Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 22/12/1981 |
Numero: | 788 |
Sommario |
Art. 1. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede, a decorrere dal 1° gennaio 1982 e sino al 31 dicembre 1982, alle attività necessarie per il [...] |
Art. 2. Gli alloggi prefabbricati, acquistati con i fondi stanziati nel bilancio dello Stato e quelli pervenuti in dono al Commissario per le zone terremotate, sono trasferiti [...] |
Art. 3. Ai fini delle attività di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto è prorogato al 31 dicembre 1982 il termine previsto dall'art. 5 del decreto-legge 5 [...] |
Art. 4. Gli atti ed i provvedimenti adottati dal 23 novembre 1980 al 31 marzo 1981, nonchè i conferimenti e le erogazioni disposte nello stesso periodo, per fronteggiare la [...] |
Art. 5. Le aspettative già autorizzate dal Commissario per le zone terremotate in favore degli amministratori dei comuni della zona epicentrale dell'area colpita dai fenomeni [...] |
Art. 6. La disposizione di cui all'art. 17, terzo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, è estesa alla esecuzione dei lavori relativi a tutte le [...] |
Art. 7. I sindaci dei comuni colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 provvedono ad autorizzare, con priorità per le unità abitative destinate alla [...] |
Art. 8. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per l'attuazione dei compiti di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 4 della legge 14 maggio 1981, n. [...] |
Art. 9. A tutti gli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, si provvede a carico del Fondo di cui all'art. 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219 |
Art. 10. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...] |
§ 98.1.27666- D.L. 22 dicembre 1981, n. 788 [1].
Disciplina della gestione stralcio dell'attività del Commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata.
(G.U. 31 dicembre 1981, n. 358)
Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede, a decorrere dal 1° gennaio 1982 e sino al 31 dicembre 1982, alle attività necessarie per il completamento delle iniziative avviate nella fase dell'emergenza dal Commissario per le zone terremotate, che cessa dalle sue funzioni il 31 dicembre 1981, nonchè agli adempimenti amministrativi e contabili inerenti alla gestione dei Fondi di cui agli articoli 2 e 15-bis del
Il Ministro per il coordinamento della protezione civile esercita le funzioni di cui al comma precedente a mezzo di uno o più funzionari dell'amministrazione statale, con qualifica non inferiore a dirigente generale, e si avvale della collaborazione di un comitato tecnico-amministrativo costituito da funzionari statali con qualifica dirigenziale e equiparati, nonchè da ufficiali generali.
I funzionari delegati all'esercizio delle funzioni di cui al primo comma, che con i loro uffici hanno la sede principale presso la prefettura di Napoli, si avvalgono della collaborazione tecnica ed amministrativa di tutti gli uffici statali, regionali e locali esistenti nell'ambito delle regioni Basilicata e Campania ed utilizzano gli organi ai quali il Commissario per le zone terremotate ha affidato particolari funzioni e servizi.
Il personale civile e militare, utilizzato per i compiti del Commissario per le zone terremotate, è impiegato per le attività di cui al presente decreto.
Il personale di cui al precedente comma e quello eventualmente chiamato per avvicendamento, conserva fino al 31 dicembre 1982, il medesimo trattamento economico e di missione nonchè il diritto alla sede, alle funzioni ed al comando posseduto alla data di entrata in vigore del presente decreto.
La disposizione di cui al precedente quarto comma si applica anche al personale che già presta la sua opera in base a convenzione stipulata col Commissario per le zone terremotate.
Sono abrogati il sesto, settimo e ottavo comma dell'art. 2 del
Coloro che hanno diritti da far valere nei confronti della gestione del Commissario, debbono presentare al Ministro per il coordinamento della protezione civile le domande ed istanze ai sensi e per gli effetti di cui al primo e secondo comma dell'art. 8 della
Per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, restano in vigore le ordinanze, le istruzioni e le direttive impartite dal Commissario per le zone terremotate che il Ministro per il coordinamento della protezione civile individua con proprio provvedimento.
Entro il 31 marzo 1983, il Ministro per il coordinamento della protezione civile riferisce al Parlamento sui risultati della propria gestione.
Gli alloggi prefabbricati, acquistati con i fondi stanziati nel bilancio dello Stato e quelli pervenuti in dono al Commissario per le zone terremotate, sono trasferiti in proprietà ai comuni nel cui territorio sono installati.
