Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 15/01/1982 |
Numero: | 4 |
Sommario |
Art. 1. Il termine di cui all'ultimo comma dell'art. 8 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, è prorogato fino al 31 dicembre 1982 |
Art. 1 bis. [3] |
Art. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...] |
§ 98.1.27668 - D.L. 15 gennaio 1982, n. 4 [1] .
Proroga del termine previsto dall'art. 8, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1980, n. 930.
(G.U. 21 gennaio 1982, n. 20)
Il termine di cui all'ultimo comma dell'art. 8 della
Il servizio antincendi, assicurato in via transitoria dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli aeroporti di Pescara e di Villanova d'Albenga anche dopo l'entrata in vigore della
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della
[2] Comma così modificato dalla legge di conversione. Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 1983 dall'art. unico della
[3] Articolo inserito dalla legge di conversione.
[4] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 1990 dall'art. 18 della