Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 28/09/1990 |
Numero: | 267 |
Sommario |
Art. 1. Imposta sostitutiva sulle plusvalenze |
Art. 2. Modalità di applicazione dell'imposta sostitutiva |
Art. 3. Accertamento dell'imposta sostitutiva e relative sanzioni |
Art. 4. Disposizioni di attuazione e transitorie |
Art. 5. Entrata in vigore |
§ 98.1.28174 - D.L. 28 settembre 1990, n. 267 [1].
Disposizioni relative all'assoggettamento di talune plusvalenze ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi
(G.U. 29 settembre 1990, n. 228)
Art. 1. Imposta sostitutiva sulle plusvalenze
Sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi le plusvalenze, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali mediante cessione a titolo oneroso di azioni, quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altri titoli partecipativi analoghi o similari nonché dei certificati rappresentativi di partecipazione in società, associazioni, enti e altri organismi nazionali ed esteri, di obbligazioni convertibili, diritti di opzione e ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti. Sono altresì soggette alla medesima imposta le plusvalenze derivanti da operazioni a premio e da compravendita a pronti o a termine. Agli effetti del presente decreto le plusvalenze sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito e il prezzo, risultante dalla certificazione rilasciata dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 2, pagato all'atto del precedente acquisto ovvero, nel caso di acquisto a titolo gratuito, il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta sulle successioni e donazioni; ai fini del computo della plusvalenza imponibile l'ammontare del prezzo o del valore di acquisto è maggiorato del 3 per cento per ciascun anno compiuto, intercorso tra la data di acquisto e quella di realizzo.
Sono soppressi la lettera c) del comma 1 dell'articolo 81 e il comma 3 dell'articolo 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
Art. 2. Modalità di applicazione dell'imposta sostitutiva
L'imposta sostitutiva si applica in ragione del 20 per cento della plusvalenza, determinata ai sensi dell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 1 e ridotta del 7 per cento a titolo di riconoscimento forfetario di minusvalenze derivanti da operazioni previste nel medesimo articolo; l'aliquota è ridotta al 12,5 per cento se il periodo intercorso tra la data di acquisto e quella del realizzo è superiore a diciotto mesi. Le aziende ed istituti di credito, gli agenti di cambio, i commissionari di borsa, i notai, le società emittenti o acquirenti e gli altri soggetti espressamente autorizzati con appositi decreti del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, per il cui tramite sono poste in essere le operazioni di cui all'articolo 1, effettuano, all'atto del pagamento del corrispettivo, la relativa ritenuta, rilasciandone apposita certificazione. Le ritenute sono riscosse mediante versamento diretto al concessionario della riscossione, competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto tenuto ad effettuarle, entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui esse sono state operate.
I soggetti di cui al comma 1 devono dichiarare, nella dichiarazione di cui all'articolo 7 del
Le persone fisiche e gli altri soggetti di cui all'articolo 1 devono dichiarare nella dichiarazione dei redditi le plusvalenze realizzate tramite intermediari non residenti e provvedere al versamento dell'imposta sostitutiva con le modalità di cui all'articolo 3, primo comma, n. 3), e secondo comma, lettera c), e all'articolo 3-bis del
Art. 3. Accertamento dell'imposta sostitutiva e relative sanzioni
Gli uffici procedono al controllo, all'accertamento e alla riscossione dell'imposta sostitutiva non versata, nei confronti dei soggetti indicati nei commi 1 e 3 dell'articolo 2 a norma delle disposizioni contenute nel
Qualora la plusvalenza risulti determinata dal sostituto d'imposta in misura inferiore a quella reale per effetto di false indicazioni ad esso fornite, la maggiore imposta è accertata nei confronti del soggetto che ha realizzato la plusvalenza ed è riscossa mediante iscrizione in ruoli suppletivi ai sensi del
In caso di falsità della certificazione o altra documentazione prevista dagli articoli 2 e 4, si applicano le pene indicate nell'articolo 4 del
Art. 4. Disposizioni di attuazione e transitorie
Con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere stabilite particolari modalità per gli adempimenti degli obblighi della tenuta di scritture da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, e della compilazione dei certificati da rilasciare alle parti interessate.
Le disposizioni del presente decreto si applicano alle plusvalenze realizzate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Quando l'acquisto dei titoli, quote o diritti è antecedente alla predetta data, ai fini della determinazione del prezzo di acquisto si tiene conto, per quelli quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto, della media dei prezzi di compenso o dei prezzi fatti nei tre mesi precedenti la predetta data; per quelli non quotati o non negoziati si assume il valore risultante, alla stessa data, da apposita valutazione peritale ovvero, in difetto, il valore risultante da documentazione di data certa, corretto con l'applicazione della variazione dell'indice di borsa intervenuta negli anni intercorsi tra la data di acquisto e quella di entrata in vigore del presente decreto. Le ritenute operate dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 novembre 1990 sono versate, con le modalità previste dal comma 1 dell'articolo 2, entro i primi quindici giorni del mese di dicembre dello stesso anno.
Art. 5. Entrata in vigore
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1 della