Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 12/04/1988 |
Numero: | 115 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede, con i poteri straordinari di cui all'art. 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, direttamente, ovvero delegando [...] |
Art. 2. 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o i suoi delegati, provvede al trasferimento delle opere di urbanizzazione secondarie, ivi comprese le attrezzature [...] |
Art. 3. 1. Per la realizzazione degli interventi del programma straordinario di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modifiche ed integrazioni, [...] |
Art. 4. 1. Il termine del 30 giugno 1987 indicato nel comma 1 dell'art. 6 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. [...] |
Art. 5. 1. I termini del 30 giugno 1987 indicati nel comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 1, convertito dalla legge 6 marzo 1987, n. 64, e nel comma 6 [...] |
Art. 6. 1. Il recupero dei contributi di cui agli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modifiche ed integrazioni, non coperti da garanzia [...] |
Art. 7. 1. Il personale convenzionato o distaccato che abbia fatto domanda di immissione nei ruoli speciali transitori di cui all'art. 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e [...] |
Art. 8. 1. A favore dei comuni danneggiati dai fenomeni sismici del gennaio 1988, da individuarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro [...] |
Art. 9. 1. Il comma 14-ter dell'art. 6 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, è sostituito dal [...] |
Art. 10. 1. Gli interventi urgenti previsti dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. [...] |
Art. 11. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...] |
§ 98.1.28052 - D.L. 12 aprile 1988, n. 115 [1].
Disposizioni per consentire la conclusione del programma straordinario di interventi nell'area metropolitana di Napoli e altre misure in materia di interventi straordinari dello Stato.
(G.U. 13 aprile 1988, n. 86)
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede, con i poteri straordinari di cui all'art. 84 della
2. Con gli stessi poteri il Presidente del Consiglio dei Ministri, o i suoi delegati, provvedono altresì alla realizzazione degli interventi compresi nei programmi presentati al CIPE dal presidente della giunta regionale della Campania e dal sindaco di Napoli, quali commissari straordinari del Governo, in attuazione della disposizione di cui all'art. 2, comma 3, del
3. Le opere ed i lavori relativi agli interventi di cui al comma 2 sono affidati in concessione, previo esperimento di gara pubblica, in tutti i casi prescritti dalla
4. Al fine di evitare ogni soluzione di continuità nell'attività intrapresa, il Presidente del Consiglio dei Ministri, o i suoi delegati, possono continuare ad applicare, per il completamento dei programmi di cui al comma 1, le ordinanze, i decreti e gli altri atti amministrativi emanati dai commissari straordinari del Governo e subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi instaurati dai medesimi commissari.
5. E' fatto assoluto divieto di procedere a nuove iniziative oltre a quelle indicate nel presente articolo ed all'assunzione o utilizzazione, anche tramite convenzioni, collaborazioni o incarichi, di nuove unità di personale. Tutti gli atti comunque posti in essere in violazione di tali divieti sono nulli.
6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o i suoi delegati, si avvalgono delle strutture dei commissari straordinari del Governo e provvedono al graduale adeguamento alle decrescenti esigenze della gestione stralcio mediante progressiva restituzione, con salvaguardia della professionalità e delle funzioni acquisite, del personale alle amministrazioni ed agli enti di appartenenza, e, a domanda, alla regione Campania e al comune di Napoli, per la costituzione di strutture finalizzate alla riqualificazione urbana. E' fatta salva la facoltà di optare per diverso inquadramento in esito all'applicazione dell'art. 12 della
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano al personale in servizio in base a provvedimenti adottati entro il 10 ottobre 1987.
8. Gli atti posti in essere in attuazione del presente articolo sono sottoposti al controllo consuntivo della Corte dei conti.
9. Ai fini del coordinamento, il Presidente del Consiglio dei Ministri sente periodicamente il presidente della regione Campania ed il sindaco di Napoli, i quali riferiscono alle rispettive assemblee. Il comitato di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1987 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22 dicembre 1987) cessa di operare alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I delegati del Presidente del Consiglio dei Ministri trasmettono trimestralmente al Parlamento, alla regione Campania ed al comune di Napoli una relazione sullo stato di attuazione dei programmi.
10. Qualora, ai sensi del comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri si avvalga della facoltà di delegare pubblici funzionari, i delegati sono collocati in posizione di fuori ruolo con effetto immediato, anche in deroga ai limiti posti dai rispettivi ordinamenti.
