§ 98.1.28001 - D.L. 10 luglio 1987, n. 277 .
Disposizioni urgenti relative alla gestione finanziaria ed al funzionamento degli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate.


Settore:Normativa nazionale
Data:10/07/1987
Numero:277


Sommario
Art. 1.      1. Fino all'entrata in vigore dell'apposita legge di riordinamento, il Ministro del turismo e dello spettacolo ripartisce tra gli enti autonomi lirici ed istituzioni [...]
Art. 2.      1. In attesa dell'entrata in vigore della legge prevista dall'art. 1, comma 1, gli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate, fermo restando [...]
Art. 3.      1. Ai dipendenti degli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate si applica la normativa vigente per i dipendenti degli enti pubblici economici. Il [...]
Art. 4.      1. Il controllo sulla gestione finanziaria di ciascuno degli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate è esercitato, con le modalità di cui all'art. [...]
Art. 5.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.28001 - D.L. 10 luglio 1987, n. 277 [1].

Disposizioni urgenti relative alla gestione finanziaria ed al funzionamento degli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate.

(G.U. 14 luglio 1987, n. 162)

 

     Art. 1.

     1. Fino all'entrata in vigore dell'apposita legge di riordinamento, il Ministro del turismo e dello spettacolo ripartisce tra gli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate la quota del Fondo unico dello spettacolo, loro destinata in base all'art. 13 della legge 30 aprile 1985, n. 163, in misura pari a quella in via ordinaria conferita a ciascun ente nel precedente esercizio finanziario.

     2. La eventuale residua quota del contributo ordinario, al netto del fondo di cui all'art. 24 della legge 14 agosto 1967, n. 800, nonchè gli eventuali interventi integrativi previsti dal comma secondo dell'art. 2 della citata legge n. 163, e comunque in misura non superiore al 50 per cento della quota del 3,5 per cento del Fondo unico dello spettacolo, esclusa la parte annualmente riservata per fronteggiare gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 4 e 5 della stessa legge n. 163, saranno ripartiti secondo le percentuali della media risultante dalle medie delle percentuali di suddivisione del contributo statale ordinario annualmente riconosciuto ad ogni ente od istituzione nei periodi dal 1968 al 1984 e dal 1974 al 1984, sentita la Commissione centrale per la musica.

     3. Il 70 per cento dell'importo spettante in base al comma 1 è liquidato, ad ognuno degli enti lirici ed istituzioni concertistiche assimilate, entro il 31 gennaio di ciascun esercizio finanziario. Le residue quote di contributo ordinario e gli eventuali interventi integrativi, di cui al comma 2, saranno liquidati previa presentazione sia del programma di attività e del bilancio di previsione riguardante l'esercizio di competenza, sia del conto consuntivo del precedente esercizio.

     4. Per l'anno 1987 l'assegnazione e la liquidazione, a titolo di contributo ordinario, sono fatte con le stesse modalità indicate nel comma 1 ed è pari all'importo a ciascun ente e istituzione conferito in via ordinaria ed integrativa nel precedente esercizio finanziario, esclusi sia i contributi straordinari concessi per la realizzazione di specifiche manifestazioni, sia gli incentivi concessi in base all'art. 24 della legge 14 agosto 1967, n. 800. Detta liquidazione sarà disposta entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per la residua quota e gli eventuali interventi integrativi si applica il comma 2.

     5. Le spese per eventuali "tournèes" all'estero sono da imputare in bilancio con specifica copertura finanziaria derivante da appositi proventi comunque diversi sia dalle entrate ordinarie, sia dai contributi previsti dal presente decreto.

     6. E' abrogato l'art. 22 della legge 14 agosto 1967, n. 800.

 

          Art. 2.

     1. In attesa dell'entrata in vigore della legge prevista dall'art. 1, comma 1, gli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate, fermo restando l'obbligo di presentazione del bilancio preventivo e del conseguente conto consuntivo nei termini vigenti, sono tenuti a trasmettere al Ministero del turismo e dello spettacolo, entro il 30 giugno, ed in prima applicazione del presente decreto entro quaranta giorni dalla sua entrata in vigore, il certificato del conto consuntivo dell'esercizio precedente redatto secondo lo schema approvato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     2. Il certificato del conto consuntivo deve essere sottoscritto dal sovrintendente, il quale lo invierà al Ministero vigilante e depositerà copia per il collegio dei revisori dei conti cui compete l'effettuazione di apposita verifica e successivo referto al Ministero stesso.

     3. Fermo restando l'obbligo del pareggio di ciascun bilancio preventivo nonchè conto consuntivo, il disavanzo eventualmente verificatosi nella gestione degli esercizi anteriori alla data di entrata in vigore del presente decreto, evidenziato nel certificato di bilancio, dovrà essere autonomamente riassorbito con apposito piano finanziario triennale che ne preveda il ripiano entro il biennio successivo al relativo esercizio di competenza.

     4. I consigli di amministrazione dei menzionati enti ed istituzioni che, al termine del suddetto biennio chiudessero ancora in disavanzo la gestione, saranno dichiarati decaduti ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo.

 

          Art. 3.

     1. Ai dipendenti degli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate si applica la normativa vigente per i dipendenti degli enti pubblici economici. Il trattamento economico del sovrintendente, per il periodo dell'incarico, è stabilito dal consiglio di amministrazione di ciascun ente con contratto di dirigente d'azienda. Al secondo comma dell'art. 10 della legge 14 agosto 1967, n. 800, sono soppresse le parole: "il quale svolge anche le funzioni di sovrintendente". E' abrogato il comma sesto, dell'art. 11 della menzionata legge n. 800 del 1967.

     2. I benefici già concessi o definiti, anche in sede di contratto collettivo stipulato il 4 gennaio 1985, nonchè gli eventuali accordi aziendali integrativi, qualora superiori ai limiti fissati dalla legge per il periodo di riferimento, costituiscono assegno ad personam riassorbibile con i miglioramenti economici derivanti dai successivi rinnovi contrattuali.

 

          Art. 4.

     1. Il controllo sulla gestione finanziaria di ciascuno degli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate è esercitato, con le modalità di cui all'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, da un magistrato della Corte dei conti, nominato dal Presidente della Corte medesima.

     2. Ai magistrati nominati ai sensi del citato art. 12 compete il medesimo emolumento previsto per il presidente del collegio sindacale o di revisione.

 

          Art. 5.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

     Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1 della L. 29 ottobre 1987, n. 450, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.