§ 98.1.27875 - D.L. 18 aprile 1986, n. 118 .
Proroga del divieto di iscrizione ai partiti politici per gli appartenenti alle forze di polizia.


Settore:Normativa nazionale
Data:18/04/1986
Numero:118


Sommario
Art. 1.  [2]
Art. 2.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 98.1.27875 - D.L. 18 aprile 1986, n. 118 [1] .

Proroga del divieto di iscrizione ai partiti politici per gli appartenenti alle forze di polizia.

(G.U. 24 aprile 1986, n. 95)

 

     Art. 1. [2]

     1. Il termine di cui all'art. 114 della legge 1 aprile 1981, n. 121, concernente il divieto di iscrizione ai partiti politici per gli appartenenti alle forze di polizia, prorogato da ultimo con legge 24 aprile 1985, n. 149, è ulteriormente prorogato di un anno.

 

          Art. 2.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 17 giugno 1986, n. 284.

[2]  Articolo così modificato dalla legge di conversione.