§ 98.1.28293 - D.L. 18 luglio 1992, n. 340  .
Soppressione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM.


Settore:Normativa nazionale
Data:18/07/1992
Numero:340


Sommario
Art. 1.      1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e con le modalità in esso stabilite, l'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM è [...]
Art. 2.      1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli amministratori e il collegio sindacale già in carica presso l'Ente soppresso, nonchè gli [...]
Art. 3.      1. Il programma di cui al comma 2 dell'art. 2 è approvato con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e [...]
Art. 4.      1. Per far fronte alle urgenti necessità di copertura dell'indebitamento scaduto e da scadere verso aziende ed istituti di credito e verso creditori ad essi [...]
Art. 5.      1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono sospesi, per la durata di due anni, i pagamenti dei debiti del soppresso EFIM e delle società controllate ai [...]
Art. 6.      1. Il Ministro del tesoro presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del presente decreto
Art. 7.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 98.1.28293 - D.L. 18 luglio 1992, n. 340  [1].

Soppressione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM.

(G.U. 18 luglio 1992, n. 168)

 

     Art. 1.

     1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e con le modalità in esso stabilite, l'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM è soppresso e posto in liquidazione e i suoi organi statutari sono sciolti.

     2. Con decreto del Ministro delle partecipazioni statali, di concerto con il Ministro del tesoro, sono nominati un commissario liquidatore ed un collegio sindacale composto da tre membri, a cui sono attribuiti i poteri previsti dal codice civile. Con lo stesso decreto sono determinati i rispettivi compensi, che fanno carico alla gestione liquidatoria.

 

          Art. 2.

     1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli amministratori e il collegio sindacale già in carica presso l'Ente soppresso, nonchè gli amministratori e i collegi sindacali delle società controllate, individuate a norma dell'art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, consegnano al commissario liquidatore lo stato patrimoniale, il conto economico e il bilancio consolidato e i bilanci delle singole società da essi sottoscritti.

     2. Non oltre sessanta giorni dalla consegna, il commissario liquidatore presenta al Ministro del tesoro un programma diretto:

     a) al trasferimento a terzi, anche in temporanea gestione fiduciaria, delle società, ovvero degli stabilimenti, aziende o parti di aziende sani o risanabili;

     b) alla liquidazione delle società, aziende, rami o parti di aziende non risanabili, nonchè beni mobili e immobili, cespiti attivi o passivi;

     c) a definire il fabbisogno finanziario occorrente, detratti i prevedibili introiti dei trasferimenti, per la liquidazione dei rapporti attivi e passivi dell'Ente soppresso e delle società non trasferite.

     3. Alla valutazione delle società, aziende o beni da trasferire provvedono primarie società specializzate, nazionali o estere, designate con decreto del Ministro delle partecipazioni statali, di concerto con il Ministro del tesoro. Tali società formulano altresì al commissario proposte in ordine ai trasferimenti o alla liquidazione.

 

          Art. 3.

     1. Il programma di cui al comma 2 dell'art. 2 è approvato con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il commissario, per specifiche ragioni di opportunità o urgenza e con l'autorizzazione del Ministro del tesoro, ha facoltà di alienare aziende, rami di aziende, beni mobili e immobili, cespiti attivi e passivi anche prima della approvazione del programma, previa comunque valutazione da parte delle società di cui all'art. 2, comma 3.

     2. Il commissario liquidatore provvede alla attuazione del programma entro due anni dalla data della approvazione ministeriale.

     3. Il commissario informa, con relazioni semestrali, i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro sullo stato di attuazione del programma.

     4. Il commissario provvede altresì alla gestione corrente dell'Ente soppresso con tutti i poteri già spettanti ai disciolti organi statutari, con facoltà di delega; promuove accordi per la liquidazione volontaria delle posizioni creditorie e per i pagamenti, avvalendosi anche delle società di cui al comma 3 dell'art. 2; può inoltre revocare e sostituire anche in parte gli amministratori delle società ed enti del gruppo al fine di realizzare i mutamenti degli indirizzi gestionali e le operazioni di trasferimento o di liquidazione che si rendono necessarie. Gli amministratori revocati hanno titolo esclusivamente ad un indennizzo corrispondente ai compensi ordinari ad essi spettanti per il periodo di durata residua del mandato e comunque per un massimo di sei mesi.

