Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 13/01/1988 |
Numero: | 4 |
Sommario |
Art. 1. 1. L'ammontare della detrazione di cui al comma 1 dell'art.13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 [...] |
Art. 2. 1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione per il coniuge a carico non legalmente ed effettivamente separato prevista nel n. 1) del primo [...] |
Art. 3. 1. Gli accantonamenti da parte di aziende di credito per rischi su crediti nei confronti di Stati stranieri che hanno ottenuto le procedure di ristrutturazione del [...] |
Art. 4. 1. La disposizione relativa all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto afferente le linee di trasporto di cui al n. 22 della tabella A, parte seconda, allegata al [...] |
Art. 5. 1. Le disposizioni di cui all'art. 2 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, relative ai regimi [...] |
Art. 6. 1. Nella dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno 1988 da parte dei contribuenti esclusi dall'applicazione dei regimi forfetari per [...] |
Art. 7. 1. La facoltà di optare per il regime ordinario di determinazione dell'imposta sul valore aggiunto, del reddito di impresa e di lavoro autonomo per il triennio 1985-87, [...] |
Art. 8. 1. I termini previsti per le dichiarazioni ed i versamenti da parte delle regioni, province, comuni e loro consorzi e dai consorzi di cui al decreto del Presidente della [...] |
Art. 9. 1. I contratti di compravendita a contanti, a termine, pronti contro termine e di riporto aventi ad oggetto titoli di Stato o garantiti dallo Stato per un valore [...] |
Art. 10. 1. Le disposizioni del comma settimo dell'art. 7 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873, si [...] |
Art. 11. 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto, ad eccezione di quello di cui all'art. 10, valutati in lire 1.360 miliardi per l'anno finanziario 1988, [...] |
Art. 12. 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei [...] |
Art. 13. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...] |
§ 98.1.28042 - D.L. 13 gennaio 1988, n. 4 [1].
Norme in materia tributaria e per l'ammodernamento dell'Amministrazione finanziaria.
(G.U. 13 gennaio 1988, n. 9)
Titolo I
NORME IN MATERIA TRIBUTARIA
1. L'ammontare della detrazione di cui al comma 1 dell'art.13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
2. L'ammontare della ulteriore detrazione di cui al comma 2 dell'art. 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto indicato al comma 1, è elevato a partire dall'anno 1988 a lire 228 mila. Per l'anno 1988 i sostituti di imposta procedono alla applicazione della disposizione del presente comma in sede di conguaglio di fine anno 1988 o, se precedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione per il coniuge a carico non legalmente ed effettivamente separato prevista nel n. 1) del primo comma dell'art.15 del
2. L'ammontare della detrazione di cui al comma 1 così come stabilito alla lettera a) del comma 1 dell'art. 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
3. Il limite di reddito di cui al comma 4 dell'art. 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
1. Gli accantonamenti da parte di aziende di credito per rischi su crediti nei confronti di Stati stranieri che hanno ottenuto le procedure di ristrutturazione del debito estero sono deducibili, ai fini delle imposte sul reddito, in ciascun esercizio, nel limite del 10 per cento dell'ammontare complessivo di tali crediti risultanti in bilancio se iscritti in apposito fondo del passivo distinto da quelli di cui all'art. 66 del
2. Le perdite su crediti di cui al comma 1 sono deducibili, ai sensi dell'art. 57 del
3. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del commercio con l'estero, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
4. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1987.
1. La disposizione relativa all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto afferente le linee di trasporto di cui al n. 22 della tabella A, parte seconda, allegata al
2. Agli effetti dell'art. 74-ter del
1. Le disposizioni di cui all'art. 2 del
2. Gli esercenti imprese commerciali che per il triennio 1985-87 non hanno optato per il regime ordinario ai sensi del comma 16 dell'art. 2 del
3. I contribuenti nei cui confronti continuano ad applicarsi per l'anno 1988 le disposizioni richiamate nel comma 1 possono optare, con effetto per lo stesso anno, per il regime ordinario, indistintamente per tutte le attività esercitate, nella dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1987. L'opzione ha effetto anche per la determinazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo e deve essere comunicata all'ufficio delle imposte dirette nella dichiarazione relativa alle imposte sul reddito per l'anno stesso. I contribuenti che esercitano le attività di cui agli articoli 34, 74 e 74-ter del
4. Le disposizioni dell'art. 2 del
1. Nella dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno 1988 da parte dei contribuenti esclusi dall'applicazione dei regimi forfetari per effetto di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 5, ovvero che optano per il regime ordinario ai sensi del comma 3 dello stesso art. 5, l'imposta afferente gli acquisti di beni diversi da quelli strumentali ammortizzabili in più di tre anni, risultanti da fatture registrate in tale anno, è ammessa in detrazione a condizione che i beni stessi non siano stati consegnati nell'anno 1987; l'imposta afferente gli acquisti di servizi risultanti da fatture registrate nell'anno 1988 è ammessa in detrazione a condizione che i corrispettivi non siano stati pagati nell'anno 1987.
