§ 98.1.27725 - D.L. 17 aprile 1984, n. 72 .
Modificazioni al regime fiscale per gli alcoli e per alcune bevande alcoliche in attuazione delle sentenze 15 luglio 1982 e 15 marzo 1983 emesse [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:17/04/1984
Numero:72


Sommario
Art. 1.      1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi i diritti erariali sugli alcoli previsti dagli articoli 16 e 17 del decreto-legge 18 marzo 1976, [...]
Art. 2.      1. Per le cessioni e le importazioni di gin, acquaviti a denominazione di origine o di provenienza regolamentate e tutelate con norme specifiche sul territorio di [...]
Art. 3.      1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sullo spirito (alcole etilico) previste [...]
Art. 4.      1. L'aumento di imposta stabilito dall'art. 3 si applica agli alcoli, anche se contenuti nei prodotti, nazionali o di importazione, da chiunque o comunque detenuti o [...]
Art. 5.      1. Per gli alcoli ottenuti, dopo l'entrata in vigore del presente decreto, dalle distillazioni effettuate ai sensi della disciplina comunitaria decise per la campagna [...]
Art. 6.      1. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente decreto valutate in lire 25 miliardi nell'anno 1984, in lire 50 miliardi nell'anno 1985 e in lire 74 [...]
Art. 7.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.27725 - D.L. 17 aprile 1984, n. 72 [1].

Modificazioni al regime fiscale per gli alcoli e per alcune bevande alcoliche in attuazione delle sentenze 15 luglio 1982 e 15 marzo 1983 emesse dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nelle cause n. 216/81 e n. 319/81, nonché aumento dell'imposta sul valore aggiunto su alcuni vini spumanti e dell'imposta di fabbricazione sugli alcoli.

(G.U. 18 aprile 1984, n. 108)

 

     Art. 1.

     1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi i diritti erariali sugli alcoli previsti dagli articoli 16 e 17 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249, modificati dall'art. 1 della legge 18 agosto 1978, n. 506.

     2. La disposizione di cui al precedente comma si applica agli alcoli, anche se contenuti nei prodotti, nazionali o di importazione, da chiunque e comunque detenuti o viaggianti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non abbiano ancora assolto i diritti erariali.

 

          Art. 2.

     1. Per le cessioni e le importazioni di gin, acquaviti a denominazione di origine o di provenienza regolamentate e tutelate con norme specifiche sul territorio di produzione, indicati nel n. 27) della tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 30 per cento.

     2. Per le cessioni e le importazioni di vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate rispondenti alla definizione di cui al punto 13 dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 337/79 e alle disposizioni del titolo I del regolamento (CEE) n. 358/79, e dell'art. 1, quarto comma, del regolamento (CEE) n. 338/79, portanti l'indicazione fermentazione naturale in bottiglia o altra equivalente, diversi da quelli indicati al n. 21) della tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 30 per cento.

     3. Per le operazioni soggette all'aliquota del 30 per cento, la percentuale di cui al quarto comma dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è stabilita nella misura del 23,05 per cento. Nei casi in cui gli importi siano comprensivi di imponibile e di imposta, la quota imponibile può essere ottenuta, in alternativa alla diminuzione della percentuale sopra indicata, dividendo tali importi per 130, moltiplicando il quoziente per cento e arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, alla unità più prossima.

     4. A partire dal 1° gennaio 1986, per le cessioni e le importazioni dei prodotti indicati nei commi 1 e 2 del presente articolo, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita rispettivamente nella misura del 20 per cento e del 38 per cento.

 

          Art. 3.

     1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sullo spirito (alcole etilico) previste dall'art. 16 del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 891, sono aumentate da L. 290.000 a L. 350.000 per ettanidro, alla temperatura di 15,56 gradi del termometro centesimale.

     2. Nella stessa misura sono stabilite l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine per gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico, i quali, agli effetti del presente decreto, sono equiparati in tutto all'alcole etilico.

     3. I maggiori introiti derivanti dall'applicazione del presente articolo sono riservati allo Stato.

 

          Art. 4.

     1. L'aumento di imposta stabilito dall'art. 3 si applica agli alcoli, anche se contenuti nei prodotti, nazionali o di importazione, da chiunque o comunque detenuti o viaggianti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non hanno ancora assolto l'imposta di fabbricazione o la corrispondente sovrimposta di confine. Tuttavia, fino al 30 giugno 1986, l'aumento non si applica:

     a) agli alcoli, anche se contenuti nei prodotti nazionali o di importazione, gravati da imposta di fabbricazione o da sovrimposta di confine, da chiunque o comunque detenuti o viaggianti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno assolto il diritto erariale o per i quali venga versato, entro quindici giorni dalla stessa data, un importo pari a quello del diritto erariale precedentemente dovuto;

     b) agli alcoli, anche se contenuti nei prodotti nazionali o di importazione, gravati da imposta di fabbricazione o da sovrimposta di confine, ottenuti dalla distillazione delle materie vinose (vino, vinacce e cascami della vinificazione) nonchè dalla distillazione delle patate di produzione nazionale, da chiunque o comunque detenuti o viaggianti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     2. La restituzione dell'imposta di fabbricazione prevista dalle vigenti disposizioni per gli alcoli contenuti nei prodotti esportati sarà effettuata nella misura di L. 350.000 per ettanidro stabilita dall'art. 3 per le esportazioni successive al 30 giugno 1986.

 

          Art. 5.

     1. Per gli alcoli ottenuti, dopo l'entrata in vigore del presente decreto, dalle distillazioni effettuate ai sensi della disciplina comunitaria decise per la campagna vitivinicola 1983-84, restano fermi i prezzi di ritiro da parte dell'AIMA, fissati con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 16 febbraio 1984.

     2. Gli alcoli, di cui al precedente comma, devono essere acquistati dall'AIMA entro e non oltre il periodo di sessanta giorni a datare dal termine ultimo previsto dalle disposizioni comunitarie per la conclusione delle operazioni di distillazione.

     3. L'AIMA è autorizzata al ritiro, per i prezzi e secondo le modalità da determinare con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze, della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, degli alcoli ottenuti, dopo l'entrata in vigore del presente decreto, dalle distillazioni:

     a) della vinaccia e dei cascami della vinificazione, conseguenti alle distillazioni comunitarie decise per la campagna vitivinicola 1983-84, nei termini di cui al comma 2;

     b) della frutta e delle patate di produzione nazionale, entro e non oltre il 31 dicembre 1984.

 

          Art. 6.

     1. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente decreto valutate in lire 25 miliardi nell'anno 1984, in lire 50 miliardi nell'anno 1985 e in lire 74 miliardi nell'anno 1986, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate di cui al decreto-legge 27 febbraio 1984, n. 15, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi, nonchè proroga del trattamento fiscale agevolato per le miscele di alcoli e benzina usate per autotrazioni nelle prove sperimentali.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 7.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 3, L. 28 luglio 1984, n. 408, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici derivanti dall'applicazione delle disposizioni del presente decreto.