§ 98.1.28185 - D.L. 27 novembre 1990, n. 350 .
Disposizioni relative all'assoggettamento di talune plusvalenze ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi


Settore:Normativa nazionale
Data:27/11/1990
Numero:350


Sommario
Art. 1.  Imposta sostitutiva sulle plusvalenze
Art. 2.  Modalità di applicazione dell'imposta sostitutiva
Art. 3.  Accertamento dell'imposta sostitutiva e relative sanzioni
Art. 4.  Disposizioni di attuazione e transitorie
Art. 5.  Entrata in vigore


§ 98.1.28185 - D.L. 27 novembre 1990, n. 350 [1].

Disposizioni relative all'assoggettamento di talune plusvalenze ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi

(G.U. 28 novembre 1990, n. 278)

 

     Art. 1. Imposta sostitutiva sulle plusvalenze

     Sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi le plusvalenze, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali mediante cessione a titolo oneroso di azioni, quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe nonché dei certificati rappresentativi di partecipazione in società, associazioni, enti e altri organismi nazionali ed esteri, di obbligazioni convertibili, diritti di opzione e ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti ancorché derivanti da operazioni a premio e da compravendita a pronti o a termine. Agli effetti del presente decreto le plusvalenze sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito e il prezzo, risultante dalla certificazione rilasciata dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 2, pagato all'atto del precedente acquisto ovvero, nel caso di acquisto a titolo gratuito, il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta sulle successioni e donazioni; ai fini del computo della plusvalenza imponibile l'ammontare del prezzo o del valore di acquisto è maggiorato del 3 per cento per ciascun anno compiuto, intercorso tra la data di acquisto e quella di realizzo. Il soggetto che utilizza la certificazione rilasciatagli dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 2 la sottoscrive ai fini della veridicità.

     Nel caso di cessione di partecipazioni o diritti acquistati in valuta estera, ai fini del calcolo della plusvalenza il controvalore in lire è determinato secondo il cambio del giorno dell'acquisto e della cessione, rilevato alla borsa valori di Milano.

     Nel caso di cessione di azioni della medesima società acquisite in parte gratuitamente a seguito dell'aumento del capitale sociale, il prezzo di riferimento unitario può essere determinato ripartendo il costo originario sul numero totale delle azioni di compendio.

 

          Art. 2. Modalità di applicazione dell'imposta sostitutiva

     L'imposta sostitutiva si applica in ragione del 20 per cento della plusvalenza, determinata ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 e ridotta del 7 per cento a titolo di riconoscimento forfetario di minusvalenze derivanti da operazioni previste nel medesimo articolo; l'aliquota è ridotta al 12,5 per cento se il periodo intercorso tra la data di acquisto e quella del realizzo è superiore a diciotto mesi. Nel caso di cessione di azioni acquisite a seguito dell'esercizio del diritto di opzione, ai fini dell'individuazione della data di acquisto si ha riguardo a quella in cui sono state acquistate le azioni già possedute; se le azioni derivano dall'acquisto staccato di diritti di opzione, la data di acquisto coincide con quella in cui sono stati acquistati i rispettivi diritti. Le aziende ed istituti di credito, gli agenti di cambio, i commissionari di borsa, i notai, le società emittenti o acquirenti e gli altri soggetti espressamente indicati in appositi decreti del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, che agiscono come tramite o comunque intervengono nelle operazioni di cui all'articolo 1, effettuano, all'atto del pagamento del corrispettivo, la relativa ritenuta rilasciandone apposita certificazione. Se il pagamento del corrispettivo non è contestuale, per conseguire la prestazione richiesta ovvero per l'esercizio del diritto derivante dall'operazione, deve essere versato ai predetti soggetti l'ammontare corrispondente all'importo della ritenuta, sempreché non sia documentato con l'apposita certificazione che la plusvalenza è già stata assoggettata alla tassazione ovvero sia dimostrato che non ne ricorrevano i presupposti. Se il prezzo d'acquisto non può essere certificato all'atto della vendita in quanto manca il possesso delle partecipazioni o diritti, la plusvalenza è determinata all'atto della presentazione, ai soggetti sopraindicati, del certificato comprovante il prezzo d'acquisto delle partecipazioni o diritti compravenduti e comunque non oltre la chiusura del mese borsistico.