2. Per i soggetti indicati nel comma 9 dell'art. 2 del
3. Per gli esercenti arti e professioni che ai sensi del comma 3 dell'art. 5 hanno optato per il regime ordinario, i compensi la cui registrazione, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, avviene nel corso del 1988 o in anni successivi concorrono a formare il reddito di tali anni ancorché siano stati percepiti nel corso del triennio 1985-87. Resta fermo il concorso alla formazione dei redditi degli anni 1985, 1986 e 1987 dei compensi e delle spese i cui termini di registrazione, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, venivano a scadenza entro il 31 dicembre di ciascuno dei suddetti anni.
4. Limitatamente al primo semestre 1988 per gli esercenti imprese commerciali esclusi dalla applicazione dei regimi forfetari per effetto di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 5, ovvero che optano per il regime ordinario, il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 22 del
5. La dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1987 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 5 marzo 1988.
6. Fino alla data del 31 dicembre 1988:
a) ai fini dell'applicazione rispettivamente dei commi 9 e 10 dell'art. 2 del
b) per la determinazione dei compensi di lavoro dipendente e degli altri componenti ammessi in diminuzione a norma dei commi 9 e 10 dell'art. 2 del
c) ai fini delle plusvalenze da computare in aumento a norma del secondo periodo del comma 9 dell'art. 2 del predetto
d) continuano ad applicarsi per gli enti non commerciali le disposizioni degli articoli 72 e 72-bis del citato decreto n. 597 del 1973.
7. Fino alla stessa data del 31 dicembre 1988 è sospesa l'applicazione degli articoli 50, comma 7, 79e80 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
1. La facoltà di optare per il regime ordinario di determinazione dell'imposta sul valore aggiunto, del reddito di impresa e di lavoro autonomo per il triennio 1985-87, prevista nel comma 16 dell'art. 2 del
2. Nel comma 9 dell'art. 3 del
1. I termini previsti per le dichiarazioni ed i versamenti da parte delle regioni, province, comuni e loro consorzi e dai consorzi di cui al
1. I contratti di compravendita a contanti, a termine, pronti contro termine e di riporto aventi ad oggetto titoli di Stato o garantiti dallo Stato per un valore nominale non inferiore a 5 miliardi di lire, conclusi tra i soggetti ammessi a partecipare alle aste dei buoni ordinari del Tesoro, sono assoggettati alla tassa prevista dal
Valore nominale dei titoli (in miliardi) |
Contratti a contanti |
Contratti a termine pronti c/termine e di riporto di durata fino a |
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10 gg. |
20 gg. |
45 gg. |
da 5 a 10 |
350.000 |
350.000 |
500.000 |
700.000 |
oltre 10 |
500.000 |
500.000 |
700.000 |
1.000.000 |
2. Per contratti “pronti contro termine" si intendono quei contratti che configurano un'operazione a pronti ed una contrapposta operazione a termine, posti in essere: sotto la stessa data, nei confronti della medesima controparte, sugli stessi titoli e per pari importo nominale.
3. Per i contratti pronti contro termine di cui al comma 1 la tassa è corrisposta mediante l'uso dei due corrispondenti foglietti bollati, da redigersi contestualmente, ciascuno per un importo pari alla metà della tassa dovuta. Sui relativi foglietti bollati è annotata la natura e gli estremi dell'operazione.
Titolo II
NORME PER L'AMMODERNAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
1. Le disposizioni del comma settimo dell'art. 7 del
2. Per il graduale raggiungimento del fine indicato nel comma 1 i contratti e le convenzioni stipulati per gli anni dal 1988 al 1992 avranno particolare riferimento al sottosistema informativo del catasto nonchè alla realizzazione del progetto di automazione delle attività di controllo della produzione, trasformazione, movimentazione ed impiego dei prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione o ad imposta di consumo, comprese le attività dei laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette, nonchè alla predisposizione delle procedure di colloquio con il sistema informatico delle dogane o con i sistemi informativi dell'anagrafe tributaria della Guardia di finanza e di altri enti esterni all'Amministrazione finanziaria. La conseguente spesa, valutata in lire 300 miliardi per l'anno 1988 ed in lire 450 miliardi per ciascuno degli anni del 1989 al 1992, fa carico allo stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-90, allo specifico capitolo 6041 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1988. Le somme non impegnate alla chiusura di un esercizio possono esserlo in quello successivo.
3. Nelle spese di cui al comma 2 non rientrano quelle relative alla locazione ed ordinaria amministrazione e gestione della rete di trasmissione dati, dei locali e delle apparecchiature comuni ai sistemi informatici delle dogane e delle imposte indirette, che restano a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio per la meccanizzazione dei servizi dell'amministrazione delle dogane ed imposte indirette.
4. La realizzazione dei progetti di sviluppo e di integrazione deve prevedere anche una maggiore utilizzazione e specializzazione del personale dell'Amministrazione finanziaria a cui potrà essere affidata la gestione di centri di elaborazione dati, di apparecchiature terminali ad essi collegate e di personal computers in dotazione agli uffici.
5. Le disposizioni dell'art. 351 del testo unico approvato con
Titolo III
DISPOSIZIONI FINALI
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto, ad eccezione di quello di cui all'art. 10, valutati in lire 1.360 miliardi per l'anno finanziario 1988, si provvede mediante corrispondente utilizzo di una quota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al titolo I del
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1 della