I prefabbricati destinati a uffici o servizi statali sono acquisiti al patrimonio comunale con vincolo di destinazione al pubblico servizio, senza diritto a corrispettivo.
Gli alloggi prefabbricati monoblocco tipo containers e le roulottes acquisiti dal Commissario per le zone terremotate sono assegnati in uso precario ai comuni nel cui territorio sono installati, con l'onere di provvedere alla loro manutenzione ordinaria.
In attesa della definitiva destinazione ai fini della protezione civile, il Ministro per il coordinamento della protezione civile procede alla ricognizione dei beni di cui al precedente comma, nonchè di tutti gli altri beni mobili, attrezzature e materiali acquisiti al Fondo di cui all'art. 2 del
I beni di cui al precedente terzo comma sono gestiti dalle Forze armate, secondo criteri che sono determinati dal Ministro della difesa, di intesa con il Ministro per il coordinamento della protezione civile.
Ai fini delle attività di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto è prorogato al 31 dicembre 1982 il termine previsto dall'art. 5 del
Gli interessi maturati sui depositi delle somme del Fondo di cui all'art. 2 del
Gli atti ed i provvedimenti adottati dal 23 novembre 1980 al 31 marzo 1981, nonchè i conferimenti e le erogazioni disposte nello stesso periodo, per fronteggiare la prima fase dell'emergenza, si considerano legittimamente posti in essere ancorchè formalmente difformi dalle ordinarie disposizioni e procedure di legge o non strettamente rispondenti alle ordinanze normative emanate dal Commissario per le zone terremotate, purchè non costituiscano illeciti penali.
Le aspettative già autorizzate dal Commissario per le zone terremotate in favore degli amministratori dei comuni della zona epicentrale dell'area colpita dai fenomeni sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 possono essere prorogate fino al 30 giugno 1982 su motivata istanza da presentarsi al Ministro per il coordinamento della protezione civile entro il 15 gennaio 1982.
Gli incarichi di reggenza di segreterie comunali, nei comuni della zona di cui al comma precedente, sono confermati per l'intero anno 1982 ancorchè i funzionari reggenti rivestano una qualifica inferiore a quella prevista per la sede temporaneamente coperta.
Ai segretari che prestano servizio nei comuni di cui al primo comma viene attribuita, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una indennità mensile in aggiunta al trattamento economico in godimento.
La disposizione di cui all'art. 17, terzo comma, della
Per l'assolvimento dei compiti connessi con l'attuazione della
La disposizione di cui al quinto comma dell'art. 17 della
I sindaci dei comuni colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 provvedono ad autorizzare, con priorità per le unità abitative destinate alla sistemazione definitiva delle famiglie in atto alloggiate in ricoveri precari, la esecuzione dei lavori, di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 3 del
Non sono ammesse varianti in corso d'opera, salvo quelle che sono autorizzate dai direttori dei lavori sotto la loro personale responsabilità che non comportino, comunque, alcun incremento del contributo.
Il contributo è erogato dal sindaco, a valere sul Fondo di cui all'art. 3 dalla
I destinatari dei contributi di cui al presente articolo, che non diano inizio ai lavori entro sei mesi dall'autorizzazione di cui al precedente primo comma, decadono dal beneficio.
Le somme eventualmente già riscosse, in base al precedente terzo comma, sono recuperate con le procedure di cui al
I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli previsti al medesimo titolo della
"Dalle provvidenze di cui alla presente legge si detraggono le somme percepite a titolo di indennizzo relative ai contratti di assicurazione concernenti i danni derivanti dal sisma".
Il termine per la utilizzazione dei lavori, in corso alla data di pubblicazione del presente decreto e finanziati ai sensi dell'ordinanza del Commissario per le zone terremotate del 6 gennaio 1981, n. 80, è prorogato fino al 31 maggio 1982.
Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per l'attuazione dei compiti di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 4 della
All'attuazione ed al coordinamento, con modalità straordinarie e procedure d'urgenza, degli interventi di sviluppo previsti dall'art. 32 della
Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, presiede un gruppo di lavoro composto da tre Ministri, designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, e dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.
Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno può delegare, nell'ambito del gruppo di lavoro, i poteri di cui al precedente secondo comma.
Per le esigenze di cui al presente articolo, è costituito, presso il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, uno speciale ufficio. Gli oneri relativi al suo funzionamento fanno carico al Fondo di cui all'art. 3 della
A tutti gli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, si provvede a carico del Fondo di cui all'art. 3 della
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 2 della