§ 98.1.12737 - D.M. 18 novembre 1987, n. 503.
Esecuzione dell'art. 110 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, relativo alla determinazione delle funzioni e delle [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:18/11/1987
Numero:503


Sommario
Art. 1.      Agli ex medici condotti nei cui confronti alla data del 1° gennaio 1987 non siano stati assunti provvedimenti definitivi ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente [...]
Art. 2.      Gli ex medici condotti di cui all'articolo precedente continuano, nell'ambito dell'organizzazione dell'unità sanitaria locale di competenza e nel rispetto [...]
Art. 3.      In particolare devono
Art. 4.      Il medico condotto ha l'obbligo di risiedere nell'ambito del territorio del comune o del consorzio di comuni da cui dipendeva
Art. 5.      Agli ex medici condotti di cui al presente decreto è consentito il mantenimento del rapporto convenzionale in atto per la medicina generale con un massimale non [...]
Art. 6.      Il trattamento economico e normativo di cui al presente decreto può essere esteso, a domanda dell'interessato, dal comitato di gestione dell'unità sanitaria locale a [...]
Art. 7.      L'opzione e la domanda rispettivamente prevista dagli articoli 1 e 6 debbono essere presentate, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione [...]


§ 98.1.12737 - D.M. 18 novembre 1987, n. 503.

Esecuzione dell'art. 110 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, relativo alla determinazione delle funzioni e delle mansioni dei medici ex condotti.

(G.U. 10 dicembre 1987, n. 288)

 

 

     IL MINISTRO DELLA SANITA'

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, che all'art. 110, secondo comma, dispone l'emanazione di un decreto del Ministro della sanità per la determinazione delle funzioni e delle mansioni dei medici ex condotti, nei confronti dei quali alla data del 1° gennaio 1987 non siano stati assunti provvedimenti definitivi ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, nonchè dei limiti di accesso da parte dei medici suddetti alla convenzione per la medicina generale di base di cui all'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

     Visto l'art. 61 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in forza del quale i medici ex condotti sono transitati alle unità sanitarie locali per svolgervi le funzioni e i compiti già dagli stessi esercitati per conto dei comuni o dei consorzi di comuni dai quali dipendevano;

     Ritenuto di dover procedere alla ridefinizione delle funzioni e delle mansioni proprie dei medici ex condotti in materia igienico-sanitaria nel rispetto del nuovo assetto sanitario, come definito dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833;

     Attesa la necessità di riconsiderare i limiti al massimale di scelte acquisibili da parte dei medici ex condotti iscritti negli elenchi di medicina generale, di cui all'accordo nazionale ex art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, tenuto conto del trattamento economico omnicomprensivo riservato ai medici ex condotti dall'art. 110, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270;

     Sentite le regioni, l'A.N.C.I., l'U.N.C.E.M. e le organizzazioni sindacali mediche firmatarie dell'accordo di lavoro per il personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale;

     Decreta:

 

     Art. 1.

     Agli ex medici condotti nei cui confronti alla data del 1° gennaio 1987 non siano stati assunti provvedimenti definitivi ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1983 e che optino per il trattamento economico omnicomprensivo previsto dal primo comma dell'art. 110 del decreto del Presidente della Repubblica n. 270/1987, competono le funzioni e le mansioni di cui ai successivi articoli 2 e 3.

 

          Art. 2.

     Gli ex medici condotti di cui all'articolo precedente continuano, nell'ambito dell'organizzazione dell'unità sanitaria locale di competenza e nel rispetto dell'ordinamento sanitario regionale, ad assolvere ai compiti di natura igienico-sanitaria già svolti per conto del comune o del consorzio di comuni dal quale dipendevano all'atto della loro attribuzione all'unità sanitaria locale in virtù dell'art. 61 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

 

          Art. 3.

     In particolare devono:

     svolgere gli interventi sanitari a livello locale secondo le disposizioni dei servizi dell'unità sanitaria locale, concorrendo anche all'azione di coordinamento degli stessi;

     effettuare vaccinazioni obbligatorie e facoltative con l'immediata trasmissione dei relativi dati ai servizi di competenza secondo le indicazioni degli organismi dell'unità sanitaria locale;

     svolgere l'attività certificativa di competenza, incluse le visite fiscali ad eccezione di quelle nei confronti dei propri assistiti;

     svolgere compiti concernenti le malattie infettive: denunce, rilievi epidemiologici, riammissione in collettività;

     provvedere al rilascio dei libretti di lavoro e visite periodiche per apprendistato, nonché al rinnovo annuale delle tessere di idoneità sanitaria per gli alimentaristi (visite, accertamenti diagnostici, vaccinazioni, registrazioni);

     esercitare compiti di natura igienico-sanitaria: ispezione a richiesta dell'autorità competente e certificazioni relative ai trattamenti sanitari obbligatori;

     svolgere compiti di polizia mortuaria: necroscopie, iniezioni conservative, autorizzazioni esumazioni ed estumulazioni straordinarie, autorizzazione trasporto salme e resti mortali;

     procedere agli accertamenti sanitari relativi ad iniziative di assistenza climatica, con attività certificativa ed accertamenti sanitari su personale di assistenza.

 

          Art. 4.

     Il medico condotto ha l'obbligo di risiedere nell'ambito del territorio del comune o del consorzio di comuni da cui dipendeva.

 

          Art. 5.

     Agli ex medici condotti di cui al presente decreto è consentito il mantenimento del rapporto convenzionale in atto per la medicina generale con un massimale non eccedente il numero di 1400 scelte.

     I medici che detengono un numero di scelte superiore al suddetto massimale devono, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, rientrare nei limiti del massimale medesimo attraverso la recusazione delle scelte eccedenti.

     Qualora il medico non ottemperi a quanto previsto dal precedente comma, l'unità sanitaria locale provvede alla revoca d'ufficio delle scelte eccedenti il massimale indicato nel presente articolo con la procedura prevista dal quinto comma della norma transitoria n. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1987, n. 289.

 

          Art. 6.

     Il trattamento economico e normativo di cui al presente decreto può essere esteso, a domanda dell'interessato, dal comitato di gestione dell'unità sanitaria locale a favore del restante personale medico, già alle dipendenze del comune o di un consorzio di comuni all'atto dell'attribuzione all'unità sanitaria locale nei cui confronti, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, non siano stati assunti i provvedimenti definitivi ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1983 e che alla stessa data erano legittimamente titolari di un rapporto convenzionale disciplinato dall'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, limitatamente alla medicina generale di base.

 

          Art. 7.

     L'opzione e la domanda rispettivamente prevista dagli articoli 1 e 6 debbono essere presentate, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.