Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 02/08/1982 |
Numero: | 493 |
Sommario |
Art. 1. Contributi per la Cassa integrazione guadagni e per le indennità economiche di malattia e di maternità |
Art. 2. Riscatto del corso legale di laurea |
Art. 3. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...] |
§ 98.1.27689 - D.L. 2 agosto 1982, n. 493 [1].
Misure per il disavanzo del settore previdenziale
(G.U. 3 agosto 1982, n. 211)
Art. 1. Contributi per la Cassa integrazione guadagni e per le indennità economiche di malattia e di maternità
A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le aliquote dei contributi dovuti alla Cassa integrazioni guadagni - gestione ordinaria dell'industria e speciale dell'edilizia - sono elevate dello 0,90 per cento della retribuzione lorda imponibile.
Con la stessa decorrenza di cui al precedente comma, la quota parte dei contributi di malattia di cui all'art. 14, primo e secondo comma, della
Art. 2. Riscatto del corso legale di laurea
Per il riscatto del periodo di corso legale di laurea è soppressa la riduzione del 50 per cento prevista dall'art. 2-novies del
Il contributo per il riscatto del periodo di corso legale di laurea, da corrispondersi dal personale civile dello Stato, per le domande presentate ai sensi dell'art. 13 del
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. unico della