     Le ritenute sono riscosse mediante versamento diretto al concessionario della riscossione, competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto tenuto ad effettuarle, entro i primi quindici giorni del secondo mese successivo a quello in cui esse sono state operate. Per le operazioni effettuate con l'intervento di intermediari autorizzati ad operare nei mercati regolamentati la ritenuta si considera effettuata, ai fini del versamento, entro il termine previsto per le relative liquidazioni periodiche.

     I soggetti di cui al comma 1 devono dichiarare, nella dichiarazione di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, senza indicazioni nominative, l'ammontare complessivo delle plusvalenze e quello delle relative ritenute, distinte a seconda dell'aliquota applicata.

     Le persone fisiche e gli altri soggetti di cui all'articolo 1 devono dichiarare nella dichiarazione dei redditi le plusvalenze realizzate tramite intermediari non residenti e provvedere al versamento dell'imposta sostitutiva con le modalità di cui all'articolo 3, primo comma, n. 3), e secondo comma, lettera c), e all'articolo 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché di cui all'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

 

          Art. 3. Accertamento dell'imposta sostitutiva e relative sanzioni

     Gli uffici procedono al controllo, all'accertamento e alla riscossione dell'imposta sostitutiva non versata, nei confronti dei soggetti indicati nei commi 1 e 4 dell'articolo 2 a norma delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

     Qualora la plusvalenza risulti determinata dal sostituto d'imposta in misura inferiore a quella reale per effetto di false indicazioni ad esso fornite, la maggiore imposta è accertata nei confronti del soggetto che ha realizzato la plusvalenza ed è riscossa mediante iscrizione in ruoli suppletivi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; se per effetto delle false indicazioni emerge una differenza di plusvalenza, si applica la pena pecuniaria da una a due volte l'imposta evasa nei confronti di chi ha fornito le false indicazioni; se la differenza è superiore a lire 100 milioni, si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte. La disposizione si applica anche quando le false indicazioni sono contenute nella dichiarazione prevista dal comma 4 dell'articolo 2.

     In caso di falsità della certificazione o altra documentazione prevista dagli articoli 2 e 4, si applicano le pene indicate nell'articolo 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516.

     I soggetti di cui al comma primo dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono tenuti a registrare, in apposite scritture, gli estremi, anche soggettivi, concernenti ciascuna operazione.

 

          Art. 4. Disposizioni di attuazione e transitorie

     Con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere stabilite particolari modalità per gli adempimenti degli obblighi della tenuta di scritture da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, e della compilazione dei certificati da rilasciare alle parti interessate.

     Le disposizioni del presente decreto si applicano alle plusvalenze realizzate successivamente all'entrata in vigore del presente decreto. Quando l'acquisto dei titoli, quote o diritti è antecedente alla predetta data, ai fini della determinazione del prezzo di acquisto si tiene conto del valore risultante da documentazione di data certa, corretto con l'applicazione della variazione dell'indice di borsa intervenuta negli anni intercorsi tra la data di acquisto e quella di entrata in vigore del presente decreto; tuttavia, a richiesta dell'interessato, per le plusvalenze diverse da quelle che erano imponibili ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può essere assunto per la determinazione del prezzo di acquisto di titoli; quote o diritti quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto, quello risultante dalla media dei prezzi di compenso o dei prezzi fatti nel periodo agosto-ottobre 1990 della borsa valori di Milano, o, in difetto, delle borse presso cui i titoli sono quotati; per quelli non quotati può essere assunto il valore risultante, alla data di entrata in vigore del presente decreto, da apposita valutazione peritale.

     Anche dopo l'entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, per le plusvalenze derivanti da atti di cessione effettuati fino alla predetta data, le disposizioni di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 81 e il comma 3 dell'articolo 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

     Le ritenute operate nei giorni 29 e 30 novembre 1990 sono versate con le modalità previste dal comma 2 dell'articolo 2 entro i primi quindici giorni del mese di febbraio dell'anno 1991.

 

          Art. 5. Entrata in vigore

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1 della L. 25 marzo 1991, n. 102, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.