§ 98.1.28016 - D.L. 27 agosto 1987, n. 349 .
Proroga del termine previsto dall'art. 114 della legge 1 aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:27/08/1987
Numero:349


Sommario
Art. 1.      1. Il termine di cui all'art. 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, prorogato da ultimo [...]
Art. 2.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle camere per la [...]


§ 98.1.28016 - D.L. 27 agosto 1987, n. 349 [1] .

Proroga del termine previsto dall'art. 114 della legge 1 aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

(G.U. 27 agosto 1987, n. 199)

 

     Art. 1.

     1. Il termine di cui all'art. 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, prorogato da ultimo dall'art. 1 del decreto-legge 18 aprile 1986, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 1986, n. 284, è ulteriormente differito di un anno.

 

          Art. 2.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle camere per la conversione in legge.


[1]  Convertito in legge dall'art. 1 della L. 23 ottobre 1987, n. 431.