§ 98.1.28354 - D.L. 1 febbraio 1993, n. 20 .
Differimento di termini in materia di assistenza sanitaria


Settore:Normativa nazionale
Data:01/02/1993
Numero:20


Sommario
Art. 1.      1. E' differito al 15 febbraio 1993 il termine del 1° febbraio 1993, stabilito dall'art. 18, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, relativo alla [...]
Art. 2.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 98.1.28354 - D.L. 1 febbraio 1993, n. 20 [1].

Differimento di termini in materia di assistenza sanitaria

(G.U. 1 febbraio 1993, n. 25)

 

     Art. 1.

     1. E' differito al 15 febbraio 1993 il termine del 1° febbraio 1993, stabilito dall'art. 18, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, relativo alla decorrenza degli effetti della disciplina sulla determinazione del tetto massimo di spesa per la fruizione dell'assistenza farmaceutica in regime di esenzione dalla quota di partecipazione alla spesa stessa per i soggetti esenti di cui all'art. 6, comma 4, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

 

          Art. 2.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1 della L. 19 luglio 1994, n. 467, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.