§ 98.1.27666- D.L. 22 dicembre 1981, n. 788 .
Disciplina della gestione stralcio dell'attività del Commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata.


Settore:Normativa nazionale
Data:22/12/1981
Numero:788


Sommario
Art. 1.      Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede, a decorrere dal 1° gennaio 1982 e sino al 31 dicembre 1982, alle attività necessarie per il [...]
Art. 2.      Gli alloggi prefabbricati, acquistati con i fondi stanziati nel bilancio dello Stato e quelli pervenuti in dono al Commissario per le zone terremotate, sono trasferiti [...]
Art. 3.      Ai fini delle attività di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto è prorogato al 31 dicembre 1982 il termine previsto dall'art. 5 del decreto-legge 5 [...]
Art. 4.      Gli atti ed i provvedimenti adottati dal 23 novembre 1980 al 31 marzo 1981, nonchè i conferimenti e le erogazioni disposte nello stesso periodo, per fronteggiare la [...]
Art. 5.      Le aspettative già autorizzate dal Commissario per le zone terremotate in favore degli amministratori dei comuni della zona epicentrale dell'area colpita dai fenomeni [...]
Art. 6.      La disposizione di cui all'art. 17, terzo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, è estesa alla esecuzione dei lavori relativi a tutte le [...]
Art. 7.      I sindaci dei comuni colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 provvedono ad autorizzare, con priorità per le unità abitative destinate alla [...]
Art. 8.      Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per l'attuazione dei compiti di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 4 della legge 14 maggio 1981, n. [...]
Art. 9.      A tutti gli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, si provvede a carico del Fondo di cui all'art. 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219
Art. 10.      Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 98.1.27666- D.L. 22 dicembre 1981, n. 788 [1].

Disciplina della gestione stralcio dell'attività del Commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata.

(G.U. 31 dicembre 1981, n. 358)

 

     Art. 1.

     Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede, a decorrere dal 1° gennaio 1982 e sino al 31 dicembre 1982, alle attività necessarie per il completamento delle iniziative avviate nella fase dell'emergenza dal Commissario per le zone terremotate, che cessa dalle sue funzioni il 31 dicembre 1981, nonchè agli adempimenti amministrativi e contabili inerenti alla gestione dei Fondi di cui agli articoli 2 e 15-bis del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874. A tali fini il Ministro conserva i poteri previsti dall'art. 1 dello stesso decreto-legge.

     Il Ministro per il coordinamento della protezione civile esercita le funzioni di cui al comma precedente a mezzo di uno o più funzionari dell'amministrazione statale, con qualifica non inferiore a dirigente generale, e si avvale della collaborazione di un comitato tecnico-amministrativo costituito da funzionari statali con qualifica dirigenziale e equiparati, nonchè da ufficiali generali.

     I funzionari delegati all'esercizio delle funzioni di cui al primo comma, che con i loro uffici hanno la sede principale presso la prefettura di Napoli, si avvalgono della collaborazione tecnica ed amministrativa di tutti gli uffici statali, regionali e locali esistenti nell'ambito delle regioni Basilicata e Campania ed utilizzano gli organi ai quali il Commissario per le zone terremotate ha affidato particolari funzioni e servizi.

     Il personale civile e militare, utilizzato per i compiti del Commissario per le zone terremotate, è impiegato per le attività di cui al presente decreto.

     Il personale di cui al precedente comma e quello eventualmente chiamato per avvicendamento, conserva fino al 31 dicembre 1982, il medesimo trattamento economico e di missione nonchè il diritto alla sede, alle funzioni ed al comando posseduto alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     La disposizione di cui al precedente quarto comma si applica anche al personale che già presta la sua opera in base a convenzione stipulata col Commissario per le zone terremotate.

     Sono abrogati il sesto, settimo e ottavo comma dell'art. 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980 n. 874, ed il secondo comma dell'art. 1 del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333 convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 456.

