio della concessione e l'attuazione del piano di investimenti.

     6. La mancata osservanza degli obblighi assunti da parte del concessionario, nonchè il mancato raggiungimento degli obiettivi indicati, danno luogo alla revoca dell'atto concessorio.

     7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere revocate le concessioni esistenti qualora il concessionario non abbia i requisiti di cui al presente articolo e/o non svolga un'attività coerente con le linee di sviluppo portuale determinate dall'autorità portuale.

     8. Gli indennizzi eventualmente dovuti a seguito della decadenza delle concessioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono, in ogni caso, a carico del soggetto cui viene affidata in concessione la relativa area ai sensi del presente articolo.

 

          Art. 7.

     Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2, L. 23 dicembre 1996, n. 647, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.