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o i suoi delegati, provvede al trasferimento delle opere di urbanizzazione secondarie, ivi comprese le attrezzature pubbliche, funzionali e fruibili, nonchè delle opere di urbanizzazione primaria e infrastrutturali, ai soggetti competenti in via ordinaria alla gestione dopo il collaudo definitivo, ovvero, su richiesta dei medesimi, dopo il collaudo provvisorio.
2. Il patrimonio abitativo è trasferito ai comuni territorialmente competenti entro il termine di un anno dal collaudo definitivo, ovvero dopo il collaudo provvisorio su specifica richiesta dei medesimi, motivata anche con l'avvenuta individuazione di idonee ed efficienti modalità di gestione.
3. Il Presidente del Consiglio, o i suoi delegati, assicura la gestione tecnico-amministrativa, ivi comprese le assegnazioni provvisorie delle opere e dei beni di cui al presente articolo fino alla loro effettiva consegna ai soggetti competenti, a valere sui fondi di cui all'art. 85 della
4. L'onere per la gestione dei beni ed opere trasferiti ai comuni ai sensi del presente articolo è posto, fino alla conclusione dell'anno finanziario in cui è effettuato il trasferimento, a carico dei fondi previsti dalla citata legge n. 219.
5. All'assegnazione definitiva degli alloggi provvede il sindaco di Napoli, sulla base delle graduatorie definitive elaborate dalle commissioni di cui alla delibera CIPE del 14 ottobre 1981. Le stesse commissioni accerteranno la sussistenza dei requisiti previsti per gli assegnatari all'atto dell'assegnazione effettiva degli alloggi. All'assegnazione definitiva dei locali commerciali, artigianali e industriali provvede il sindaco di Napoli. Per gli insediamenti extraurbani provvedono i sindaci dei comuni interessati, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri, o i suoi delegati. All'assegnazione degli alloggi e dei locali per attività produttive agli sgomberati delle aree da liberare per consentire il completamento del programma straordinario provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri, o i suoi delegati.
1. Per la realizzazione degli interventi del programma straordinario di cui al titolo VIII della
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli immobili già riattati o da riattare con o senza contributo pubblico.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o i suoi delegati, hanno facoltà di ripetere la individuazione, effettuata ai sensi dell'art. 80, secondo comma, della
4. I provvedimenti giurisdizionali che comportano la sospensione dell'esecuzione degli atti amministrativi adottati per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3, perdono, di diritto, efficacia se entro quattro mesi dalla loro pronuncia non sia depositata la sentenza di merito. La sospensione non può essere reiterata.
5. In caso di sospensione giurisdizionale dell'esecuzione dei provvedimenti di espropriazione, di occupazione o di sgombero, dovuta al danno grave ed irreparabile della privazione dell'abitazione, ovvero del locale di esercizio della attività economica, il Presidente del Consiglio dei Ministri o i suoi delegati, possono assicurare, anche in deroga alla normativa vigente in tema di assegnazioni, una sistemazione temporanea in alloggi del programma straordinario, ovvero adottare i provvedimenti di cui all'art. 84-ter della
1. Il termine del 30 giugno 1987 indicato nel comma 1 dell'art. 6 del
1. I termini del 30 giugno 1987 indicati nel comma 2 dell'art. 1 del
1. Il recupero dei contributi di cui agli articoli 21 e 32 della
2. Il diritto alla restituzione dei contributi erogati ai sensi degli articoli 21 e 32 della
1. Il personale convenzionato o distaccato che abbia fatto domanda di immissione nei ruoli speciali transitori di cui all'art. 12 della
2. Quanto stabilito dal comma 1 è valido anche per il personale della struttura tecnico-operativa del "Progetto Pozzuoli", convenzionato e distaccato alla data del 31 dicembre 1987, e che abbia fatto domanda di immissione nei ruoli speciali di cui alla
1. A favore dei comuni danneggiati dai fenomeni sismici del gennaio 1988, da individuarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, si applicano i benefici e le procedure della
2. Le domande per ottenere i benefici di cui al comma 1 devono essere presentate entro il 30 giugno 1988. I progetti esecutivi e tutta la documentazione richiesta dalla
3. Le regioni Basilicata e Campania, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individuano gli abitati dei comuni terremotati da consolidare o da trasferire in tutto o in parte, anche a modifica delle disposizioni vigenti in materia.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo si fa fronte con le disponibilità finanziarie del fondo di cui all'art. 3 della
1. Il comma 14-ter dell'art. 6 del
1. Gli interventi urgenti previsti dall'art. 1, comma 2, del
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 22 del