     Coloro che hanno diritti da far valere nei confronti della gestione del Commissario, debbono presentare al Ministro per il coordinamento della protezione civile le domande ed istanze ai sensi e per gli effetti di cui al primo e secondo comma dell'art. 8 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

     Per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, restano in vigore le ordinanze, le istruzioni e le direttive impartite dal Commissario per le zone terremotate che il Ministro per il coordinamento della protezione civile individua con proprio provvedimento.

     Entro il 31 marzo 1983, il Ministro per il coordinamento della protezione civile riferisce al Parlamento sui risultati della propria gestione.

 

          Art. 2.

     Gli alloggi prefabbricati, acquistati con i fondi stanziati nel bilancio dello Stato e quelli pervenuti in dono al Commissario per le zone terremotate, sono trasferiti in proprietà ai comuni nel cui territorio sono installati.

     I prefabbricati destinati a uffici o servizi statali sono acquisiti al patrimonio comunale con vincolo di destinazione al pubblico servizio, senza diritto a corrispettivo.

     Gli alloggi prefabbricati monoblocco tipo containers e le roulottes acquisiti dal Commissario per le zone terremotate sono assegnati in uso precario ai comuni nel cui territorio sono installati, con l'onere di provvedere alla loro manutenzione ordinaria.

     In attesa della definitiva destinazione ai fini della protezione civile, il Ministro per il coordinamento della protezione civile procede alla ricognizione dei beni di cui al precedente comma, nonchè di tutti gli altri beni mobili, attrezzature e materiali acquisiti al Fondo di cui all'art. 2 del decreto-legge 26 novembre 1980 n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874.

     I beni di cui al precedente terzo comma sono gestiti dalle Forze armate, secondo criteri che sono determinati dal Ministro della difesa, di intesa con il Ministro per il coordinamento della protezione civile.

 

          Art. 3.

     Ai fini delle attività di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto è prorogato al 31 dicembre 1982 il termine previsto dall'art. 5 del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 875, e successive integrazioni e modificazioni.

     Gli interessi maturati sui depositi delle somme del Fondo di cui all'art. 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, non sono soggetti alla ritenuta prevista dall'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

 

          Art. 4.

     Gli atti ed i provvedimenti adottati dal 23 novembre 1980 al 31 marzo 1981, nonchè i conferimenti e le erogazioni disposte nello stesso periodo, per fronteggiare la prima fase dell'emergenza, si considerano legittimamente posti in essere ancorchè formalmente difformi dalle ordinarie disposizioni e procedure di legge o non strettamente rispondenti alle ordinanze normative emanate dal Commissario per le zone terremotate, purchè non costituiscano illeciti penali.

 

          Art. 5.

     Le aspettative già autorizzate dal Commissario per le zone terremotate in favore degli amministratori dei comuni della zona epicentrale dell'area colpita dai fenomeni sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 possono essere prorogate fino al 30 giugno 1982 su motivata istanza da presentarsi al Ministro per il coordinamento della protezione civile entro il 15 gennaio 1982.

     Gli incarichi di reggenza di segreterie comunali, nei comuni della zona di cui al comma precedente, sono confermati per l'intero anno 1982 ancorchè i funzionari reggenti rivestano una qualifica inferiore a quella prevista per la sede temporaneamente coperta.

     Ai segretari che prestano servizio nei comuni di cui al primo comma viene attribuita, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una indennità mensile in aggiunta al trattamento economico in godimento.

 

          Art. 6.

     La disposizione di cui all'art. 17, terzo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, è estesa alla esecuzione dei lavori relativi a tutte le opere pubbliche, comunque finanziate, da eseguirsi dalle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo.