     5. Il commissario può richiedere alle società ed enti del gruppo i dati, le informazioni ed ogni altro elemento utile per adempiere al proprio mandato.

     6. Per lo svolgimento dei propri compiti il commissario è autorizzato ad avvalersi, fino al limite massimo di quindici unità di personale, anche delle qualifiche dirigenziali, all'uopo messo a disposizione su sua richiesta da amministrazioni dello Stato, da enti pubblici anche economici; può avvalersi inoltre della collaborazione di esperti e di società di consulenza nazionali ed estere. I relativi oneri fanno carico alla gestione liquidatoria.

     7. Le operazioni poste in essere dal commissario in attuazione del presente decreto sono esenti da imposte e tasse.

 

          Art. 4.

     1. Per far fronte alle urgenti necessità di copertura dell'indebitamento scaduto e da scadere verso aziende ed istituti di credito e verso creditori ad essi assimilabili, nell'anno 1993 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata alla emissione di obbligazioni, sino a lire 4.000 miliardi, alle condizioni di scadenza e di tasso di interesse determinate dal Ministro del tesoro, in misura da consentire comunque la copertura del debito in conto capitale.

     2. I titoli potranno essere denominati in lire o in ECU rispettivamente per i rapporti regolati in lire o in valuta.

     3. Il commissario ha facoltà di soddisfare i diritti dei soggetti creditori con i titoli di cui al comma 1 a condizione che tali soggetti dichiarino per iscritto di rinunziare ad ogni forma di garanzia o privilegio, nonchè alla corresponsione di interessi ed oneri accessori maturati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. A tal fine, il commissario richiede alla Cassa depositi e prestiti di consegnare direttamente i titoli emessi ai creditori.

     4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 720 miliardi a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando la proiezione per l'anno 1994 dell'accantonamento: "Ulteriore riduzione aggiuntiva degli oneri impropri gravanti sul costo del lavoro".

     5. Per far fronte alle più urgenti necessità di amministrazione dell'Ente soppresso e per sopperire alle necessità inerenti la produzione e l'occupazione delle società già inquadrate nel gruppo, il commissario è autorizzato a ricorrere ad anticipazioni bancarie entro il limite massimo che sarà determinato con decreto del Ministro del tesoro entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a condizioni non più sfavorevoli del tasso praticato dalle banche alla migliore clientela.

 

          Art. 5.

     1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono sospesi, per la durata di due anni, i pagamenti dei debiti del soppresso EFIM e delle società controllate ai sensi dell'art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Su proposta del commissario, il Ministro del tesoro può disporre con proprio decreto, anche limitatamente a singole società, la riduzione della sospensione di un periodo non superiore a diciotto mesi.

     2. Le disposizioni del comma 1 non sono applicabili ai prestiti obbligazionari di cui alla legge 22 dicembre 1986, n. 910, al decreto-legge 19 ottobre 1985, n. 547, convertito dalla legge 20 dicembre 1985, n. 749, nonchè ai prestiti B.E.I. di cui alla legge 27 dicembre 1983, n. 730.

     3. Fino alla chiusura delle operazioni di liquidazione i creditori per titolo o causa anteriori alla data di entrata in vigore del presente decreto non possono, a pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive o concorsuali sul patrimonio dell'Ente o delle società del gruppo, nè chiedere vendite o assegnazioni di cui agli articoli 2796 e seguenti e all'art. 2808 del codice civile.

 

          Art. 6.

     1. Il Ministro del tesoro presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del presente decreto.

 

          Art. 7.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1 della L. 17 febbraio 1993, n. 33, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.