Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 01/02/1993 |
Numero: | 20 |
Sommario |
Art. 1. 1. E' differito al 15 febbraio 1993 il termine del 1° febbraio 1993, stabilito dall'art. 18, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, relativo alla [...] |
Art. 2. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...] |
§ 98.1.28354 - D.L. 1 febbraio 1993, n. 20 [1].
Differimento di termini in materia di assistenza sanitaria
(G.U. 1 febbraio 1993, n. 25)
1. E' differito al 15 febbraio 1993 il termine del 1° febbraio 1993, stabilito dall'art. 18, comma 8, del
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1 della