     Per l'assolvimento dei compiti connessi con l'attuazione della legge 14 maggio 1981, n. 219, i provveditorati alle opere pubbliche e le soprintendenze del Ministero per i beni culturali e ambientali delle regioni Campania e Basilicata, possono avvalersi, per un periodo non superiore a tre anni, di personale di concetto, esecutivo ed ausiliario con contratti a tempo determinato nel limite del dieci per cento del numero complessivo di tutto il personale attualmente in servizio presso gli uffici dell'amministrazione dei lavori pubblici con sede in Campania e Basilicata per i provveditorati alle opere pubbliche, e del cinque per cento del numero complessivo di tutto il personale previsto nella pianta organica delle soprintendenze aventi sede nelle regioni Campania e Basilicata, per le soprintendenze del Ministero per i beni culturali e ambientali.

     La disposizione di cui al quinto comma dell'art. 17 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è estesa alle opere di completamento delle strutture edilizie dell'università di Napoli.

 

          Art. 7.

     I sindaci dei comuni colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 provvedono ad autorizzare, con priorità per le unità abitative destinate alla sistemazione definitiva delle famiglie in atto alloggiate in ricoveri precari, la esecuzione dei lavori, di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 3 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, per i quali le domande di contributo sono state approvate dalle commissioni tecniche comunali di cui all'ordinanza del Commissario per le zone terremotate 6 gennaio 1981, n. 80, e non finanziate alla data del 15 settembre 1981.

     Non sono ammesse varianti in corso d'opera, salvo quelle che sono autorizzate dai direttori dei lavori sotto la loro personale responsabilità che non comportino, comunque, alcun incremento del contributo.

     Il contributo è erogato dal sindaco, a valere sul Fondo di cui all'art. 3 dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, nella misura del 25 per cento all'inizio dei lavori su attestazione del direttore dei lavori, del 60 per cento in base a stati di avanzamento e del residuo 15 per cento dopo la presentazione, da parte del direttore dei lavori, della dichiarazione di agibilità dell'immobile.

     I destinatari dei contributi di cui al presente articolo, che non diano inizio ai lavori entro sei mesi dall'autorizzazione di cui al precedente primo comma, decadono dal beneficio.

     Le somme eventualmente già riscosse, in base al precedente terzo comma, sono recuperate con le procedure di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, qualora, entro sei mesi dall'inizio dei lavori, non sia stata completata la riparazione.

     I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli previsti al medesimo titolo della legge 14 maggio 1981, n. 219. Il secondo comma dell'art. 75 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è, pertanto, sostituito dal seguente:

     "Dalle provvidenze di cui alla presente legge si detraggono le somme percepite a titolo di indennizzo relative ai contratti di assicurazione concernenti i danni derivanti dal sisma".

     Il termine per la utilizzazione dei lavori, in corso alla data di pubblicazione del presente decreto e finanziati ai sensi dell'ordinanza del Commissario per le zone terremotate del 6 gennaio 1981, n. 80, è prorogato fino al 31 maggio 1982.

 

          Art. 8.

     Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per l'attuazione dei compiti di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 4 della legge 14 maggio 1981, n. 219, provvede a coordinare tutti gli interventi degli organi statali, regionali, degli enti locali e di ogni altro soggetto pubblico, avvalendosi anche dei poteri sostitutivi previsti dalla medesima legge.

     All'attuazione ed al coordinamento, con modalità straordinarie e procedure d'urgenza, degli interventi di sviluppo previsti dall'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno provvede con l'esercizio dei poteri straordinari di cui al terzo comma dell'art. 84 della legge stessa.

     Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, presiede un gruppo di lavoro composto da tre Ministri, designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, e dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.

     Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno può delegare, nell'ambito del gruppo di lavoro, i poteri di cui al precedente secondo comma.

     Per le esigenze di cui al presente articolo, è costituito, presso il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, uno speciale ufficio. Gli oneri relativi al suo funzionamento fanno carico al Fondo di cui all'art. 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

 

          Art. 9.

     A tutti gli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, si provvede a carico del Fondo di cui all'art. 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

 

          Art. 10.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 2 della L. 29 aprile 1982, n. 187, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati nonchè i rapporti giuridici sorti in applicazione del presente decreto.